Pensione più alta per il personale militare che cessa dall’ausiliaria. In tal caso, infatti, la quota di pensione contributiva viene ricalcolata conteggiando sia gli importi corrisposti a titolo di indennità di ausiliaria sia utilizzando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.
Lo rende noto, tra l’altro, la Circolare prot. n. 0036294 Prevmil n. del 14 Aprile scorso in cui illustra i risvolti applicativi dell’articolo 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare (dlgs n. 66/2010).
Ausiliaria
L’istituto, come noto, è un periodo transitorio durante il quale il militare in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato, in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni.
Di regola si transita in ausiliaria al raggiungimento del limite ordinamentale alla permanenza in servizio (60 anni) e durante questo periodo si ha diritto alla corresponsione della pensione maturata alla cessazione dal servizio permanente (che viene però interamente assoggettato alle ritenute previdenziali previste dalla legge) più l’indennità di ausiliaria il cui importo è pari al 50% (per chi è stato collocato in ausiliaria dal 1° gennaio 2015) della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato.
Al termine dell’ausiliaria al militare viene riliquidata la pensione computando nella stessa anche il periodo di collocamento in ausiliaria agguantando così un importo superiore. Cessano inoltre le ritenute previdenziali sull’assegno di quiescenza.
Pensioni Contributive
I chiarimenti riguardano le modalità di ricalcolo della pensione per il personale, cessato dall’ausiliaria, che ha almeno una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. L’articolo 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) prevede, infatti, che per il personale, «il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria».
La disposizione, pertanto, si applica al personale privo o in possesso di un’anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, immesso nel sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 1996. E’ interessato, in realtà, pure il personale con anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 purché siano soddisfatte due condizioni:
- l’interessato non abbia raggiunto, al 31 dicembre 2011, l’anzianità contributiva massima corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% della base pensionabile;
- l’esito dell’eventuale cd. doppio calcolo imposto dall’articolo 1, co. 707 della legge n. 190/2014 confermi l’esistenza di una quota contributiva della pensione (sulle anzianità acquisite successivamente al 31 dicembre 2011).
Infatti allo scopo di ridurre la costante crescita dei trattamenti pensionistici di coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano già 18 anni di anzianità contributiva utile (e quindi godevano di pensione interamente «retributiva» fino all’anno 2011), la legge n. 190/2014 ha precluso, la possibilità di sommare ulteriori quote pensionistiche «contributive», oltre a quelle maturate durante il sistema retributivo, se è stata già raggiunta un’aliquota di rendimento pari all’80%.
Pertanto, solo in questi ultimi due casi, il ricalcolo dell’ausiliaria avviene interamente secondo i vecchi criteri validi per le pensioni retributive (art. 1871 C.O.M.). La maggior parte degli interessati che hanno goduto dell’istituto dal 2012 in poi sono, invece, coinvolti nei nuovi criteri di calcolo.
Modalità Applicative
Agli interessati, spiega il Ministero della Difesa, spettano due ordini di benefici pensionistici. In primo luogo il trattamento di ausiliaria costituisce la base imponibile (33%) di un montante contributivo «aggiuntivo» rispetto a quello maturato in servizio da rivalutare, congiuntamente a quest’ultimo, con le regole del sistema contributivo sino alla data di cessazione dall’ausiliaria.
In secondo luogo il montante così determinato deve essere valorizzato in pensione utilizzando il nuovo coefficiente trasformazione legato all’età anagrafica posseduta al termine dell’ausiliaria. In sostanza si determina una nuova «Quota C» come se l’interessato avesse proseguito il servizio sino alla cessazione dell’ausiliaria con un montante contributivo ed un coefficiente di trasformazione più alto (e, quindi, una pensione più elevata).
La nuova «Quota C» così ottenuta, conclude il documento, «sostituisce quella conteggiata all’atto del collocamento in ausiliaria ed andrà a sommarsi alle eventuali quote retributive del trattamento pensionistico (“A”–“B”) rideterminate al termine del periodo di ausiliaria ai sensi dell’articolo 1871 del C.O.M. Il risultato complessivo costituirà la base di riferimento per l’applicazione del decimo aggiuntivo a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, ove di spettanza».
Ok alle riliquidazioni
Il documento spiega, infine, che al personale per il quale risulti già emesso il decreto di pensione definitiva e sia comunque destinatario della novella, PrevMil procederà alla ricostituzione del trattamento pensionistico, mediante emissione di un nuovo decreto con il riconoscimento delle differenze sui ratei arretrati dovuti a seguito della riliquidazione di cui trattasi compresi gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla pubblicazione della Circolare fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
Documenti: Circolare n. 0036294/2022