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Esodati bancari, le nuove regole per accedere all'assegno straordinario
L'Inps pubblica la Circolare 90/2015 con la quale regola le modalità di accesso al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e del nuovo Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 (con il quale viene sostituito il precedente Dm 158/2000). Nella Circolare l'Inps riepiloga i requisiti per fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e le istruzioni per il versamento della contribuzione correlata con le relative aliquote di finanziamento.
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
Kamsin I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il comma 42 del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.
In data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Falcri-Silcea con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione.
L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato l’abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.
Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende di credito, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Il Fondo di solidarietà tutela i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari, anche con meno di quindici dipendenti.
Il Ccnl del credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale.
Il Fondo di solidarietà è gestito da un Comitato amministratore, composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il verbale d’accordo 20 dicembre 2013, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi del comma 26 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, sulla base del bilancio di previsione ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, in modo da garantire risorse continuative ed adeguate, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni.
Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l’erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto direttamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.
B. INTERVENTI
1. Prestazioni
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all’articolo 10, comma 6;
b) in via straordinaria:
all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;
c) in via emergenziale:
all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dalla precedente lettera b, assegni straordinari) di trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto, che disciplina la così detta sezione emergenziale:
1) all’erogazione per un massimo di 24 mesi di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
2) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale ridotto dell’eventuale concorso degli apposti fondi nazionali e dell’Unione europea.
Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Aspi.
Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’indennità Aspi.
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie di cui alle lettere a) e c), nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.
2. Assegno straordinario di sostegno al reddito
Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Con riferimento a quest’ultima, per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la così detta contribuzione correlata alla competente gestione previdenziale.
2.1 Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).
2.2 Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive modifiche e integrazioni), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Se i lavoratori interessati sono iscritti alla Gestione pubblica, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare n. 37/2012.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori. Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.
Si precisa altresì che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
2.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione.
La medesima Sede provvede a trasmettere al Fondo, per il tramite della Direzione centrale pensioni, l’accordo aziendale insieme con la dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta dall’azienda per il versamento della provvista mensile.
La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della prevista provvista.
2.4 Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda sia le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
La Sede Inps competente per la liquidazione della prestazione è individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore (ovvero la sede così detta polo, se prevista).
La Sede Inps deve tempestivamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede medesima.
2.5 Finalità e modalità di calcolo
L’articolo 10, comma 7, del citato decreto n. 83486/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
In particolare:
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
Ai sensi della delibera n. 3 del 9 giugno 2005 l’importo netto del trattamento pensionistico spettante si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.
Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive antecedenti la data del 1° gennaio 2012. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Agli assegni straordinari interessati da dette riduzioni, finalizzati alla pensione anticipata, non si applica l’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 214/2011, “così dette penalizzazioni” (delibera n. 139 del 19 dicembre 2013).
A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (art. 24, comma 2, legge 214/2011, e s.m.i.).
A tale proposito la citata delibera n. 139 del 19 dicembre 2013 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 l’importo netto del trattamento pensionistico è calcolato computando la contribuzione correlata versata durante il periodo di fruizione dell’assegno in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento del pensionamento (cfr. articolo 6, comma 3).
Pertanto, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima deve essere computata nella così detta quota D.
Si evidenzia che trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di pensione:
- non viene trattenuto il contributo ONPI;
- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa.
Non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - laddove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 24 del 20 luglio 2005 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione venga liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;
- ai sensi della delibera n. 25 del 20 luglio 2005 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015;
- ai sensi della delibera n. 113 del 23 febbraio 2006 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);
- ai sensi della delibera 21 del 22 aprile 2008 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiorazione convenzionale per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 206/2004 (vittime del terrorismo).
2.6 Procedure di liquidazione
La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 027, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOCRED”.
2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
2.8 Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
2.9 Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR (già articolo 17).
Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.
2.10 Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
2.11 Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. La stessa è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2015, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.
