"La norma è contenuta nella legge di bilancio per il 2018, partorita come benevola concessione del precedente governo, e prevede che chi almeno 30 anni di contributi e rientra in uno dei 15 mestieri definiti gravosi possa essere dispensato dal prossimo adeguamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata pari a cinque mesi che scatterà il 1° gennaio 2019. Il Dm del 18 aprile 2018 tuttavia richiede che il lavoratore presenti una domanda all'Inps tramite una apposita procedura telematica che ancora oggi non è stata resa disponibile per i lavoratori e i patronati. "Siamo ormai a dicembre e questo ritardo è grave - sottolineano i lavoratori - , alcuni di noi maturano i 66 anni e 7 mesi nel gennaio del prossimo anno; considerando i tempi che saranno chiesti per processare le pratiche non possiamo smettere di lavorare e quindi rischiamo concretamente di dover attendere comunque i 67 anni per andare in pensione, una vera e propria beffa".
La questione
La scorsa legge di bilancio ha previsto l'esclusione dall'incremento della speranza di vita, come detto di 5 mesi e decorrente dal 1° gennaio 2019 in favore dei lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, una delle 15 professioni di cui all'allegato B alla legge Bilancio 2018 (si veda tabella sotto) e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Per poter accedere al beneficio occorre non risultare titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento. La dispensa dall'adeguamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata coinvolge anche le categorie dei lavori usuranti di cui al dlgs 67/2011 (es. addetti alla linea di catena, notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno, eccetera) a condizione che gli interessati possano vantare un requisito minimo di 30 anni di contributi e che l'attività usurante sia svolta per almeno metà della vita lavorativa oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento.
La sospensione dell'adeguamento interessa sia il requisito previsto per la pensione di vecchiaia che quello per la pensione anticipata. In sostanza questi soggetti potranno sino al 31 dicembre 2020 continuare a pensionarsi: a) con 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 30 anni di contributi (perchè con meno di 30 anni di contribuzione l'esenzione dal'ADV non potrebbe scattare); b) con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. L'esenzione non interessa, invero, il requisito contributivo ridotto per i cd. lavoratori precoci (41 anni di contributi). Questo sempre nelle more che il Governo definisca una volta per tutte il pacchetto di interventi per il prossimo anno.