L’anticipo pensionistico, così come istituito dalla legge 232 del 2016, subordina l’entrata in vigore della misura al raggiungimento di un accordo tra l’Inps, l’Abi (Associazione bancaria italiana) e l’Ania; il 2 dicembre 2017 il Mef e il ministero del lavoro hanno richiesto il parere dell’autorità in merito agli schemi di accordi quadro raggiunti con le due associazioni. L’articolo 15 dell’accordo quadro bancario (identico all’articolo 14, comma 1 dell’accordo assicurativo) prevede che «lo scambio di informazioni tra l’Inps, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici avviene attraverso un’infrastruttura applicativa basata su web services. La descrizione tecnica dei flussi scambiati è riportata nel documento tecnico reso disponibile sul sito internet dell’Inps». Su questo punto verte la prima richiesta di chiarimento: il documento tecnico, prima della sua adozione, dovrà essere sottoposto all’esame del garante.
Il secondo rilievo parte dall’art. 14 comma 3, secondo il quale le imprese assicurative, in alternativa all’infrastruttura applicativa, potranno accedere alla procedura telematica Inps attraverso un servizio offerto dall’Ania, che dovrà definire le caratteristiche tecniche del servizio e pubblicarle sul proprio sito internet. Secondo il garante è necessario che «venga chiarito il ruolo assunto dall’Ania in relazione al trattamento dei dati personali nell’ipotesi prevista dall’art. 14 comma 3 dell’accordo quadro assicurativo». Intanto l'Inps si è già preparata per far partire lo strumento del prestito pensionistico. L'istituto ha già messo a punto la Circolare attuativa sottoposta in questi giorni al parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il simulatore del costo del prestito che sarà reso disponibile sul sito istituzionale. L'obiettivo è quello di avviare la ricezione delle istanze il prima possibile.