Dette aliquote verranno computate tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
2.12 Cumulabilità
L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.
Gli assegni straordinari sono invece cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso. Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.
Gli assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
La quota di assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell’attività di lavoro.
Per l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte le casistiche emergenti dalle evoluzioni del mercato del lavoro.
L’importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese.
Il beneficiario dell’assegno è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):
· all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
. al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa ed i redditi conseguiti.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l).
3. Ricorsi amministrativi
Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera h), del decreto n. 83486/2014, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo (presso la Direzione generale dell’Inps), al quale spetta decidere in unica istanza.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.
4. Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati
Il decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 non ha previsto la conferma dell’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000. In particolare, il comma 8 dell’articolo 11-bis disponeva che «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)». Le modalità di fruizione dell’incentivo erano state disciplinate con la circolare n. 88/2011.
Pertanto, attesa l’avvenuta abrogazione del decreto n. 158/2000 ad opera del decreto n. 83486/2014, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori nel periodo in cui gli stessi fruiscono delle prestazioni di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, non spetta per assunzioni successive alla data del 30 giugno 2014.
Si precisa che per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del più volte citato decreto n. 158/2000, fino alla naturale scadenza.
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Quota 96, Sel e M5S presentano emendamenti per pensionamento dal 1° settembre 2015
Sel e M5S hanno presentato nel ddl sulla buona scuola 7 proposte emendative per introdurre nuovamente il tema dei 4mila docenti della cd. quota 96 della scuola. Le modifiche chiedono al Governo di mandare in pensione dal 1° Settembre 2015 i lavoratori che avevano maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 per un numero di lavoratori che oscilla tra i 2mila (emendamento Ghizzoni) agli oltre 4mila (Marzana). Tra le proposte principali si segnalano in particolare l'emendamento Pannarale (Sel) e Marzana (M5S)
Art. 8-bis.
(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
8. 0. 1005. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
Art. 13-bis.
(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 2014.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.
6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
«1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
13. 0. 1002. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.
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Esodati, l'Inps certifica la salvaguardia sino al 30 Aprile 2013
I Lavoratori in congedo nel 2011 che hanno maturato un diritto a pensione entro il 30 Aprile 2013 stanno ricevendo la certificazione per accedere alla pensione in deroga alla Legge Fornero.
Kamsin I lavoratori che assistevano disabili nel 2011 che hanno maturato un diritto a pensione, secondo le regole ante fornero, entro il 30 Aprile 2013 (es. quorum 97,3 o 40 anni di contributi) potranno accedere alla sesta salvaguardia ai sensi del'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 147/2014. Lo si apprende dall'Inps. La Direzione Centrale Pensioni dell'lnps, considerato il limite massimo dei 1800 soggetti da salvaguardare, sta inviando le relative comunicazioni ad un primo gruppo di coloro che sono risultati beneficiari della norma in oggetto, avendo perfezionato i requisiti pensionistici in salvaguardia entro il 30 aprile 2013.
L'Inps ricorda che non appena saranno pervenuti tutti i procedimenti di accoglimento da parte delle DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro) e sarà verificata la capienza complessiva, verrà individuata la data di perfezionamento dei requisiti entro la quale i lavoratori hanno diritto alla pensione in applicazione della salvaguardia di cui alla citata legge 147 e si procederà all'invio delle ulteriori comunicazioni ai beneficiari (la comunicazione dell'Inps).
Le preoccupazioni, com'è noto, riguardano la capienza del plafond riservato a questo gruppo di lavoratori. Secondo l'ultimo report diffuso dall'Inps, infatti, a fronte di 1800 posti disponibili già sono state certificate ben 3.908 domande di salvaguardia. «Si tratta di una grave sottostima della reale consistenza numerica di questo gruppo di lavoratori» fanno sapere i diretti interessati che chiedono l'immediata l'attivazione dei cd. "vasi comunicanti", quel particolare meccanismo che consente di utilizzare i posti non utilizzati nelle precedenti salvaguardie per compensare il minor numero di posizioni riconosciute nel profilo di tutela destinato a questo tipo di lavoratori.
