Pensioni, Anche nel 2021 uscita a 66 anni e 7 mesi per usuranti e gravosi

Eleonora Accorsi Mercoledì, 12 Maggio 2021
Il beneficio interessa i lavoratori dipendenti impiegati per almeno sette anni negli ultimi dieci in mansioni gravose ed usuranti ed abbiano maturato almeno 30 anni di contributi.
La legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) ha riconosciuto in favore dei soggetti che hanno svolto mansioni particolarmente gravose od usuranti con almeno 30 anni di contribuzione la dispensa dall'adeguamento alla speranza di vita scattato il 1° gennaio 2019 del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia (cinque mesi). Questi lavoratori, in sostanza, anche nel 2021 possono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi anziché attendere i 67 anni come per gli altri assicurati. Il beneficio interessa i lavoratori che si riconoscono in una delle 15 categorie professionali c.d. gravose ai sensi della legge n. 232/2016 (le stesse, per intenderci, che rientrano nel perimetro dell'ape sociale) nonchè i lavoratori usurati o notturni come disciplinati dal Dlgs n. 67/2011.

Le condizioni

Per accedere allo "sconto" i lavoratori addetti alle mansioni gravose devono aver svolto una delle predette attività per almeno sette anni negli ultimi dieci prima dell'accesso alla pensione; soddisfare un minimo di 30 anni di contributi (non si può - a tal fine - cumulare la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali rispetto a quella che liquida la prestazione) e non risultare titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento.

Le categorie dei lavori usuranti di cui al dlgs 67/2011 (es. addetti alla linea di catena, notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno, eccetera) possono ottenere il beneficio se in possesso di requisito minimo di 30 anni di contributi (non si può - a tal fine - cumulare la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali rispetto a quella che liquida la prestazione) e se l'attività usurante sia stata svolta per almeno metà della vita lavorativa oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento.

Originariamente la sospensione dall'adeguamento riguardava anche il requisito per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) ma il Dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019, successivo all'istituzione del beneficio, ha cristallizzato sino al 2026 i predetti requisiti rendendo sostanzialmente superflua la sospensione.

Si rammenta che i benefici sono riservati ai soli lavoratori dipendenti (addetti alle sopra indicate mansioni gravose o usuranti) e, pertanto, non riguardano gli autonomi. Ad esempio un camionista con partita iva iscritto alla gestione commercianti che ha condotto l'attività gravosa (conducente di mezzi pesanti) con le medesime caratteristiche previste sopra non può godere dell'agevolazione. Restano fuori dal beneficio anche i precoci e le altre categorie destinatarie dell'Ape sociale (es. disoccupati, invalidi e caregivers).

Modalità

Per conseguire il beneficio occorre presentare all'INPS, unitamente alla domanda di pensione, una dichiarazione del datore di lavoro redatta sull’apposito modello AP116 (se lavoratore del settore privato o pubblico) o AP117 (se lavoratore domestico) reperibile sul sito istituzionale dell'ente previdenziale, al  percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato” attestante: 1) i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze;  2) il contratto di lavoro applicato; 3) il livello di inquadramento attribuito; 4) le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018. 

Qualora il datore di lavoro non possa rendere la dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilità derivante dalla cessazione dell’attività, l’interessato è tenuto ad allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i periodi di svolgimento delle professioni c.d. gravose, il contratto di lavoro applicato, il livello di inquadramento attribuito e le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti.   

I lavoratori usuranti o notturni devono, invece, produrre la documentazione di cui al Dlgs n. 67/2011 e al Dm 20.9.2011 come modificato dal Dm 20.9.2017, attestante lo svolgimento dell’attività particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato (qui i dettagli).

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