Il bonus contro il caro inflazione fa il bis. A novembre tutti i pensionati che nel 2021 hanno avuto un reddito non superiore a 20.000€ hanno ricevuto dall’Inps una indennità, completamente esentasse, di 150€. Stesso importo verrà corrisposto a febbraio 2023 ai disoccupati titolari di Naspi, Dis-Coll o di trattamenti di mobilità in deroga e ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 127/2022 in cui spiega, tra l’altro, che il bonus spetta anche ai collaboratori, dottorandi ed assegnisti di ricerca, stagionali, a tempo determinato e intermittenti e lavoratori dello spettacolo ma, in tal caso, previa domanda da produrre entro il 31 gennaio 2023.
Indennità contro il caro energia
Si tratta della «versione 2.0» dell’indennità contro il caro energia prevista dall’articolo 19 del dl n. 144/2022 (cd. «decreto aiuti ter») con la quale il legislatore ha rinnovato la misura varata a luglio. Ridotta però l’importo: 150€ anziché 200€. Nel documento, pertanto, l’Inps illustra le categorie destinatarie del beneficio distinguendo a seconda se occorre o meno presentare domanda all’Istituto.
Pensionati
L’indennità è stata già pagata d’ufficio dall’Inps (non serve domanda) in occasione del rateo del mese di novembre 2022 ai titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico (pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità o ai superstiti) con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, Unica condizione: nel 2021 occorre non aver superato un reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore a 20.000 euro (non contano i redditi del coniuge).
Tra i beneficiati anche i titolari di «assegni di accompagnamento alla pensione» (cioè ape sociale, assegni straordinari di sostegno al reddito, isopensione, indennità mensile nel contratto di espansione, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale) e i titolari di prestazioni assistenziali (assegno e pensione sociale) oltre che gli invalidi civili (titolari di pensione di inabilità civile o assegno mensile). E’ necessaria la residenza in Italia al 1° novembre 2022.
L’Istituto, tra l’altro, spiega che l’Inps paga il bonus anche nel caso in cui coesistano trattamenti erogati dalle Casse Professionali. In caso contrario l’erogazione è effettuata dalla Cassa Professionale.
Pagamento d’ufficio
Oltre ai pensionati il bonus sarà pagato d’ufficio ad un’altra ampia schiera di soggetti. Si tratta in particolare:
- Dei lavoratori domestici già destinatari dell’indennità di 200€ a luglio a condizione che abbiano in essere uno o più rapporto di lavoro al 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 144/2022);
- Dei nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza purché nel nucleo familiare non risulti presente alcun beneficiario della stessa indennità ad altro titolo;
- Dei titolari nel mese di novembre 2022 di un trattamento di Naspi, Dis-Coll o di mobilità in deroga;
- Dei lavoratori che hanno beneficiato dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza nel 2021;
- Dei lavoratori autonomi occasionali e dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che a luglio abbiano beneficiato dell’indennità da 200€ (in tal caso valgono i requisiti stabiliti nei loro confronti dal dl n. 50/2022 come evidenziati nella Circolare Inps n. 73/2022 punti 4 e 5);
- Dei soggetti che nel 2021 abbiano fruito di una delle due indennità COVID-19 istituite dal dl n. 41/2021 (cd. «decreto sostegni») e del dl n. 73/2021 (cd. «decreto sostegni bis»). Si tratta delle due indennità onnicomprensive in favore dei cd. lavoratori precari (stagionali del turismo, intermittenti, occasionali, spettacolo, incaricati delle vendite a domicilio) del valore di 2.400€ e 1.600€.
Si presti attenzione alla circostanza che nelle sopra richiamate ipotesi non è richiesto il possesso di un reddito Irpef nel 2021 non superiore a 20.000€.
Dove serve la domanda
Dovranno invece presentare domanda all’Inps entro il 31 gennaio 2023:
- Collaboratori e dottorandi e assegnisti di ricerca. Il bonus spetta a condizione che abbiano un contratto di lavoro attivo al 18 maggio 2022, l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps ed un reddito ed un reddito derivante dai predetti contratti nell’anno 2021 non superiore a 20.000€;
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato (anche del settore agricolo) e intermittenti. Spetta a condizione che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo e conseguito un reddito nel 2021 derivante dai predetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000€;
- Lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che possano far valere, per il medesimo 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000€.
L’Inps spiega, con riferimento alle ultime due categorie, che la domanda andrà presentata solo da quei lavoratori che non abbiano un rapporto di lavoro in essere al novembre 2022 perché in tal caso l’indennità è erogata dal datore di lavoro. L’indennizzo viene erogato dall’Inps (e quindi occorre domanda) solo in via residuale. La domanda si presenta telematicamente sul sito Istituzionale dell'ente previdenziale, tramite Contact Center oppure rivolgendosi ad un patronato.
Calendario dei pagamenti
Il pagamento dell’indennità è già avvenuto nei confronti dei pensionati unitamente al rateo di novembre 2022. Entro fine mese l’Inps completerà i pagamenti ai lavoratori domestici, poi seguiranno le altre categorie (disoccupati, titolari di indennizzi Covid-19, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio) che riceveranno l’accredito a febbraio 2023.
Successivamente, ma comunque entro febbraio 2023, sarà la volta delle categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda all’Inps (Collaboratori, dottorandi ed assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori dello spettacolo). Infine sarà la volta dei nuclei percettori del RdC per i quali, del resto, l’indennità è pagabile solo in via residuale, cioè dopo che l’Inps abbia accertato che nessun componente del nucleo abbia ricevuto l’indennità ad altro titolo.
Incompatibilità
Ciascun lavoratore può fruire del bonus una sola volta ancorché ne possa aver diritto a diversi titoli (es. titolare di naspi e lavoratore a tempo determinato).
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti c’è, tuttavia, una eccezione. Il dl n. 144/2022, infatti, non ha stabilito alcuna incompatibilità tra il bonus di 150€ (che qui viene erogato, ove spettante, assieme a quello di luglio nella misura unica di 350€, Cfr: Circolare Inps 103/2022) con quello da corrispondere alle altre categorie di soggetti indicati nell’articolo 19, co. 9-15 del predetto dl n. 144.
Pertanto gli autonomi ed i liberi professionisti, al ricorrere dei rispettivi requisiti, potranno cumulare le indennità. In particolare, spiega l’Inps, l’indennità da 350€ è erogata in unica soluzione ed il pagamento è effettuato prima dell’erogazione delle indennità di cui all’articolo 19, co. 9-15 del dl n. 144.
Documenti: Circolare Inps 127/2022