«Opzione donna» cambia veste. Nel 2023 la forma agevolata di pensionamento non sarà più «libera», cioè a disposizione delle lavoratrici in possesso di una determinata età anagrafica e contributiva, bensì riguarderà solo quelle in determinati profili di tutela. Come per l’ape sociale, infatti, il prepensionamento sarà a disposizione solo alle cd. «caregiver», alle lavoratrici con invalidità di grado non inferiore al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Lo stabilisce la bozza della legge di bilancio 2023 che innalza pure i requisiti anagrafici: 60 anni (invece degli attuali 58/59 anni) con una riduzione di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni.
Opzione Donna
Opzione donna, come noto, è una forma di pensionamento anticipato che consente alle sole lavoratrici (sia del settore privato che pubblico) di uscire con uno sconto medio di 53 mesi (4,5 anni) rispetto ai requisiti ordinari a patto di accettare il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo. Con l’ultima proroga, contenuta nella finanziaria 2022, lo strumento è stato utilizzato dalle lavoratrici in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2021. Più un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (la cd. «finestra mobile») di 12 mesi dalla maturazione dei citati requisiti (18 mesi le autonome).
La stretta
Dal prossimo anno il prepensionamento perderà appeal. La finanziaria propone, infatti, di vincolare l’accesso ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda (similmente a quanto avviene per ape sociale e per i cd. precoci). Non sarà, quindi, più un accesso libero.
In particolare occorrerà ritrovarsi in uno dei seguenti profili di tutela:
- a) svolge assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) soffre una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) è lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.
Requisiti anagrafici
La finanziaria rivede al rialzo anche i requisiti anagrafici. Potranno accedere le lavoratrici in possesso di 60 anni (sia dipendenti che autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) entro il 31 dicembre 2022. Il requisito anagrafico scende di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due figli (58 anni).
Restano confermate le finestre mobili di 12/18 mesi. Per cui la prima finestra di decorrenza utile per le autonome che hanno maturato i requisiti nel 2022 si aprirà il 1° agosto 2023, mentre per le dipendenti il 1° febbraio 2023. Le ultime incluse nella proroga (cioè che maturano i requisiti nel dicembre 2022) vedranno aprirsi la finestra rispettivamente il 1° luglio 2024 ed il 1° gennaio 2024.
Resta ferma pure l’impossibilità di cumulare gratuitamente – al fine di integrare i 35 anni di versamenti - la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali.
Diritti acquisiti
E’ bene ricordare che la stretta non riguarda coloro che hanno maturato (o che matureranno) i requisiti anagrafici e contributivi previsti a legislazione vigente (cioè 58/59 anni di età unitamente a 35 di contributi) entro il 31 dicembre 2021. E ciò ancorché la decorrenza della pensione si collochi successivamente al 31 dicembre 2022. Per queste platee non cambia nulla e, quindi, potranno continuare ad uscire senza il rispetto dei nuovi paletti imposti dalla finanziaria 2023.