Come noto dal 1° gennaio 2018 il legislatore ha stabilito la possibilità di ottenere l'erogazione anticipata della rendita da forme di previdenza complementari presso cui l'iscritto abbia contribuito (da qui il nome di RITA) in due situazioni:
Prima tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) perfezionamento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; c) maturazione, al momento della domanda di RITA, di un requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; d) maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari
Seconda tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione di cui alla lettera b); d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Cumulo con i trattamenti di anzianità
La COVIP chiarisce che la normativa non contiene un divieto di cumulo o l'espressa incompatibilità con della Rita con pensioni diverse da quella di vecchiaia. Pertanto è possibile ricevere la Rita dal beneficiario che percepisce, al momento della domanda o nel corso dell'erogazione, pensioni del primo pilastro anticipate o di anzianità. Si tratta della pensione anticipata con il regime fornero (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 41 anni di contributi i precoci); la pensione con opzione donna; la pensione "quota 100"; i trattamenti agevolati previsti per i lavoratori notturni o usuranti; eccetera). La COVIP non lo ribadisce ma il trattamento può anche essere cumulato con l'Ape sociale o con in trattamenti di prepensionamento (es. assegno di esodo, assegni straordinari di solidarietà, eccetera).
Cessazione dell'attività lavorativa
Altro chiarimento importante riguarda il requisito della cessazione dell'attività lavorativa. Secondo la COVIP questa condizione deve sussistere esclusivamente al momento della domanda (prima tipologia) oppure anche per i 24 mesi antecedenti la domanda (seconda tipologia). L'iscritto, in sintesi, può rioccuparsi successivamente alla domanda senza perdere il diritto alla fruizione della prestazione. Nella seconda tipologia, peraltro, la COVIP spiega che il requisito dell'inoccupazione nei 24 mesi antecedenti la domanda si intende soddisfatto da quei soggetti che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (ai sensi della recente novella legislativa di cui all'articolo 4, co. 15-quater del dl n. 4/2019). Tale condizione può essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure, se il soggetto intende registrarsi come disoccupato, dimostrando di aver presentato la DID o, in alternativa, ove il Fondo vi consenta, può presentare una dichiarazione sostituiva di certificazione, essendo lo stato di disoccupazione menzionato nell’art. 46 del DPR 445/2000 tra gli stati autocertificabili.
Gli altri chiarimenti
Tra gli altri chiarimenti da segnalare: a) la Rita non può essere erogata in un'unica soluzione da parte di soggetti molto prossimi al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia; b) il requisito di cinque annualità di iscrizione e contribuzione è ridotto a 3 anni per i lavoratori che si spostano all'interno di Stati dell'Unione Europea; c) l'iscritto può indicare al momento della domanda, laddove alla forma pensionistica complementare non sia nota, l’età prevista nel regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia (es. negli ordinamenti delle casse professionali); d) il termine di cinque o dieci anni dalla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia deve essere calcolato dal momento della domanda della RITA (il momento della cessazione dell'attività lavorativa può quindi risultare superiore al termine di 5 o 10 anni non precludendo l'erogazione del beneficio); e) durante la fruizione della rendita (sia in forma parziale che totale) l'interessato può continuare ad effettuare versamenti contributivi al fondo.
Documenti: Nota COVIP n. 4209/2020