I periodi di sospensione dal lavoro per mancanza del «green pass» possono essere riscattati ai fini pensionistici. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 94/2022 in cui spiega che la sospensione non travolge le tutele di maternità, malattia e assistenza ai disabili: ove spettanti vanno riconosciute e danno, quindi, titolo sia al trattamento indennitario che alla relativa copertura figurativa.
La sospensione
Come noto la normativa anticovid ha introdotto l’obbligo per la generalità dei lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del settore pubblico) di dotarsi della «certificazione verde» ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro nel periodo temporale dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, termine poi prorogato al 30 aprile 2022. In assenza il dipendente è considerato «assente ingiustificato» con sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione fino alla regolarizzazione dell’obbligo senza, tuttavia, sanzioni disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Naturalmente, siccome la sospensione è imputabile al comportamento del lavoratore, a questi non spetta la cassa integrazione né, per gli apprendisti, può darsi la proroga del rapporto di apprendistato.
Effetti previdenziali
La sospensione della retribuzione, spiega l’Inps, comporta pure il venir meno degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del dipendente che, pertanto, troverà un vuoto contributivo sull’estratto conto previdenziale per il periodo temporale incriminato. Ragion per cui il periodo di sospensione dal lavoro non è utile né ai fini del diritto che della misura della pensione.
Non sempre però l’assenza sarà priva di copertura contributiva. Infatti, spiega l’Inps, resta ferma la possibilità, nei casi in cui il lavoratore risulti sprovvisto del c.d. «green pass», per le giornate diverse da quella interessata dall’assenza ingiustificata, di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall’ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla legge n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.). In tali ipotesi permangono gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore interessato.
Ciò significa, conclude l’Inps, che le tutele previdenziali di malattia, maternità, congedo parentale, permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario per l’assistenza ai disabili possono essere riconosciute anche ai lavoratori «sanzionati». Si tratta, infatti, di tutele aventi rilevanza costituzionale che non possono essere travolte.
In definitiva ancorché il rapporto di lavoro sia sospeso i lavoratori avranno diritto all’indennità di maternità e/o di congedo parentale, all’indennità di malattia, ai permessi retribuiti e al congedo straordinario biennale con i relativi accrediti figurativi.
Sì al riscatto
In ogni caso ove il periodo in questione sia privo di contribuzione i lavoratori possono valorizzarlo di tasca propria. L’ipotesi rientra, infatti, nella disciplina di cui all’articolo 5 del Dlgs n. 564/1996 che consente, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per causa di legge o di contratto, il riscatto o la prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS. Il riscatto dei periodi temporali in questione sarà calcolato con il meccanismo dell’aliquota percentuale cioè moltiplicando la retribuzione delle ultime 52 settimane per l’aliquota di contribuzione (33%).
Documenti: Circolare Inps 94/2022