![Notizie](/components/com_k2/images/placeholder/category.png)
Notizie
Naspi 2015, Debutta il nuovo assegno contro la disoccupazione. La Circolare Inps 94/2015
L'Inps pubblica la Circolare 94/2015 con la quale regola le modalità di fruizione della nuova assicurazione sociale per l'Impiego (Naspi). Il nuovo indennizzo, introdotto con il Jobs Act, copre gli eventi di disoccupazione successivi al 1° maggio 2015. Il testo della Circolare 94/2015
Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
2. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI)
2.1 Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Si precisa infine che la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL introdotta in via sperimentale per il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 ( Circ. INPS n.83 del 27 aprile 2015 ).
2.2 Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
a) Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
b) Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).
La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.
c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.
I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
2.3 Calcolo e misura
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
2.4 Misura per soci lavoratori e personale artistico assicurati dal 1° gennaio 2013.
Si fa presente che per gli eventi di disoccupazione riguardanti i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha introdotto una importante novità ispirata all’esigenza di una maggiore e più immediata tutela.
Pur permanendo il meccanismo di allineamento progressivo dell’aliquota contributiva contro la disoccupazione versata per questi soggetti, previsto dall’art. 2, c. 27 della l. n. 92 del 2012 e che giungerà a regime nel 2017, la misura della NASpI da corrispondersi a questi lavoratori, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1 maggio 2015, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
2.5 Durata della prestazione
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b);
- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Sempre ai fini che qui interessano va evidenziato che il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione ha reso necessaria l’individuazione di una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente.
I suddetti criteri prevedono che:
1) Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente - si adotterà il seguente procedimento di calcolo:
A) In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI;
B) In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere;
C) In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.
Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.
Si espongono, ad ogni buon fine, casi esemplificativi riportando l’ordine letterale dei precedenti punti.
Tabella 1
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. A) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
|
a |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2011, 2012 e 2013, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
|
b |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
|
c |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dieci mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
|
d |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dodici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
|
Tabella 2
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Per un lavoratore che ha fruito interamente di prestazione DSO O ASpI, con durata teorica fino a 12 mesi, dovrebbero non essere computate ai fini di una NASpI 52 settimane. Tuttavia nei dodici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 52 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane.
|
Tabella 3
ESEMPIO DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. B) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Facendo riferimento al caso c) della Tabella 1), si ipotizzi che un soggetto di età anagrafica inferiore a cinquanta anni, a seguito di evento di cessazione dal lavoro avvenuta nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, abbia percepito otto mesi dei dieci spettantigli teoricamente. Analoghe modalità di proporzionamento si applicheranno per tutti gli altri casi di fruizione parziale della prestazione.
|
Tabella 4
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 2 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 2/12 di 52 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Diversamente, per un lavoratore cha ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 5 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 5/12 di 52 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
Tabella 5
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
|
a |
n.60 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito quattordici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.60 settimane di contribuzione nei quattordici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
b |
n.69 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito sedici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.69 settimane di contribuzione nei sedici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
Tabella 6
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
|
a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito interamente di prestazione ASpI 2014 dovrebbero non essere computate, ai fini di una NASpI, 60 settimane. Tuttavia nei quattordici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 60 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane.
|
Tabella 7
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
|
a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 2 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 2/16 di 69 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 5 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 5/16 di 69 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
2) Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l’intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012.
3) Le indennità di disoccupazione mini ASpI, operando già in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione - ai fini del calcolo di una prestazione NASpI - di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate.
4) Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all’interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.
Si riporta di seguito un caso a titolo esemplificativo.
Tabella 8
Valutazione su una prestazione di Disoccupazione ordinaria (DSO) erogata nel 2012: Contribuzione che dava luogo alla prestazione pari a 52 settimane, 22 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono precedenti l’inizio del quadriennio di riferimento NASPI; 30 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono comprese nel quadriennio di riferimento NASPI; durata prestazione DSO teorica 52 settimane; durata prestazione DSO effettivamente fruita 26 settimane. Le settimane non computabili ai fini della determinazione della durata di una NASpI sono in questo esempio solo 4, poiché le altre 22 settimane di contribuzione in esame sono esterne al quadriennio di riferimento NASPI. |
5) Una considerazione particolare si impone sulla contribuzione versata in agricoltura nel quadriennio di osservazione per la definizione della durata di una indennità NASpI.
In caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell’ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest’ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell’indennità di disoccupazione agricola.
La detrazione delle giornate di effettivo lavoro dipendente agricolo andrà effettuata manualmente.
Si ribadisce, infine, che, ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, le indennità NASpI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
2.6 Presentazione della domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A questo fine si conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:
- WEB - direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact center integrato INPS-INAIL - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile
In particolare il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:
- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
In relazione a questo punto si recepiscono recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di congedo di maternità.
