La riduzione interesserà tutte le pensioni dirette ad eccezione solo di quelle interamente calcolate con il sistema contributivo, cioè i lavoratori sprovvisti di contribuzione al 31 dicembre 1995 o, si ritiene, che hanno effettuato l'opzione per il calcolo contributivo (art. 1, co. 23 legge 335/1995). Verrebbero, di converso, colpiti gli assegni misti a prescindere dalla presenza o meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, e per l'intera quota, cioè anche la parte contributiva. Sul punto tuttavia si attendono le relative istruzioni da parte del ministero del lavoro e dell'Inps. Restano fuori dal taglio le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo, le pensioni erogate ai superstiti, le prestazioni di invalidità. Anche se la legge non lo specifica è lecito ritenere che siano escluse anche le prestazioni di esodo (ex art. 4 della legge 92/2012) e gli assegni straordinari di solidarietà pagati dai fondi settoriali. E' previsto un meccanismo di salvaguardia in forza del quale per effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Complessivamente la misura è simile a quella del Governo Letta (articolo 1, co. 486 della legge 147/2013) in vigore per il triennio 2014-2016 anche se l'effetto è più intenso. Il vecchio contributo di solidarietà prevedeva, infatti, una decurtazione del 6% per la fascia tra le 14 e le 20 volte il TM, del 12% per la fascia tra le 20 e le 30 volte il TM e del 18% per la fascia eccedente le 30 volte il TM. A conti fatti con il nuovo contributo una pensione di 150mila euro lordi annui subirà una decurtazione di 9.500 euro annui (contro i circa 4.700 euro del precedente contributo di solidarietà); mentre una pensione di 120mila euro sarà chiamata ad un dazio di 3mila euro contro i 1.720 euro precedenti. Le cifre naturalmente sono al lordo degli effetti fiscali dato che il contributo di solidarietà si porta in deduzione dal reddito Irpef.
Le gestioni coinvolte
A differenza del precedente contributo di solidarietà l'incisione questa volta si riferisce solo ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; resterebbero, pertanto, esclusi i trattamenti pensionistici diretti erogati dagli altri enti di previdenza obbligatoria al di fuori dell'Inps, come le Casse Professionali, a prescindere dal loro metodo di calcolo (retributivo o contributivo). Con risvolti quindi da chiarire nel caso in cui la pensione liquidata sia frutto del cumulo dei periodi assicurativi.
In caso di titolarità di più trattamenti (diretti), ai fini dell'integrazione della soglia oltre la quale scatta la riduzione, si farà riferimento all'importo complessivo delle pensioni in pagamento e la riduzione si applicherà in misura proporzionale su ciascun trattamento fermo restando la clausola di salvaguardia. Al contributo di solidarietà dovranno adeguarsi gli organi costituzionali. Le risorse reperite finiranno in un fondo Inps e destinate a adeguamenti socio-previdenziali da definire. Il Governo si attende un risparmio di circa 80milioni di euro l'anno.