Come noto l'articolo 31 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) consente ai lavoratori che siano eletti membri nel Parlamento nazionale o del Parlamento Europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali e provinciali. Tali periodi possono essere utilizzati gratuitamente a fini previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 564/1996 a condizione che il lavoratore presenti, a pena di decadenza, all'Inps apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. In caso di aspettative pluriennali, di regola, la domanda va ripetuta ogni anno (cfr: messaggio inps 3499/2017).
Ebbene con riferimento agli eventi occorsi nel 2019 il termine per la presentazione dell'istanza è stato spostato dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 11, co. 1-bis del dl n. 183/2020 convertito con legge n. 21/2021. Pertanto l'Inps, informa che saranno riesaminate d'ufficio tutte le istanze pervenute successivamente al 30 settembre 2020 ed entro, comunque, l'anno 2020.
Cariche elettive
Il termine del 31 dicembre 2020 è valido anche per tutti i versamenti afferenti al 2019 ed effettuati oltre il 30 ottobre 2020, termine previsto per il pagamento, qualora dovuto, della quota a carico del richiedente di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999. A questo versamento sono tenuti i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante a seguito dell'attività espletata durante l'elezione.
Il legislatore ha infatti imposto a loro carico l'obbligo, in caso producano domanda di accredito figurativo del periodo di aspettativa non retribuita, dicorrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la parte a carico del lavoratore (attualmente pari al 9,19% per la generalità degli assicurati presso il fondo pensione lavoratori dipendenti) (cfr Circolare Inps 81/2000; Circolare Inps 48/2002). Il pagamento di tale quota va effettuato entro 30 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si collocano i periodi di aspettativa per i quali è chiesto l’accredito figurativo e costituisce condizione per l’accredito figurativo dei periodi di aspettativa in questione (Circ. Inps 153/2017). Pertanto, per gli eventi riferiti all'anno 2019, i termini di pagamento slittano al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 ottobre 2020.
Documenti: Messaggio Inps 1168/2021