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Riforma Pensioni, Palazzo Chigi accelera: pronto un decreto per bloccare i ricorsi
Il Ministro Padoan: «Stiamo pensando a misure che minimizzino gli impatti sulla finanza pubblica, soprattutto in questa fase, nel pieno rispetto della Corte».
Kamsin Il Governo è pronto a correre ai ripari per limitare i danni della sentenza della Corte Costituzionale sul mancato adeguamento delle pensioni. Fonti vicine all'esecutivo danno per certo l'arrivo di un decreto legge già entro la prima metà di maggio per evitare il rischio di attivare contenzioni tra Inps e pensionati. La sentenza della Corte, infatti, è applicativa da oggi e quindi - osservano da Palazzo Chigi - l'Inps dovrebbe mettersi al lavoro su due fronti: a) provvedere al pagamento degli arretrati dal 1° gennaio 2012; b) ricalcolare l'assegno a partire dal pagamento del prossimo rateo pensionistico (in media l'assegno dovrà crescere di circa 100 euro al mese, denari che resteranno per sempre "acquisiti").
Il binomio dei due effetti porterà, come già analizzato da pensionioggi.it (vai alla simulazione degli effetti sugli assegni), nelle tasche dei pensionati una cifra che si aggira intorno ai 4mila euro lordi (ovvero circa 2.900 euro netti) se consideriamo la rivalutazione di un trattamento intorno ai 1500 euro al mese durante l'intero quadriennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2015. Le cifre in gioco sono poi piu' elevate man mano che cresce il trattamento pensionistico base: ad esempio un trattamento pari a 6 volte il minimo inps (oltre 3mila euro) nel 2011 dovrà vedersi restituito qualcosa intorno a 7mila euro (sempre lordi). Senza contare il rebus interessi che l'Inps sarebbe chiamata a corrispondere, in aggiunta, sulle somme pregresse.
Si ricorda che i benefici in parola spettano a tutti i pensionati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 titolari nel 2012 e/o nel 2013 di una prestazione superiore a tre volte il trattamento minimo inps (cioè 1.404 euro lordi, 1.446 nel 2013).
Per questa ragione a Palazzo Chigi vanno di corsa. Già tra la fine di questa settimana e la metà della prossima, potrebbe arrivare la risposta alla Corte Costituzionale. Tra le ipotesi, un decreto legge “sospensivo”, da varare entro maggio. Altra possibile soluzione è la restituzione delle somme dovute ai pensionati con un meccanismo di rateizzazione triennale o quinquennale. Tra i vari nodi da sciogliere resta quello delle modalità di restituzione ed il calcolo degli interessi che potrebbe ulteriormente far lievitare gli importi da corrispondere. A livello tecnico al Mef si sottolinea come la Sentenza non impedisca al Governo di intervenire introducendo un meccanismo progressivo per modulare l'indicizzazione sulle pensioni da oltre 4 volte il minimo in su oppure su un dispositivo progressivo agganciato al reddito sulla falsariga di quanto previsto per il 2014 da un decreto del governo Letta.
E' proprio il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti a chiedere l'intervento progressivo: È «impensabile restituire le indicizzazioni delle pensioni di molte volte superiori alla minima, per quelle più alte sarebbe immorale e il governo deve dirlo forte. Occorre farlo solo per le fasce più basse». «Non c'è antitesi con quanto detto da Padoan. Il tema di incostituzionalità si pone perché il blocco ha riguardato anche pensioni di importo relativamente basso, il che vuol dire che il rispetto della sentenza può avvenire anche attraverso una rimodulazione di quel blocco, andando a sbloccare quelle pensioni subito sopra tre volte la minima, la soglia individuata, ma anche non andando a toccare pensioni di molto superiori». Per Zanetti, insomma «la rivalutazione delle pensioni andrà a scalare con l'aumentare dell'assegno».
