L'approvazione della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha apportato alcune novità per andare in pensione nel 2022 per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.
La novità principale è la «Quota 102» che consente l'uscita ai nati entro il 31 dicembre 1958 che maturano i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022, ma va segnalato anche il rinnovo di opzione donna e dell'ape sociale con un ulteriore ampliamento delle platee aventi diritto alla prestazione. Ma andiamo con ordine.
Trattamento di Vecchiaia e anticipato
Non ci sono novità. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (2227 settimane) e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (2175 settimane) a prescindere dall'età anagrafica. La prestazione in parola è soggetta ad un meccanismo di differimento della decorrenza del primo rateo pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico).
Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione.
Ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficoltose e rischiose di cui al decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 con almeno 30 anni di contribuzione, non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. Per la pensione di vecchiaia non è prevista l'applicazione di alcuna finestra di slittamento: la pensione decorre, di regola, il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Quota 102
La legge n. 234/2021 introduce la facoltà di uscire con 64 anni e 38 anni di contributi (cd. quota 102) se i requisiti sono raggiunti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022. Resta ferma la finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. Per i lavoratori del settore scolastico che raggiungono i requisiti entro il 31.12.2022 si riaprono sino al 28 febbraio 2022 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022.
Quota 100
Chi ha raggiunto i requisiti per la cd. «Quota 100» (62 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021 può, comunque, presentare domanda di pensionamento anche nel 2022.
Ape social
La legge n. 234/2021 rinnova anche nel 2022 l'ape sociale per le categorie più deboli: a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione; b) invalidi civili almeno al 74%; c) caregivers; d) addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose».
In merito al profilo sub a) la legge n. 234/2021 sopprime il riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli aventi diritto.
In merito al profilo sub d) la legge n. 234/2021 riconosce il beneficio dal 1° gennaio 2022 non solo (come già previsto) ai lavoratori dipendenti inclusi nel predetto decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 ma anche alle ulteriori attività contenute nell'allegato n. 3 della legge n. 234/2021.
L'ape sociale si consegue sempre con un minimo di 63 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contributi, 36 anni nelle attività «difficoltose e rischiose». Dal 1° gennaio 2022, tuttavia, il predetto requisito di 36 anni viene ridotto a 32 anni per i soli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Regime Donna
La legge n. 234/2021 rinnova l'opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2021 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna). Per le lavoratrici del settore scolastico interessate dalla proroga si riaprono sino al 28 febbraio 2022 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022.
Le altre deroghe
Non ci sono novità per gli addetti alle mansioni usuranti e notturni che mantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs n. 67/2011: nel 2022 l'uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
Anche per i precoci non ci sono novità: nel 2022 è confermato il requisito contributivo ridotto a 41 anni a prescindere dall'età anagrafica se risulta svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e ci si trovi in uno dei seguenti profili di tutela a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione; b) invalidi almeno al 74%; c) caregivers; d) addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" inclusi nel predetto decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018; e) addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al dlgs n. 67/2011.
Giornalisti
I predetti requisiti si applicheranno anche nei confronti dei giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI (cioè i titolari di rapporti di lavoro dipendente) a partire dal 1° luglio 2022. Resta, tuttavia, salvo l'eventuale diritto a pensione già maturato entro il 30 giugno 2022 nel regime INPGI (con salvaguardia dei diritti acquisiti).
Armonizzati
Anche nel 2022 restano in vigore requisiti anagrafici e contributivi diversi rispetto alla generalità degli assicurati per gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per gli iscritti al fondo volo, per gli iscritti al fondo di previdenza per gli sportivi professionisti e al fondo clero; restitono inoltre requisiti anagrafici ridotti per il pensionamento di vecchiaia a favore degli autoferrotranvieri, per alcuni profili professionali iscritti al Fpls e per alcune categorie di lavoratori marittimi.
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