La pensione di invalidita' specifica
Come noto gli iscritti al Fondo volo, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 859/1965, hanno diritto ad una pensione di invalidità specifica se possono far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, e sono divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l’invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
La questione esaminata dall'Inps riguarda il procedimento di accertamento dell’inidoneità al volo che pur essendo unitario può avvenire in momenti diversi, in particolare ove l'autorità medica competente non dichiari permanentemente inidoneo al volo l'assicurato in occasione della visita medica e, quindi, il rapporto di lavoro cessi prima della dichiarazione di inidoneità definitiva. In taluni casi, infatti, l'autorità medica competente (I.M.A.S., AeMC, S.A.S.N., AME) può rilasciare un giudizio di inidoneità temporanea (ovvero idoneità parziale) al volo e concludersi - in genere dopo tre o sei mesi dal primo accertamento - con un giudizio di inidoneità permanente, in virtù di un giudizio medico- legale correlato a quello espresso in precedenza. I giudizi di inidoneità temporanea possono, peraltro, essere anche più di uno incrementando così il tempo necessario al giudizio definitivo.
La cessazione del rapporto di lavoro
Ebbene se il lavoratore venga riconosciuto idoneo al volo in occasione dell'ultima visita prevista, il procedimento di inidoneità si conclude e resta privo di ogni effetto in ordine al riconoscimento della prestazione di invalidità specifica. Qualora invece nella visita in questione il lavoratore venga riconosciuto in via definitiva inidoneo per la medesima patologia che ha dato inizio al procedimento, il lavoratore ha diritto alla prestazione di invalidità specifica anche se il rapporto di lavoro sia stato risolto prima del provvedimento finale (inidoneità permanente), purchè la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata determinata dall’inabilità (temporanea, successivamente riconosciuta come permanente). Particolare attenzione va quindi prestata nel caso in cui il rapporto di lavoro, nelle more del giudizio di inidoneità definitiva, sia risolto per altre ragioni (es. dimissioni, licenziamento, cessazione attività). In tal caso, infatti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.
Il documento illustra a titolo esemplificato il caso di un iscritto al Fondo che viene riconosciuto inidoneo al volo in via temporanea in data 15 gennaio 2018, con rinvio per l’esito finale ad una successiva visita del 15 aprile 2018; se in tale ultima visita viene riscontrata la medesima patologia accertata in data 15 gennaio 2018 è riconosciuta l’inidoneità al volo in via permanente.
Tuttavia la pensione di invalidità specifica potrà essere concessa solo se il rapporto di lavoro viene risolto: 1) direttamente in conseguenza dell’inidoneità permanente riconosciuta in data 15 aprile 2018 oppure; 2) successivamente al 15 gennaio 2018 e prima del 15 Aprile 2018 se tale risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata dalla inidoneità al volo.
Nel caso in esame, l’iscritto al Fondo volo, quindi, non avrà diritto alla prestazione di invalidità specifica se invece il rapporto di lavoro fosse già cessato alla data del 15 gennaio 2018 oppure nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro fosse cessato successivamente a tale data per ragioni diverse dall’inidoneità al volo. Circostanza che a volte può verificarsi soprattutto ove il giudizio finale sia emesso dopo diverso tempo dall'avvio della procedura.