Riscatto dei periodi non lavorati
Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non lavorati (la cd. pace contributiva) il documento di rito illustra che la facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (la condizione di iscrizione è soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda). Sono quindi esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti eccetera).
Altro requisito è che l'assicurato risulti privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine il documento illustra che non deve sussistere qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L'esercizio della facoltà è subordinato, inoltre, all'assenza di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. L’avvenuta liquidazione della pensione è quindi da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in esame. Non ci sono ostacoli, invero, se l'assicurato è titolare di pensione ai superstiti.
I periodi ammessi al riscatto
I chiarimenti più significativi riguardano, invero, i periodi ammessi al riscatto. L'Istituto conferma che il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto); i periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, ancorchè la domanda di riscatto possa essere presentata entro il 31 dicembre 2021 (termine della sperimentazione).
Per individuare il primo e l’ultimo contributo si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate in precedenza con esclusione, pertanto, delle Casse per i liberi professionisti o degli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi. Ad esempio un soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i parasubordinati dal 01/1998 fino al 31/12/2000 e successivamente iscrizione nel FPLD a partire dal 31/03/2012. L’interessato potrà quindi riscattare il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/2001 e 28/02/2012 e potrà esercitare la facoltà sia in Gestione separata che nel FPLD.
Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Il documento conferma, inoltre, che la facoltà in questione non può essere utilizzata per valorizzare periodi di inadempienze contributive da parte del datore di lavoro. Il riscatto è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Riscatto agevolato della laurea
Per quanto riguarda la nuova facoltà di riscatto agevolato della laurea il documento Inps non contiene grandi novità. Dal 29 gennaio 2019 l'articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 ha introdotto un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo (cioè siano successivi al 31 dicembre 1995). In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Considerato che nel 2019 il minimale è di 15.878 euro l'onere per ogni anno da valorizzare è di 5.239,74€.
Il documento precisa che si tratta di una facoltà aggiuntiva (gli interessati possono, cioè, scegliere di versare l'onere con le precedenti regole, prendendo a riferimento la retribuzione dell'ultimo anno) e che l'operazione ha efficacia sia ai fini del diritto che della misura della pensione. La nuova facoltà, inoltre, riguarda esclusivamente le domande presentate dal 29 gennaio 2019, non è possibile, quindi, rideterminare l'onere rispetto a domande di riscatto che siano già state trattate.Tuttavia se è iniziato il pagamento rateale, l'Inps indica che si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo. Se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Documenti: Circolare Inps 36/2019