Con l'8^ Salvaguardia termini più ampi
La proroga della data di scadenza della presentazione delle domande sarebbe effettivamente utile anche in considerazione del fatto che l'ottava salvaguardia ha allungato i termini in misura significativa rispetto al passato. Finendo talvolta a rendere dubbia l'effettiva possibilità di accedere al sostegno a causa dell'incognita speranza di vita. A questo problema sono esposti in particolare i lavoratori in mobilità ai quali la legge consente , ai fini dell'inserimento in salvaguardia, la possibilità di maturare il diritto alla pensione con le vecchie regole pensionistiche entro tre anni dal termine della mobilità.
Ad esempio un lavoratore entrato in una mobilità quadriennale dal 2014 al 2018 avrebbe tempo sino al 2021 per maturare i requisiti di pensionamento con le vecchie regole pensionistiche. In una mobilità che dura dal 30 novembre 2014 al 30 novembre 2018 i tre anni successivi al termine del sostegno al reddito scadrebbero il 30 novembre 2021. Ancora peggio se il lavoratore avesse sospeso per due anni, dal 2014 al 2016 la mobilità allungando il periodo in coda entro cui ricercare la maturazione del diritto alla pensione di ulteriori due anni, sino al 2023. In questi casi alla data attuale non è sempre possibile conoscere l'esatta data di pensionamento dato che gli adeguamenti alla speranza di vita istat successivi al 31 dicembre 2018 non risultano ancora noti in via ufficiale. A seconda, quindi, dello scenario demografico utilizzato un lavoratore potrebbe risultare o meno incluso nella tutela. In particolare l'interessato per non lasciarsi alle spalle la possibilità di fruire del pensionamento anticipato deve verificare la maturazione del diritto entro i tre anni dal termine della mobilità immaginando che i requisiti di pensionamento vigenti sino al 2018 rimangano costanti anche oltre tale periodo (scenario nullo) e, quindi, presentare istanza di accesso all'Inps entro il 2 marzo (se risultano soddisfatte le altre condizioni per la tutela). Si rammenta che l'aspettativa di vita influenza solo i requisiti anagrafici necessari per il pensionamento di vecchiaia o con la pensione di anzianità con le quote e non il requisito di 40 anni di contributi. Quest'ultimo requisito non viene infatti adeguato e resta pertanto costante nel corso del tempo (cfr: messaggio inps 20600/2012).
Per gli altri profili di tutela regolati dalla salvaguardia (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS, cessati dal servizio con o senza accordi con il datore, soggetti che hanno assistito nel 2011 figli disabili e cessati con contratti a tempo determinato entro il 2011) il problema non si pone in quanto nei loro confronti, per rispettare il vincolo della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2018 o 2019, il diritto alla pensione deve essere necessariamente centrato entro il 2017, prima del prossimo scatto della speranza di vita.
Sicuramente, pertanto, un ampliamento sino a fine anno del termine per la presentazione delle istanze appare ragionevole e quanto mai opportuno per consentire a tutti i lavoratori, anche coloro che dovessero venire a conoscenza della possibilità di entrare in salvaguardia dopo il 2 marzo, di presentare istanza di accesso.
Approfondimenti: Verifica se rientri nell'ottava salvaguardia pensionistica