Tenuto conto che i DPCM devono fornire le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento - precisa l'Inps - , ne consegue che le prestazioni di Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. “precoci” possono essere richieste solo a partire dall’entrata in vigore dei decreti stessi. Peraltro, considerati i limiti finanziari previsti dalle disposizioni in oggetto, gli stessi DPCM dovranno individuare i criteri di priorità da seguire per la predisposizione delle graduatorie delle domande presentate fermo restando che, a parità di requisiti, si dovrà tenere conto della data di presentazione della domanda. Conseguentemente, al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i potenziali beneficiari, le Sedi dovranno prendere in considerazione esclusivamente le domande presentate successivamente all’entrata in vigore dei decreti attuativi. Eventuali istanze già pervenute alle Sedi territoriali, indipendentemente dal canale e dalla modalità utilizzata dal richiedente, non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domanda dall’entrata in vigore dei decreti. L'Inps, infine, segnala che la presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica secondo le modalità che l’Istituto comunicherà nell’apposita circolare applicativa che sarà resa nota con la pubblicazione dei decreti attuativi.
Documenti: Il messaggio inps 2464/2017