Pensioni, Ecco le novità per il 2024 contenute nella Legge di Bilancio

Venerdì, 22 Dicembre 2023
Temperato il taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici di enti locali e sanità. Scatterà solo se si va in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) ed in ogni caso non si applicherà a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

La legge di bilancio 2024 si appresta ad essere approvata in via definitiva in Parlamento. Il quadro negativo riservato al capitolo previdenziale è stato confermato imbarcando un pasticcio di modifiche per contenere il taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici degli enti locali e della sanità. L'emendamento proposto dal Governo, rispetto al testo originario, limita la riduzione solo a chi matura i requisiti per la pensione anticipata, cioè 41 anni e 10 mesi di contributi (le donne); 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni di contributi (i precoci) dal 1° gennaio 2024 in cambio di un aumento della finestra mobile dai tre mesi attuali a nove mesi (dal 1° gennaio 2028).

Ecco la sintesi delle novità in arrivo per il 2024.  

Quota 103

E’ confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia chi aderirà nel 2024 avrà l’assegno decurtato due volte:

  • L’intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto cioè vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995).
  • La misura dell’assegno, come sopra calcolato, non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell’età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).

E’ accresciuta la durata delle finestre mobili, cioè il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l’attesa sale a sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici.

Per il resto l’impianto della misura è lo stesso dell’attuale Quota 103. Confermato, in particolare, l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).  

Ovviamente chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti. In particolare il calcolo con il sistema misto e la finestra mobile di tre mesi.

OD

Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Ape Social

L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.

Giovani

Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare si sale a 3 volte l’assegno sociale salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c’è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.

La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:

  • L’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia). Oggi non c'è limite;
  • Avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi assente);
  • Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).

Indicizzazioni

Il capitolo indicizzazione vede la conferma del modulo perequativo introdotto dal 1° gennaio 2023 con una riduzione della percentuale di rivalutazione riconosciuta ai trattamenti superiori a 10 volte il TM. Che scende dall’attuale 32% al 22%. Per il resto sono confermate le aliquote vigenti: 100% sino a 4 volte il TM; 85% da 4 a 5 volte il TM; 53% da 5 a 6 volte il TM; 47% da 6 a 8 volte il TM; 37% da 8 a 10 volte il TM. La rivalutazione avverrà sempre per fasce complessive d'importo e non in senso progressivo. Si rammenta che il tasso ISTAT provvisorio per il 2024 è stato fissato in misura pari al 5,4%.

Sanità ed Enti Locali

E' stato il tema più spinoso. A seguito di un emendamento proposto dal Governo gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 subiranno la prevista riduzione delle aliquote di rendimento della pensione solo se maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024 (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci). Sono esclusi, comunque, i soggetti che:

  • Sono collocati in quiescenza d’ufficio dall’amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali, 65 anni);
  • Accedono alla pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
  • Hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2023 (es. Quota 103; pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
  • Sono già in pensione al 31 dicembre 2023.

Per il solo personale infermieristico la riduzione viene inoltre temperata in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile. In sostanza la riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l’accesso alla pensione anticipata.

La riduzione. Rinviando ad ulteriori approfondimenti in questa sede ci si può limitarsi a ricordare che l’abbattimento della pensione si concretizza tramite la sostituzione delle attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986, applicabili per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995, con coefficienti meno generosi utilizzati anche per rideterminare (al rialzo) gli oneri di riscatto per le domande presentate dal 1° gennaio 2024. Va segnalato, al riguardo, che l’aumento degli oneri di riscatto determinato dall’applicazione delle nuove aliquote riguarderà comunque anche il personale che, trovandosi nelle condizioni sopra evidenziate, non subirà la riduzione della rendita previdenziale.

Finestra mobile. Tutto il personale iscritto alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, subirà, inoltre, un aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci). Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l’attesa sarà di:

  • 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
  • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.

Vale la pena ricordare che l’intervento proposto è ad alto rischio incostituzionalità sia perché, da un lato, ridetermina in senso retroattivo il sistema di calcolo della pensione in spregio alle regole del pro rata sia perché impone una disparità di trattamento in danno del personale sanitario e degli enti locali. L’aumento delle finestre mobili, infatti, non interesserà gli altri dipendenti del settore pubblico (es. insegnanti) ed il settore privato. Sul punto, pertanto, è prevedibile nei prossimi anni una censura della Consulta.

Trattenimento in servizio. Si concede, infine, ai dirigenti medici e sanitari del SSNN e al personale infermieristico di presentare domanda per il trattenimento in servizio anche oltre il 40° anno di servizio effettivo purché, comunque, non oltre il 70° anno di età.

Pace Contributiva

Da segnalare anche il ripristino (dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021) per il biennio 2024-2025 della facoltà di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo e l’altro entro un massimo di cinque anni. La facoltà, è bene ricordarlo, riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995. E la proroga strutturale dell’ISCRO, l’indennità di discontinuità reddituale ed operativa, per le partite iva.

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