Pertanto:
a.1 Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2015 – inizio maternità 01/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2° dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
a.2 Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2015 – inizio malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale 1/09/2015 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1° ottobre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre 2015.
b. data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
c. data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
d. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
e. data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f. trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.
2.7 Decorrenza della prestazione
La NASpI spetta a decorrere:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
- dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che, nel caso previsto invece alla lettera d) dello stesso punto 2.5, la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
Si chiarisce infine che l’eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro - in quanto non si è concretamente verificato l’inizio della erogazione della prestazione - non dà luogo all’applicabilità del regime della sospensione della prestazione.
Si richiamano ad ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione NASpI è già in corso.
La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
In merito invece all’evento di maternità si precisa quanto segue.
L’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
2.8 Condizionalità
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 181 del 2000.
Con l’occasione si sottolinea che con decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 22 del 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del 2015 in ordine alla condizionalità nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.
I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all’INPS, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art. 8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione NASpI connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.
I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.
2.9 Incentivo all’autoimprenditorialità
2.9.a Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
2.9.b Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.
2.10 Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato
2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
2.10.a.3 Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Nelle suddette ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
2.10.b Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.
Si precisa che nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto segue. All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.
Si precisa inoltre che, in caso di svolgimento durante la percezione dell’indennità NASpI di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all’ottanta per cento di detto reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza.
2.12 Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22 ;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.
3. Trattamento degli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
Agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ASpI di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
4. Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 , entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
Poiché l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2015 è di € 1.300, la predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di € 1.820 (euro 1.300 per 1,4=euro 1.820).
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Con successivo messaggio verranno fornite le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile nella fattispecie appena illustrata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.
5. Istruzioni procedurali
Sono disponibili nel sito Internet dell’Istituto i servizi per la presentazione telematica delle domande NASpI per gli utenti Patronati, Cittadini ed operatori di Contact Center.
Le domande presentate telematicamente potranno essere acquisite in DsWeb accedendo al link Domande Internet con le consuete modalità.
La procedura DsWeb sarà integrata con i servizi per la gestione della nuova tipologia di domanda “NASpI”. Sarà pertanto consentita l’acquisizione e variazione di domande NASpI, nonché l’istruttoria e il pagamento delle stesse.
A questo fine in fase di consultazione e variazione domanda sarà prevista la nuova sezione NASpI in cui occorrerà riportare i dati relativi a :
N.ro settimane lavoro ultimo quadriennio
Tot. retribuzione ultimo quadriennio
N.ro giornate di lavoro effettivo ultimi 12 mesi
Periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate.
A seguito dell’acquisizione dei dati suindicati verranno calcolati la Retribuzione media mensile e l’Importo giornaliero iniziale della prestazione al lordo del massimale. Completata questa fase di lavorazione della pratica si potrà procedere all’istruttoria e all’eventuale pagamento della stessa.
Il rilascio degli aggiornamenti suindicati sarà comunicato con apposito messaggio.
6. Regime fiscale
L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’art. 11 del Tuir;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
7. Istruzioni contabili
7.a) Indennità di disoccupazione NASpI
Al fine di rilevare contabilmente l’onere derivante dall’erogazione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI), ai sensi degli articoli da 1 a 14, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI di cui all’art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (evidenza contabile PTA):
PTA30166 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22.
In considerazione che l’onere per il pagamento della nuova prestazione ai beneficiari è posto, in parte, anche a carico dello Stato, si istituisce l’ulteriore conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario):
GAU30197 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (quota parte).
Il debito nei confronti dei beneficiari della prestazione, sia per la quota a carico GIAS che per quella a carico della gestione PTA, andrà imputato al conto in uso GPA10022.
La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, opportunamente adeguata, effettuerà sulla contabilità di Sede, la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
PTA30166
GAU30197 a GPA10022
GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione dei codici bilancio in uso, opportunamente ridenominati:
“3037 – Indennità DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)”;
“3078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito delle gestioni di pertinenza:
PTA24166 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
GAU24197 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (quota parte).
Ai conti di recupero in questione, vengono abbinati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, i seguenti codici bilancio già esistenti:
“1040 – Indebiti relativi a DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)”;
“1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate, rispettivamente, ai conti in uso PTR00030 e GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.
I citati codici bilancio “1040” e “1097” dovranno essere utilizzati, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Qualora, per motivi diversi, l’indennità di disoccupazione in parola debba essere riliquidata, si rileveranno distintamente i recuperi effettuati in occasione della riliquidazione della medesima prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:
PTA52166 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione NASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30166);
GAU52197 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione NASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30197).
Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:
- qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione, il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti PTA52166 e GAU52197, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;
- qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata, è necessaria la seguente distinzione:
se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest’ultima deve essere imputato ai citati conti PTA52166 e GAU52197;
viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24166 e GAU24197.
I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dell’esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale.
L’imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi con la nuova prestazione NASpI avverrà ai conti già in uso nel sistema contabile dell’Istituto, relativi alla Gestione dei trattamenti di famiglia (evidenza contabile PTD).
7.b) Incentivo all’autoimprenditorialità
Relativamente all’onere per la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’indennità NASpI – a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità e disciplinata dall’art. 8, del d.lgs. n. 22/2015 (cfr. paragrafo 2.9 della presente circolare) – disposta mediante l’utilizzo della medesima procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAU30198 per l’anticipata liquidazione della prestazione NASpI;
GAU10198 per la rilevazione del relativo debito nei confronti dei beneficiari.
Eventuali riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine dovranno essere rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente, così ridenominato:
“3118 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipata liquidazione ASpI, mini-ASpI e NASpI”.
Eventuali recuperi della prestazione oggetto del presente paragrafo andranno imputati al nuovo conto GAU24198, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni” il codice bilancio in uso, anch’esso opportunamente ridenominato:
“1120 – Indebiti per anticipata liquidazione ASpI, mini-ASpI e NASpI”.
Le partite che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.
Il codice bilancio “1120” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Si riporta nell’allegato n. 1 l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.
8. Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
E’ confermata l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
9. Istituti in vigore/Rinvio
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla prestazione oggetto della presente circolare si applicano, per quanto non disciplinato espressamente dallo stesso decreto e in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ASpI, anche in merito al finanziamento.
Si precisa che sono confermate le percentuali di ripartizione dell’onere della NASpI tra la Gestione prestazioni temporanee e la Gias già utilizzate per l’ASpI.
seguifb
Zedde
Pensioni, solo 969 esodati rispondono al questionario online del Senato
La commissione ha deciso di attivare un censimento delle persone interessate ad accordi di incentivazione all'esodo prima della riforma del dicembre 2011, che abbiano avuto il pensionamento posticipato e siano rimasti esclusi dalle sei salvaguardie.
Kamsin Dall'8 al 27 Aprile, dopo 20 giorni dall’avvio del censimento online sugli esodati, le persone che hanno compilato la scheda-questionario sono meno di mille, appena 969. Lo comunica il Senatore Pietro Ichino in una nota in cui ridimensiona il numero di coloro che non hanno ricevuto la ciambella di salvataggio dei sei provvedimenti di salvaguardia varati dal Parlamento sino ad oggi. Un numero ben lontano dalle decine di migliaia di casi da salvaguardare come risulta invece ai diversi Comitati degli Esodati.
Ichino ricorda peraltro come di questi 969 lavoratori ancora "non è dato sapere quante di queste posizioni corrispondano effettivamente alla nozione di “esodato” (l’analisi dei dati raccolti deve ancora essere avviata), ma, almeno da questo primo dato, le dimensioni del problema appaiono più vicine a quanto sostenuto dal Direttore Generale dell’Inps dott. Nori, che a quanto sostenuto dai Comitati Esodati".
Il censimento è stato promosso per avere una dimensione esatta del fenomeno, dopo che il Parlamento ha approvato, in fasi successive, sei interventi di deroga alla Legge Fornero che hanno interessato complessivamente 170.239 cosiddetti "esodati". L'ultimo risale allo scorso luglio e ha ampliato la platea dei salvaguardati di 8mila persone allungando al 6 gennaio 2016 il termine per maturare la decorrenza della pensione con i vecchi requisiti ante legge Fornero. L'iniziativa è tuttavia fortemente contestata dai Comitati degli esodati che accusano la commissione di voler chiudere il capitolo delle salvaguardie, convinti che vi siano ancora migliaia di casi da salvaguardare.
In realtà sull'attendibilità dei dati raccolti dalla Commissione pesano diversi dubbi. Oltre al fatto che non tutti i potenziali interessati hanno avuto conoscenza dell'iniziativa, il censimento non è semplice da compilare per il non addetto ai lavori (devono essere inseriti alcuni dati particolari come la natura degli accordi, la situazione contributiva, i redditi conseguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro). Circostanza che potrebbe aver indotto in molti a non partecipare all'iniziativa, peraltro non sostenuta a dovere dagli stessi Comitati. Ma anche a voler tralasciare questi aspetti il dato prodotto da Ichino sembra non combaciare neanche lontanamente con quello diffuso dallo stesso Governo e dall'Inps lo scorso 15 Ottobre 2014 in occasione dell'atto di sindacato ispettivo sollevato in Commissione Lavoro della Camera dall'Onorevole Gnecchi. In tale documento si fissava in ben 49.500 gli esodati non salvaguardati tra il 2016 ed il 2019.
