L'articolo 1, co. 246 della citata legge ha riaperto, infatti, i termini previsti in origine dall’art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di bilancio per il 2016) a causa del numero esiguo dei lavoratori che sono riusciti a fare domanda due anni fa. Con l'obiettivo di semplificare le procedure per la verifica delle condizioni. In particolare l'intervento del legislatore dispone il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'amianto di cui all'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992 (cioè una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,5 per il periodo di esposizione alla sostanza morbigena) in favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. I benefici in questione vengono riconosciuti per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.
Domande entro il 2 Marzo 2018
I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 205/2017, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. Pertanto la data di scadenza è il 2 marzo 2018. Le istanze dirette al riconoscimento dei benefici devono essere corredate della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. L'Inps precisa che, qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare al dipendente la dichiarazione entro il suddetto termine decadenziale, la stessa può essere allegata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In assenza di tale dichiarazione la domanda non può essere accolta. Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito dell'Inps con il codice AP 130 v.0 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Procedura di Monitoraggio
L’erogazione della prestazione è subordinata ad uno specifico monitoraggio, effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, in relazione ai limiti annuali di spesa. In particolare i benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'esame delle domande da parte dell'Inps potrà avvenire solo in esito all'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire l'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
Gli interessati possono presentare la domanda di pensione anche contestualmente a quella di verifica del beneficio. Il relativo trattamento sarà corrisposto con le ordinarie decorrenze, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Documenti: Messaggio inps 696/2018