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Naspi 2015, Ecco come si presentano le domande per il nuovo sostegno contro la disoccupazione
Saranno ammessi alla fruizione del nuovo ammortizzatore sociale anche i lavoratori apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Kamsin Naspi ai nastri di partenza. I lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro a partire dallo scorso 1° maggio possono già iniziare a presentare le domande di accesso alla nuova assicurazione sociale contro la disoccupazione introdotta dal decreto legislativo 22/2015. Nonostante l'Inps non abbia ancora diramato la Circolare attuativa del nuovo ammortizzatore sociale. Lo ricorda l'istituto in un comunicato diffuso in giornata.
L'istituto precisa che per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare).
La Nuova Aspi. L’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 , una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
Destinatari. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L'inps precisa, inoltre, che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
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Pensioni, Damiano (Pd): impensabile accantonare gli interventi su esodati e quota 100
"E' inaccettabile pensare che i rimborsi dovuti al blocco dell'indicizzazione delle pensioni spengano sul nascere gli interventi a sostegno della settima salvaguardia e sull'introduzione di maggiore flessibilità in uscita". Lo sottolinea in una nota Cesare Damiano del Pd. Kamsin "Si colga piuttosto l'occasione offerta dalla decisione della Consulta per risolvere i danni creati dalla Legge Fornero avviando un tavolo di confronto con i sindacati. Resta inteso, comunque, che il governo dovrà restituire i soldi a tutti i pensionati".
"Non si puo’ fare il gioco delle interpretazioni con la sentenza della Corte Costituzionale, magari rispolverando l’idea malvagia di tosare nuovamente le pensioni liquidate con il sistema retributivo: quelle stesse che dovrebbero essere risarcite per la mancata indicizzazione. Va ripristinato il tavolo di confronto sulle pensioni istituito nel lontano 2007 da Prodi e poi disatteso da tutti i governi successivi”. “La riforma voluta da Monti, su pressione dell’Europa – spiega il presidente della Commissione Lavoro – fa ormai acqua da tutte le parti. Bisogna correggerla dando coerenza all’insieme: dalle indicizzazioni alle ricongiunzioni, fino ad arrivare all’introduzione di un criterio di flessibilita’, a partire dai 62 anni, per l’uscita dal lavoro”. “Senza un confronto serio con le parti sociali ci priviamo di quelle competenze che ci aiutano a non commettere troppi errori: il passato ci sia di insegnamento”.
Anche Stefano Pedica (Pd) è sulla stessa lunghezza d'onda con la richiesta di rimettere mano alla legge Fornero entro giugno. “Dopo la bocciatura da parte della Consulta del blocco della rivalutazione delle pensioni – sottolinea – e’ arrivato il momento di cancellare la legge Dracula-Fornero che ha creato un vero e proprio problema sociale. Questa legge ha prodotto danni incalcolabili. Bisogna trovare immediatamente una soluzione per tutte quelle persone che sono vicine al pensionamento e che hanno perso il lavoro o stanno per perderlo".
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Riforma Pensioni, spunta l'ipotesi di reintrodurre il divieto di cumulo con i redditi da lavoro
Finanziare i pensionamenti flessibili reintroducendo, almeno parzialmente, il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro; garantire ai giovani lavoratori un tasso di sostituzione al netto della fiscalità pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione percepita. Kamsin Lo sollecitano alcuni deputati del Pd (primi firmatari Gnecchi, Cominelli e Ascani) al Ministero delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in una interrogazione a risposta scritta in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati (5-05423).
