La questione riguarda i professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate, che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Questi soggetti, come noto, godono oltre al trattamento economico da parte dell’Università, un trattamento aggiuntivo, a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs n. 517/1999.
Il trattamento economico
Nello specifico la disposizione da ultimo richiamata prevede l'attribuzione di: 1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico (c.d. indennità di posizione), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. lgs n. 517/1999; 2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale (c.d. indennità di risultato), valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 517/1999. A questi emolumenti può aggiungersi l’indennità di “esclusività” per il richiamo espresso compiuto dall’articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 517/1999, che estende ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in regime di esclusività il trattamento economico aggiuntivo previsto dal comma 5 dell’articolo 15-quater del D.lgs n. 502/92 per i dirigenti sanitari, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell’attività libero professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività.
Vale la pena ricordare che il Dlgs 517/1999 ha mutato il sistema di equiparazione del trattamento spettante al personale universitario suddetto al trattamento economico del personale medico ospedaliero articolandolo nelle suddette voci. Tale sistema in precedenza era disciplinato dall’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dall’indennità di cui all’articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che, in sostanza, attribuiva al personale in questione un elemento perequativo della retribuzione, la cd. indennità De Maria, valutabile anch'essa a seconda dei casi nella Quota A e B di pensione a seconda della caratteristiche delle voci retributive corrisposte al suddetto personale per conseguire l'equiparazione retributiva.
Effetti sulla pensione
Con il passaggio al Dlgs 517/1999 l'Inps conferma prima di tutto che l’obbligo di contribuzione deve continuare ad essere assolto per le retribuzioni erogate per l’attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta iscritto il lavoratore per il rapporto di lavoro instaurato con l’Università. E cioè presso la Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e al Fondo ex Enpas per i trattamenti di previdenza, nonché alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Per quanto riguarda gli effetti sulla pensione l'Inps ribadisce la prassi già in passato seguita dall'Inpdap. In particolare il trattamento graduato, va considerato come una componente della retribuzione fondamentale e conseguentemente valutato nella quota A del trattamento di pensione. Ciò in relazione alla funzione perequativa del compenso in questione tra il trattamento economico fondamentale del personale del SSN e il trattamento stipendiale attribuito al personale universitario, che presta servizio nelle strutture sanitarie per effetto delle convenzioni. Viceversa, il trattamento aggiuntivo in quanto agganciato ai risultati conseguiti, viene valutato nella quota B del trattamento di pensione. Stranamente il documento dell'Istituto computa anche l’indennità di esclusività nella quota B di pensione.
Effetti sul TFS
Per quanto riguarda, invece il TFS, il trattamento aggiuntivo utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) limitatamente alle voci assoggettabili a contribuzione al Fondo ex INADEL e cioè con riferimento agli elementi corrisposti con carattere di fissità e continuità (cfr Note Operative Inpdap n. 31 e n. 32 del 5 novembre 2008). Nell’indennità aggiuntiva, pertanto, non saranno valutabili, ad esempio, la quota “variabile aziendale” della retribuzione di posizione, l’indennità di direttore di dipartimento, la retribuzione di risultato.
Documenti: Messaggio inps 1281/2019