I soggetti coinvolti
Il nuovo termine riguarda in primo luogo i contribuenti nella cd. zona rossa di cui all'articolo 5 del DL 9/2020 (ora abrogato a seguito della legge numero 27/2020) che hanno beneficato della sospensione dei versamenti in scadenza tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 nonché le categorie economiche che maggiormente hanno patito la crisi economica dovuta al lockdown (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi) e che, quindi, hanno goduto (su tutto il territorio nazionale) della sospensione dei contributi previdenziali in scadenza tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020 (ai sensi dell'articolo 61 co. 1 del DL 18/2020 convertito con legge 27/2020).
Prima della modifica queste categorie avrebbero dovuto versare la contribuzione sospesa entro il 31 maggio 2020. Ora il nuovo termine slitta al 16 settembre. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche si allunga anche il periodo di sospensione (fermo restando la data di versamento al 16 settembre rispetto al precedente 30 giugno 2020): prima del Dl Rilancio la sospensione riguardava i contributi in scadenza nel periodo tra il 2 Marzo ed il 31 Maggio 2020; ora la sospensione arriva sino al 30 Giugno 2020.
Soggetti con ricavi non superiori a 2Mln
Slitta dal 31 maggio al 16 settembre il versamento della contribuzione sospesa nel periodo tra l'8 ed il 31 Marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (ai sensi dell'articolo 62, co. 2 del DL 18/2020 convertito con legge 27/2020).
Soggetti con riduzione del fatturato di almeno il 33%
Slitta, infine, dal 30 giugno al 16 settembre il versamento dei contributi sospesi per quei contribuenti che hanno beneficiato del più recente articolo 18 del DL 23/2020 (DL "Impresa"), commi 1 e 2, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, anche se hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019. Questa sospensione, come si ricorderà, opera con riferimento alla contribuzione in scadenza ad aprile e maggio 2020 e riguarda i soggetti con:
a) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020 (9 aprile 2020, quindi per chi ha il periodo d'imposta allineato all'anno solare, il riferimento è al 2019) a condizione che si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
b) ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020 a condizione che si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
Si rammenta che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
I contributi sospesi
L'Inps ha spiegato che la sospensione opera per le aziende con dipendenti, anche in relazione ai contributi dovuti al fondo di tesoreria (quote di trattamento di fine rapporto lavoro); per i liberi professionisti e committenti della gestione separata; nonché per aziende e autonomi in agricoltura ed infine per gli artigiani e commercianti. Ovviamente la sospensione interessa la contribuzione in scadenza nei periodi temporali richiamati nelle predette norme e alle condizioni ivi previste. Ad esempio per artigiani e commercianti la sospensione interessa la sola rata sul minimale scaduta il 18 maggio 2020 a condizione che sussistano i requisiti di riduzione del fatturato previsti dal sopra citato articolo 18 del DL 23/2020.
Contributi al 16 Settembre
Con riferimento a tutte le predette categorie gli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 posticipano il versamento della contribuzione sospesa al 16 settembre in unica soluzione oppure in 4 rate mensili, di pari importo, senza l'applicazione di interessi o sanzioni con la prima rata da versare il 16 settembre 2020.