E' quanto in sintesi ha stabilito l'ordinanza della Corte di Cassazione numero 27872 del 30 Ottobre 2019. La Cassazione torna così sugli effetti del DL 269/03 che, come noto, dal 2 Ottobre 2003 ha ridotto il coefficiente di rivalutazione dei contributi per esposizione da amianto dal 50% (Ln 257/92) al 25% limitandolo peraltro solo ai fini della misura.
La questione
La controversia riguardava, in particolare, un lavoratore che già aveva ottenuto dall'INAIL un primo riconoscimento di un periodo ultradecennale di esposizione in base a domanda amministrativa presentata nel 1996, dall'1.3.1988 al 26.7.1999. Nel 2005 il lavoratore presentò una domanda di riesame all'Inail per ottenere l'estensione temporale del suddetto periodo che fu accolta positivamente sino al 30.6.2002 a seguito di una controversia giudiziaria.
Il lavoratore, tuttavia, lamentava che l'Inps nel riconoscere il beneficio della maggiorazione contributiva in relazione all'ulteriore periodo di esposizione avesse attribuito il coefficiente nella misura ridotta del 25% (valido, peraltro, ai soli fini della misura della pensione) anziché quello più favorevole del 50% (valido anche ai fini del diritto a pensione) avendo l'interessato presentato domanda amministrativa all'Inail in data successiva al 2.10.2003. Si era così creato un regime anomalo in relazione al quale parte dell'esposizione (sino al 26.7.1999) era stata rivalutata - ai fini pensionistici - con le norme più favorevoli; mentre il periodo successivo al 26.7.1999 sino al 30.6.2002 era stato rivalutato con il coefficiente del 25%. La Corte d'Appello, poi, si era spinta oltre estendendo anche ai periodi di esposizione antecedenti al 27.7.1999 la rivalutazione con il coefficiente del 25%. Da qui il ricorso per Cassazione del lavoratore.
La decisione della Cassazione
La Corte precisa che per effetto del DL 269/2003 e successive modifiche non può essere intaccato il diritto alla rivalutazione più favorevole nei confronti dei lavoratori che prima del 2.10.2003 (oltre ad aver ottenuto sentenze favorevoli) avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all'Inail la certificazione dell'esposizione all'amianto (ancorché non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all'Inps).
Solo se la domanda di certificazione all'INAIL sia stata presentata in data successiva al 2.10.2003 deve applicarsi il nuovo meno favorevole regime stabilito dall'art.47 del d.l. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 (salvo sussistano le altre situazioni che già consentivano di applicare il regime più favorevole a chi aveva "maturato" il diritto al trattamento pensionistico o si trovava in altre specifiche condizioni soggettive, es. trattamento di mobilità, periodo di preavviso, ecc.). Sulla scorta di tali premesse discende, quindi, che la salvezza del regime normativo più favorevole previsto dalla legge 257/92 opera anche quando, dopo un primo parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL, il lavoratore presenti domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.
Il principio
In altri termini - è il ragionamento della Corte - dal punto di vista dell'individuazione della normativa sostanziale applicabile, la summa divisio va effettuata a seconda che il lavoratore esposto ad amianto abbia acquisito il diritto prima o dopo il 2 ottobre 2003. Tale normativa si cristallizza anche in relazione a periodi di esposizione diversi da quelli riconosciuti in sede amministrativa e, pertanto, ad uno stesso soggetto non possono applicarsi sia i benefici contributivi di cui alla legge 257/92 che quelli relativi al Dl 269/03. Nel caso sottoposto alla Corte il beneficio da riconoscere è, quindi, interamente quello più favorevole di cui alla legge 257/92 in relazione anche dei periodi di esposizione riconosciuti a seguito della domanda di riesame presentata nel 2005 all'Inail, cioè dei periodi tra il 26.7.1999 ed il 30.6.2002.