Questi anticipi possono essere fruiti a condizione che l'interessato versi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (subordinato) per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo), e che sia stata fruita integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante (la NaSpi) da almeno tre mesi.
Gli anticipi non spettano, pertanto, nelle seguenti ipotesi: a) ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in via consensuale (ancorché abbiano avuto accesso alla Naspi nell'ipotesi eccezionale di cui all'articolo 14, co. 3 del dl n. 104/2020 e successive modifiche); b) ai lavoratori dipendenti dimessi per una ragione diversa dalla giusta causa; c) ai lavoratori dipendenti che non hanno percepito la prestazione contro la disoccupazione potenzialmente spettante (es. per mancata proposizione della domanda nei termini previsti dalla legge o per mancanza dei requisiti contributivi ivi richiesti per l'accesso); d) ai lavoratori che hanno concluso anticipatamente la Naspi rispetto al periodo massimo potenzialmente fruibile (es. per rioccupazione con un nuovo contratto di lavoro che abbia prodotto la decadenza dalla Naspi oppure per liquidazione anticipata della Naspi); e) ai lavoratori autonomi che hanno cessato definitivamente l'attività; f) ai collaboratori coordinati e continuativi in stato di disoccupazione ancorché abbiano fruito interamente della Dis-Coll e siano ancora in stato di disoccupazione al momento della domanda.
Contratti a termine
Dal 1° gennaio 2018 - per effetto della legge 205/2017 sono ammessi alla fruizione dell'Ape sociale anche i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine purché possano vantare almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. L'indicata agevolazione, si noti, non è stata prevista per i lavoratori precoci.
La tavola sottostante - elaborata da PensioniOggi - mostra la potenziale insorgenza del diritto agli anticipi pensionistici (Ape Sociale e Beneficio Precoci) dopo la scadenza di un ammortizzatore sociale (naspi o indennità di mobilità) a seconda della causale che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro.
Con l'APE social effetti neutri sulla pensione
L'APE sociale non ha effetti negativi sulla pensione dato che l'intera operazione è a carico dello Stato e non del lavoratore (come accade nell'APE di mercato). Nello specifico il valore dell'APE sociale è rapportato all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa entro un tetto massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente. Ad esempio chi avesse diritto ad una pensione lorda di 1.800 euro al mese vedrà un sussidio più basso della pensione, pari a 1.500 euro. L'APe sociale non prevede, inoltre, l'attribuzione di contribuzione figurativa sulla posizione assicurativa del lavoratore (a differenza della Naspi o dell'indennità di mobilità), dunque una volta raggiunta l'età pensionabile l'entità della pensione non subirà alcun aumento sostanziale. Alla luce di ciò si può dire, pertanto, che l'APE sociale ha un effetto praticamente neutro sulla pensione finale.