La questione riguarda la salvaguardia pensionistica prevista dall'articolo 1, co. 154 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con il quale il legislatore ha rimesso in pista la vecchia normativa di pensionamento prevista dall'articolo 37 della legge 416/1981 antecedente al regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero (DPR 157/2013). La salvaguardia della precedente normativa, come noto, trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici assicurati presso l'AGO che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 3985 del 9 febbraio 2018, ha trasmesso all’INPS l’elenco delle predette imprese corredato dagli accordi sottoscritti nel periodo riguardato dalla norma. Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
La versione attualmente vigente dell'articolo 1, co. 154 prevede che per accedere al prepensionamento risulti maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS). Il requisito contributivo di 32 anni, previgente all'adozione del DPR 157/2013 di armonizzazione dei requisiti è stato pertanto adeguato alla speranza di vita istat (+ 3 mesi sino al 2015 e + 7 mesi dal 2016). Causando l'esclusione di quei lavoratori che al termine della CIGS non avevano raggiunto i più elevati requisiti pensionistici.
La disposizione approvata prevede che "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2".
A seguito della novella, pertanto, potranno accedere alla salvaguardia i lavoratori che hanno maturato 32 anni di contribuzione entro il 31 maggio 2017 in costanza di CIGS. Resta fermo che l'anzianità contributiva in possesso viene aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni (1820 settimane contributive).