Sospensione contributiva
La sospensione, precisa l'Inps, riguarda sia gli adempimenti informativi che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota a carico del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 nonché le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296). La sospensione, invece, non riguarda la rate in scadenza nel suddetto lasso temporale riferite a sospensioni concesse nella prima fase di emergenza del covid 19 (di cui al dl n. 18/2020 e del dl n. 34/2020).
L'Inps comunicherà al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che faranno ricorso alla sospensione contributiva, per verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.
Versamento della contribuzione sospesa
I datori che si avvalgono del beneficio devono versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. L'Inps spiega, infine, che secondo quanto previsto dall'articolo 1, co. 37 della legge n. 178/2020, i pagamenti rateali in scadenza a dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.
Documenti: Circolare Inps 16/2021