L'articolo 1 della citata legge prevede la concessione di una indennità per una volta tanto, non assoggettata ad imposizione fiscale, in un importo prefissato e variabile in funzione della lesione riportata. In particolare per le invalidità ascritte alla lettera A n. 2 (ovvero soggetti mutilati dalla perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme) la misura dell'indennità è pari a 20.658,27 € mentre per le lesioni di cui alla lettera A n. 3 (ovvero i soggetti paraplegici con lesioni del sistema centrale nervoso con paralisi totale) la misura dell'indennità è pari a 12.911,42 €. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato tabellare la misura dell'indennità viene ulteriormente aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo.
A tali soggetti l’art. 2 della citata legge n. 19/1980 prevede l'attribuzione di un’ulteriore indennità speciale mensile, per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione di attrezzature tecniche, pari, rispettivamente, a € 129,11 per i mutilati e a € 51,65 per i paraplegici corrisposta per 12 mensilità l'anno. I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 19/1980 vengono corrisposti d’ufficio agli aventi diritto, in sede di liquidazione dell’assegno o della pensione privilegiata per infermità contemplate alle lettere della tab. E sopra indicate. Inoltre ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle predette infermita' viene assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni in materia assistenza ed accompagnamento per i grandi invalidi. La legge prevede che vengano altresì rimborsate a tali soggetti dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale. Le spese di degenza e cura in detti istituti, se non a carico dell'unita' sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sull'indennita' di assistenza e accompagnamento.
La speciale indennità è cumulabile con gli altri assegni accessori previsti dalle attuali disposizioni di legge in favore degli invalidi per il servizio (es. assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento eccetera).