Prorogata sino al 31 marzo 2022 la cumulabilità della pensione quota 100 con gli incarichi di lavoro autonomo e co.co.co per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Ne dà notizia l'INPS nel messaggio n. 298/2022 in cui spiega che l’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe 2022) ha differito di tre mesi i termini di scadenza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2-bis del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 (cd. decreto cura Italia).
Incarichi di lavoro autonomo
Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha stabilito che per fare fronte all’emergenza da COVID-19, a decorrere dal 30 aprile 2020, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Per effetto della norma appena introdotta dal legislatore gli incarichi possono proseguire nell’anno 2022 anche mediante proroga, e non oltre il 31 marzo 2022 rispetto all'originario termine del 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, spiega l'INPS, fino a tale data i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100, oltre che con tutte le altre tipologie di pensione (es. pensione di vecchiaia e anticipata) già cumulabili ai sensi della normativa generale. L'incumulabilità reddito/pensione resiste solo per il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci (41 anni di contributi) nonché per l'Ape sociale.
Incarichi a tempo determinato
Si rammenta che non ci sono novità, invece, in merito agli incarichi conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3-bis del dl n. 2/2021. La disposizione in argomento consente, infatti, dal 13 marzo 2021 alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. In deroga alla disciplina generale, che consente la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, è stato stabilito che il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito viene sospeso. L'Inps ha fornito istruzioni in merito con la circolare n. 172/2021.
Documenti: Messaggio Inps 298/2022