Una delle problematiche che spesso affligge i lettori riguarda quei dipendenti pubblici che hanno fruito nel corso della propria carriera lavorativa di alcuni periodi di disoccupazione indennizzata, per rapporti di lavoro a tempo determinato prestati alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (che, come noto, danno diritto alla prestazione di disoccupazione, ora Naspi) maturando l'accredito figurativo di questi nella gestione FPLD. Senza che in questa gestione risulti accreditata alcuna contribuzione effettiva.
Si verifica, in questo caso, una doppia posizione assicurativa in corrispondenza della quale l'assicurato (spesso si tratta di docenti delle scuole medie e superiori) ha gran parte dei servizi accreditati presso l'ex gestione pubblica e alcune settimane di disoccupazione indennizzata (e solo queste) nella gestione privata relativi ai periodi in cui è stata riconosciuta la prestazione. Una duplicità di posizione che in realtà non appare giustificata posto che il rapporto di lavoro da cui scaturisce l'accredito figurativo è il medesimo, ed è quello prestato con l'amministrazione pubblica.
Al momento del pensionamento ci si trova davanti alla sfida di capire come valorizzare questi periodi. Il problema è che se manca l'accredito di un contributo effettivo nella gestione FPLD i periodi di disoccupazione non possono essere ricongiunti ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 nella gestione pubblica neanche sostenendo il relativo onere economico. Non a caso, quindi, nel passato molti lavoratori hanno avuto molte difficoltà nell'utilizzare ai fini pensionistici tali periodi. Trattandosi spesso di poche settimane contributive, il danno non era ingente, e come soluzione si poteva optare per la liquidazione di una pensione supplementare a carico della gestione privata.
Negli ultimi anni la situazione è solo in apparenza migliorata. Il progressivo ampliamento del cd. cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 232/2016 consente ora di valorizzare questi periodi anche ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata. Si tratta però ancora di una soluzione non del tutto soddisfacente perchè presuppone il mantenimento dell'accredito figurativo nelle due gestioni con una serie di risvolti sulla determinazione della misura della pensione.
Trasferimento gratuito
Sin dal 2009 gli ex dipendenti delle amministrazioni pubbliche coinvolti in processi di privatizzazione e che abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione assicurativa nella gestione pubblica hanno il diritto all'unificazione della posizione assicurativa nell'Inpdap delle contribuzioni minori (es. disoccupazione, mobilità, cig, eventi di maternità, malattia, congedi) che per via della privatizzazione dell'Ente siano state valorizzate nel FPLD. In questo caso, l'Inps provvede al trasferimento delle contribuzioni figurative presso le gestioni pensionistiche cui sono assicurati i lavoratori interessati utilizzando la procedura della ricongiunzione d’ufficio, di cui all’art.6 della legge n.29/1979, senza oneri per il lavoratore (Cfr. Circolare Inps 212/2016; Circ. Inpdap 9/2009; Nota Operativa Inpdap 9/2009). Questa procedura, tuttavia, risulta ancora oggi non applicabile ai dipendenti pubblici che per ragioni al di fuori della propria volontà si trovino dei versamenti contributivi nel FPLD. Secondo l'Istituto di previdenza, infatti, la loro posizione non è riguardata dall'articolo 6 della legge 29/79 che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di soppressione del datore di lavoro pubblico.
Si tratta di una posizione che molti lavoratori del pubblico impiego, soprattutto ex-docenti a tempo determinato, chiedono sia rivista dall'Ente per non vanificare contributi preziosi dal punto di vista previdenziale. Una discriminazione sicuramente oggi più evidente che in passato a seguito della soppressione dell'Inpdap e l'assorbimento in capo all'Inps delle relative funzioni.