L'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 - ricordano gli Onorevoli - ha previsto, dal 1° gennaio 2009, l'abrogazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Questa norma tuttavia - osservano - sta determinando l'aumento graduale dei pensionati che lavorano con un danno da un lato per il sistema previdenziale pubblico, che si trova ad erogare prestazioni pensionistiche "non necessarie", e dall'altro una diminuzione delle possibilità lavorative, già scarse, per i giovani. Dopo il 1° gennaio 2009, ricordano i deputati, il numero dei pensionati che lavora è cresciuto di oltre 561mila unità rispetto al 2007.
Gli onorevoli interroganti osservano che se «è pur vero che in parte la causa dell'aumento della disoccupazione giovanile, sia dovuta alla situazione di crisi economica degli ultimi anni, non vi è dubbio alcuno, che l'assenza di opportunità occupazionali per i giovani, è causata anche dall'abrogazione del divieto di cumulo intervenuta a partire dal 2009 e dalla successiva «manovra Fornero» sulle pensioni che ha modificato pesantemente i requisiti di accesso alla pensione.
Per gli aspetti di cui sopra, molti Paesi europei, che hanno parimenti al nostro elevato i requisiti di accesso alla pensione, hanno comunque mantenuto un canale di uscita flessibile verso la pensione prevedendo delle penalizzazioni e risulta agli interroganti anche che il pensionato è comunque legato a delle restrizioni o decurtazione della pensione, se prosegue l'attività lavorativa dopo la pensione.
A fronte delle situazioni sopra descritte, ricordano, l'Italia non sta favorendo le nuove generazioni affinché queste possano aspirare alla possibilità di avere un'occupazione stabile, a costruirsi il proprio avvenire e a realizzare un progetto di sé e poter godere di un reddito futuro da pensione dignitoso:
Per tali ragioni gli interroganti chiedono al Ministro interrogato se intende promuovere:
a) la reintroduzione del divieto di cumulo fra redditi da pensione e redditi da lavoro o comunque un'adeguata trattenuta sulla pensione in godimento, portando ad un risparmio per il sistema previdenziale;
b) la reintroduzione della flessibilità in uscita per favorire il ricambio generazionale;
c) iniziative per l'attuazione del protocollo del welfare del 2007, recepito nella legge n. 247 del 2007 al fine di garantire ai giovani di oggi il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento.
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Pensioni, per gli esodati fino a 4 anni di anticipo pagati dall'azienda
Il Prepensionamento è possibile per quei lavoratori a cui mancano non piu' di quattro anni alla pensione. L'onere del pagamento dei contributi è a carico dell'azienda.
Kamsin Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono interrompere il rapporto di lavoro possono contare, tra l'altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.
La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica. Spesso, tuttavia, negli accordi che intercorrono tra l'impresa e i lavoratori in procinto di diventare i pensionati, vengono inserite delle clausole che prevedono l'accollo da parte dell'azienda di tali penalizzazioni.
Se un "esodato", ad esempio, al momento della percezione della pensione pubblica (dopo il periodo di accompagnamento alla pensione da parte dell'azienda) ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata.
Da notare però che su questo fronte, a partire dall'anno in corso, si registra una sostanziale modifica legislativa operata dalla legge di stabilità, che ha disposto la cancellazione delle penalità sino al 31 dicembre 2017. Ciò rischia di riverberarsi, inevitabilmente, anche sugli assegni di accompagnamento alla pensione pagati ai lavoratori che hanno attivato questa procedura. Tali assegni, infatti, andranno ricalcolati per recuperare la differenza tra quanto corrisposto applicando la riduzione e quanto percepirà invece il pensionato una volta raggiunta la pensione. Qualora gli accordi avessero posto in capo all'azienda l'accollo della penalità sarà quest'ultima a beneficiare della differenza.
La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.
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Arrotondamento Anzianità Contributiva, Messaggio Inps 2974/2015
Arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti (Messaggio Inps 2974/2015)
Kamsin Com’è noto, l’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione "maturazione dei requisiti per il pensionamento" usata nelle diverse norme, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - con particolare riferimento agli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:
- regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.
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Zedde
Riforma Pensioni, Ecco di quanto cresceranno le pensioni per effetto della Consulta
Complessivamente l'Inps dovrà riconoscere dai 4mila ai 10 mila euro lordi per compensare la perdita del potere d'acquisto degli assegni registrata nel triennio 2012-2015.
Kamsin Assegni piu' ricchi di almeno mille euro annui per chi percepisce una pensione di circa 1500 euro lordi al mese; oltre 2mila euro annui dovranno essere invece riconosciuti a chi ha prestazioni superiori a 6/7 voltre il trattamento minimo inps (vale a dire oltre i 3mila euro al mese) salvo il Governo decida per una diversa rimodulazione degli importi che colpisca i trattamenti piu' elevati.
Cifre tutte al lordo delle ritenute fiscali s'intende, ma comunque sufficienti a rimettere nel portafoglio un pò di quel potere d'acquisto lasciato sul campo in questi anni. E soprattutto la lievitazione degli assegni sarà permanente, cioè destinata a durare nel tempo. Sono questi gli effetti piu' evidenti della sentenza della Corte Costituzionale che sblocca la rivalutazione delle pensioni negli anni 2012-2013 per i trattamenti superiori a tre volte il minimo inps (cioè 1404 euro lordi nel 2012 e 1.444 euro nel 2013).
Non solo. Oltre a poter contare su un assegno piu' succulento per il futuro, ai pensionati dovranno essere corrisposti anche gli arretrati per la mancata rivalutazione durante il quadriennio 2012-2015. Rimborsi che potranno fruttare dai 4mila ai 10mila euro lordi in base all'entità della prestazione.
Ad esempio, un pensionato che percepiva nel 2011 un assegno di 1600 euro al mese si vedrà restituire poco piu' di 4mila euro: la sua prestazione infatti doveva essere di 500 euro piu' alta di quanto gli è stato corrisposto a seguito della Legge Fornero nel 2012; nel 2013 l'importo da recuperare schizza oltre i mille euro per poi attestarsi intorno a questa cifra sia per il 2014 che per il 2015 (perchè dal 1° gennaio 2014 la legge 147/2013 ha fatto ripartire l'indicizzazione).
Il discorso non cambia per gli assegni piu' elevati. Come si evince dalla grafica chi aveva nel 2011 un assegno di 2600 euro al mese (cioè tra 5 e 6 volte il minimo inps) avrebbe dovuto godere di ben 850 euro in piu' nel solo 2012 e di oltre 1800 euro annui in piu' dal 2013 in poi. Il rimborso per il quadriennio 2012-2015 sale così ad oltre 6mila euro lordi. Cifre sempre piu' elevate man mano che cresce l'importo base dell'assegno. Se si prende un assegno pari a 3.100 euro al mese (cioè oltre 6 volte il trattamento minimo) l'importo complessivo da restituire supera i 7mila euro. Qui è possibile simulare il calcolo di quanto deve essere restituito ai pensionati. I rimborsi sono sempre al lordo delle ritenute fiscali: quindi l'importo netto che verrà effettivamente corrisposto sarà ridotto dal prelievo Irpef.
Nulla verà erogato a chi aveva prestazioni inferiori a tre volte il trattamento minimo: gli assegni per i pensionati piu' "poveri" sono stati infatti pienamente indicizzati al costo della vita nel biennio 2012-2013 e, pertanto, la sentenza della Consulta non produce alcun effetto nei loro confronti.
Resta da capire ora come il Governo intenderà riconoscere gli arretrati: l'ipotesi che si fa strada è quella di attribuire pienamente l'adeguamento, ma comunque a rate, solo per gli importi inferiori ad una determinata soglia mentre per quelli superiori l'adeguamento sarà riconosciuto solo parzialmente. Si deciderà entro il primo Giugno probabilmente con un decreto legge.
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