Spettacolo, Ok alla Delega che rafforza tutele e ammortizzatori sociali. Ecco le novità

Giovedì, 14 Luglio 2022
Ieri il disco verde definitivo della Camera al testo che introduce nuove tutele. In arrivo l'equo compenso, una nuova indennità di discontinuità e la ridefinizione degli strumenti di sostegno al reddito.

Più tutele ai lavoratori dello spettacolo. Con l’approvazione definitiva ieri alla Camera dei Deputati del disegno di legge delega di riforma dello spettacolo il settore vedrà, tra l’altro, il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria dell’occupazione, l’equo compenso per i lavoratori autonomi e l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una «copertura» ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Equo compenso e indennità giornaliera

Il comma 4 dell’articolo 2 contiene i principi per la riforma dei contratti di lavoro che dovrà realizzarsi mediante il «riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo», l’introduzione di «un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva», la previsione di specifiche «tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro» e per «l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica».

Il comma 5 dell’articolo 2 introduce l’«equo compenso» per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo con l’obbligo per le amministrazioni pubbliche «di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive». 

La specificità del lavoro

Vengono anche riconosciute le specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, «indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti»

Ammortizzatori sociali

Il comma 6, poi, prevede il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali (Naspi e Alas) e l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, da individuare con decreto interministeriale.

Tra i cardini della riforma la rivisitazione dei «criteri di incompatibilità» con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti, l’individuazione di misure dirette a favorire «percorsi di formazione e di aggiornamento» per i percettori dei sostegni e la rideterminazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e di un contributo di solidarieta' a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori ai massimali contributivi.

Servizi Telematici

L'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della delega, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

I nuovi servizi informativi comprendono anche - attraverso un canale di accesso dedicato, denominato «Sportello unico per lo spettacolo» - l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano - per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli - delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato.

Malattia

Da segnalare anche l’elevazione dal 1° luglio 2022 da 100 euro a 120 euro del limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato.

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