Con l'entrata in vigore della legge n. 178/2020 potranno, pertanto, accedere alla pensione: 1) le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2020; 2) le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2020. Rimane confermato il meccanismo previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Si ricorda che se i predetti requisiti sono posseduti entro il 31.12.2020 il pensionamento può avvenire in qualsiasi data successiva (cristallizzazione del diritto a pensione), quindi anche nel 2021, nel 2022 o nel 2023. La tavola sottostante illustra, pertanto, le ultime lavoratrici incluse all'esito della proroga in discussione.
L'opzione donna, come noto, determina l'applicazione delle regole di calcolo contributive dell'intero assegno pensionistico. Per cui il vantaggio dell'uscita anticipata si traduce sovente in una decurtazione della misura della pensione tanto più significativo quanto maggiore è l'anticipo.
Si rammenta che per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti nel 2020 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur lo scorso dicembre (perchè la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2021) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2021 con effetti dalla fine dell'anno scolastico o accademico 2020/2021 (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2021).
Documenti: Messaggio Inps 217/2021