Più tutele ai lavoratori dello spettacolo. Con l’approvazione definitiva ieri alla Camera dei Deputati del disegno di legge delega di riforma dello spettacolo il settore vedrà, tra l’altro, il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria dell’occupazione, l’equo compenso per i lavoratori autonomi e l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una «copertura» ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.
Equo compenso e indennità giornaliera
Il comma 4 dell’articolo 2 contiene i principi per la riforma dei contratti di lavoro che dovrà realizzarsi mediante il «riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo», l’introduzione di «un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva», la previsione di specifiche «tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro» e per «l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica».
Il comma 5 dell’articolo 2 introduce l’«equo compenso» per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo con l’obbligo per le amministrazioni pubbliche «di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive».
La specificità del lavoro
Vengono anche riconosciute le specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, «indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti»
Ammortizzatori sociali
Il comma 6, poi, prevede il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali (Naspi e Alas) e l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, da individuare con decreto interministeriale.
Tra i cardini della riforma la rivisitazione dei «criteri di incompatibilità» con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti, l’individuazione di misure dirette a favorire «percorsi di formazione e di aggiornamento» per i percettori dei sostegni e la rideterminazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e di un contributo di solidarieta' a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori ai massimali contributivi.
Servizi Telematici
L'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della delega, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.
I nuovi servizi informativi comprendono anche - attraverso un canale di accesso dedicato, denominato «Sportello unico per lo spettacolo» - l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano - per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli - delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato.
Malattia
Da segnalare anche l’elevazione dal 1° luglio 2022 da 100 euro a 120 euro del limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato.