Il requisito della convivenza
In coerenza con l’orientamento espresso in passato dal Ministero del Lavoro, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza con riferimento al congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001, l'Inps ha confermato le indicazioni già impartite lo scorso anno nelle Faq del 12 luglio 2017 ritenendo sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si tratta di una precisazione importante perchè molti soggetti si stanno organizzando per spostare la residenza presso l'assistito o viceversa in vista della possibilità di ottenere la pensione in via anticipata.
Il requisito dell'assistenza
Altra questione da tenere a mente è che il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone comunque lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi. Quindi, ad esempio, se la convivenza è anteriore all'accertamento della disabilita' dell'assistito i sei mesi decorreranno dalla data di accertamento della disabilità e non dall'inizio della convivenza. Per l'accertamento della disabilità, inoltre, è sufficiente anche il certificato o l'accertamento provvisorio della commissione medica di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93 a condizione, tuttavia, che esso sia confermato dal verbale definitivo. Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto. Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero. Mentre non è valido il verbale di invalidità civile perchè esso non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992.
Handicap con revisione
Occhio anche ai soggetti che hanno il verbale di invalidità soggetto a revisione: se il termine di revisione è scaduto prima del 19 agosto 2014 la domanda di anticipo pensionistico non potrà essere accolta dall'Inps. Dovranno in tal caso ripresentare una domanda di accertamento ex novo. Se il termine di revisione è scaduto dal 19 agosto 2014 in poi la domanda potrà essere accolta nelle more del giudizio di revisione. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto. L'Inps non lo dice chiaramente ma se invece il giudizio di revisione intervenisse dopo il conseguimento del beneficio e negasse l'handicap la prestazione dovrebbe continuare ad essere riconosciuta.
I termini
Altro punto su cui prestare attenzione è che i sopra indicati requisiti devono sussistere sia alla data di presentazione della domanda di verifica delle condizioni sia a quella di presentazione della domanda di accesso alla prestazion (Ape sociale/Beneficio Precoci). Date che possono anche non coincidere temporalmente in particolare ove si valutino in via prospettica i requisiti anagrafici e/o contributivi. Così, ad esempio, un assicurato che compie 63 anni e 30 anni ad Agosto 2018 può produrre la domanda di verifica entro il 31 marzo 2018 a condizione però che a tale data soddisfi il requisito di assistenza e convivenza del disabile da almeno sei mesi. E questi requisiti dovranno permanere almeno sino alla domanda di accesso alla prestazione, cioè almeno sino ad Agosto 2018. Le vicende successive appaiono, invece, irrilevanti: ad esempio il mancato rinnovo della disabilità o il decesso dell'assistito dopo il conseguimento della prestazione non faranno perdere il diritto al beneficio acquisito dal parente.