L'opzione donna, come noto, è un istituto introdotto dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/07 che consente alle sole lavoratrici di pensionarsi in anticipo rispetto alla legge Fornero accettando un assegno interamente calcolato con le regole del sistema contributivo, spesso più penalizzante; soprattutto per coloro in possesso di almeno 18 anni di contributi al 1995 e che, pertanto, avrebbero diritto al sistema retributivo sino al 2011. Per effetto delle modifiche contenute nelle ultime due finanziarie (art. 1, co. 281 della legge 208/2015 e art. 1, co. 222 ella legge 232/2016) l'opzione è stata estesa alle lavoratrici in possesso di 57 anni (58 anni le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.
Alle lavoratrici in questione continua ad applicarsi il regime dello slittamento della decorrenza pensionistica (12 mesi per le dipendenti; 18 mesi per le autonome) nonchè gli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013 e 4 mesi dal 2016 per le nate nell'ultimo trimestre del 1958 o del 1957). Ciò significa che una lavoratrice nata nel dicembre 1958 (1957 se autonoma) matura il diritto all'opzione nel luglio 2016 dato che bisogna considerare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. Calcolando la presenza di una finestra mobile di 12 mesi (18 mesi se autonome) la prima decorrenza utile della pensione in regime di opzione sarà dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018 se autonoma.
Si rammenta che una volta in possesso dei requisiti è possibile presentare la domanda in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. Ciò significa, ad esempio, che la lavoratrice nata nel dicembre 1958 con prima decorrenza utile del trattamento, come sopra illustrato, il 1° agosto 2017 può decidere di andare in pensione con l'opzione donna anche successivamente a tale data, ad esempio nel 2018 o nel 2019 in ossequio al principio di portata generale della cristallizzazione del diritto a pensione.
Molte lavoratrici speravano in una proroga oltre il 2015, contando sull'ampia eccedenza di risorse stanziate dalla legge 208/2015 rispetto al reale numero di domande pervenute negli ultimi due anni. Ma il Governo non ha accettato la possibilità di una ulteriore prosecuzione per includere anche le nate dopo il 1958. Per ora l'unica scialuppa di salvataggio è l'Ape sociale o l'Ape volontario per i quali tuttavia è richiesto un requisito anagrafico di 63 anni, ben superiore rispetto ai 57 anni chiesti per l'opzione donna.
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