La legge n. 178/2020 recepisce quattro modifiche normative suggerite da due Commissioni di studio, istituite nel 2002 e nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio per porre fine ad alcune diversità di orientamenti applicativi relativi ai benefici previsti dalla legge n. 96/1955 a favore dei cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica contro il fascismo o per questioni razziali.
Persecuzioni politiche
Come noto la legge n. 96/1955 ha previsto l'attribuzione di un assegno vitalizio di benemerenza a carico del bilancio dello Stato, ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica contro il fascismo da loro svolta anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita di capacità lavorativa almeno del 30 per cento (si rammenta che l'articolo 3 della legge n. 932/1980 ammette a godere dell'assegno di benemerenza anche chi abbia raggiunto il limite di età pensionabile senza aver riportato una riduzione della capacità lavorativa) a seguito di alcuni eventi tassativamente individuati dalla stessa legge e definiti "persecutori".
Nello specifico gli eventi in questione sono:
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926 (...);
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
c) gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
d) le condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero.
Con riferimento a tali condizioni la legge di bilancio per il 2021 include prima di tutto anche coloro che abbiano svolto l'attività antifascista tra l'8 settembre 1943 (data dell'annuncio della firma dell'armistizio di Cassibile con gli Alleati) ed il 25 Aprile 1945 (giorno della Liberazione). Con una seconda modifica, inoltre, si sopprime il riferimento - previsto per l'ipotesi enunciata al punto b) - alla reiterazione ed alla connotazione quale persecuzione continuata. Pertanto il riconoscimento del beneficio sarà possibile in presenza della sola assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica, ovvero della carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica.
Con riferimento ai requisiti enunciati nel punto d) viene soppressa la condizione della condanna al periodo di reclusione di almeno un anno; conseguentemente il beneficio sarà attribuibile in presenza di condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste a prescindere dalla durata del periodo di reclusione.
Persecuzioni razziali
L'articolo 1 della legge n. 96/1955 riconosce la provvidenza anche ai cittadini italiani i quali abbiano subìto persecuzioni dopo il 7 luglio 1938 per motivi d'ordine razziale, qualora la persecuzione si sia configurata con le medesime modalità previste per la persecuzione politica (cioè riduzione della capacità lavorativa di almeno il 30% conseguente ai medesimi fatti persecutori di cui alle predette lettere da a) ad e). La legge di bilancio per il 2021 elimina questo 'parallelismo' in ordine alle due diverse fattispecie persecutorie, politica e razziale, eliminando la tipizzazione degli eventi persecutori di natura "razziale" ed ampliandone, pertanto, il perimetro di applicazione. Si specifica, inoltre, che nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero, si presumono, salvo prova contraria.
Niente arretrati
Si prevede, infine, che in forza delle sopra citate modifiche (in vigore dal 1° gennaio 2021) non vi è titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità anteriori al 2021.