La Corte di merito aveva respinto la domanda di rivalutazione contributiva ritenendo che il ricorrente era già in pensione già dal settembre 1992 e, pertanto, alla data in cui questi aveva depositato il ricorso di primo grado (nel luglio 2006) contro il mancato accoglimento da parte dell'Inps della domanda di rivalutazione contributiva questi fosse decaduto, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, dalla possibilità di agire per il riconoscimento dell'incremento contributivo. La Corte riteneva in particolare che la domanda era la stessa di quella proposta per andare in pensione che non poteva, dunque, essere riproposta in quanto sarebbe stata volta ad ottenere il medesimo beneficio.
Secondo la Corte di Cassazione l'orientamento espresso dalla Corte di Merito è errato e va, quindi, respinto. I giudici nelle motivazioni spiegano che la decisione della Corte d'Appello è erronea, in quanto, se è vero che la proposizione di una nuova domanda non consente l'esercizio di un diritto ormai decaduto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 311; Cass. 19 aprile 2011, n. 8926), è consolidato l'orientamento per cui il beneficio della rivalutazione contributiva per l'esposizione decennale all'amianto di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto a pensione (tra le molte: Cass. 311/2016 cit.; Cass. 30 giugno 2015, n. 13398; Cass. 4 aprile 2014, n. 7934), sicché vi è anche autonomia per quanto attiene alle rispettive decadenze ai sensi dell'art. 47 cit.. Per tale ragione non è possibile affermare che dal pensionamento abbia effetto il termine decadenziale per il diritto alla rivalutazione contributiva. La Corte sconfessa pure la difesa dell'Inps che tentava di avvalorare l'ipotesi secondo la quale contestualmente alla domanda di pensione l'assicurato avrebbe prodotto anche domanda di rivalutazione contributiva per l'amianto. Tale circostanza, precisano i giudici, non è stata dimostrata durante il giudizio di merito e, pertanto, non può essere presa in considerazione.