Ad esprimere dubbi sul lavoro svolto dalla Commissione Lavoro del Senato c'è anche Damiano: «non mi sembra un dato attendibile considerando che la rete dei comitati degli esodati ha dato indicazione di non partecipare al censimento. Se fossero meno di mille, comunque il governo dovrebbe intervenire con una settima salvaguardia, come chiesto dal Pd della commissione».
seguifb
Zedde
Rimborsi Pensioni, ecco il vademecum per ottenere gli arretrati dall'Inps
L'ordine dei Consulenti del Lavoro pubblica la Circolare contenente le modalità per effettuare i ricorsi contro l'Inps per ottenere la liquidazione degli arretrati.
Kamsin Com'è noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, ha recentemente giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in riferimento agli anni 2012-2013, dell'art. 24 comma 25 del dl 201/2011 che conseguentemente è da ritenersi abrogato. Si apre ora la strada al recupero del credito maturato in questi anni dai pensionati. Per fare ordine in materia, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 10/2015, ha messo a punto un vademecum in cui si trovano le «istruzioni per l'uso» necessarie. In essa è contenuto tutto quello che si deve sapere per avere restituito dall'Inps quanto maturato in attesa che il Governo fissi le modalità di rimborso degli arretrati.
In particolare la norma aveva disposto la rivalutazione piena delle pensioni non superiori a tre volte il trattamento minimo Inps dell'anno precedente l'anno di competenza della rivalutazione (per il 2011, 1.405,05 euro). Inoltre era stata prevista la rivalutazione per le pensioni d'importo compreso tra 1.405,05 euro e 1.443 euro (3 volte il trattamento minimo rivalutato) fino al valore di 1.443 euro. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro non avrebbero goduto della rivalutazione all'indice inflativo di riferimento per la totalità del loro importo.
Sul punto l'ordine dei Consulenti del Lavoro ricorda come sia stato ipotizzato l’approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’art. 69 L. 388/2000. Sul punto si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale fa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione. Non appare dunque consentito che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati.
Rivalutazione. Il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stato giudicato dalla Corte in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione' in materia di misura dei trattamenti pensionistici, segnataménte riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. L'art. 24, comma 25, aveva bloccato l' aggancio delle pensioni alle dinamiche inflative per ben due anni e soprattutto per tutti i trattamenti pensionistici che superavano tre volte il trattamento minimo Inps. In questa generalizzata e prolungata paralisi dei trattamenti pensionistici e nel relativo impoverimento reale che ne derivava è stato rinvenuto un disegno irragionevole e conseguentemente lesivo dei principi di adeguatezza di cui all'art. 36 e di proporzionalità di cui all'art. 38 della Costituzione.
Documenti: Circolare FCL numero 10/2015
seguifb
Zedde
Pensioni, La Consulta dimostra come sia indispensabile intervenire sul welfare. L'opinione
L'idea è del presidente di Cts Itinerari Previdenziali. Introdurre un prelievo generalizzato e crescente su tutti gli assegni per incentivare le nuove assunzioni di giovani.
Kamsin La sentenza della Corte costituzionale che ha annullato la deindicizzazione delle pensioni oltre tre volte il minimo introdotta dalla legge Fornero, può essere un'opportunità per ripensare a come fare per generare un migliore equilibrio tra pensioni e lavoro.
Il ragionamento si basa su alcuni presupposti: 1) il nostro sistema previdenziale è a ripartizione il che significa che con i contributi dei lavoratori attivi si pagano le pensioni; 2) come ogni sistema a ripartizione anche il nostro sottende un patto generazionale cioè una garanzia che ogni generazione consentirà a quella che l'ha preceduta di percepire la pensione; 3) i tassi di occupazione nel nostro paese sono molto bassi; 4) il cuneo fiscale è elevatissimo: siamo al primo posto per contributi sociali e nelle prime 5 posizioni per carico fiscale; 5) è fuor di dubbio che tutte le pensioni calcolate con il metodo retributivo siano assai più generose (soprattutto perché consentivano ampi spazi di evasione ed elusione) rispetto a quelle contributive; 6) il sistema pensionistico ora è certamente in equilibrio ma per reggere nel tempo ha necessità che l'economia migliori, che ci sia più sviluppo e maggiore occupazione.
Lo capiscono tutti che se negli anni della crisi abbiamo perso più di un milione di posti di lavoro significa che abbiamo 1 milione di persone che non versano più i contributi e quindi il sistema soffre e va in deficit, anche a causa della generosità delle citate pensioni retributive. Quindi ricapitolando: abbiamo scarsi livelli di occupazione dovuti anche all'eccessivo carico contributivo e fiscale mentre per mantenere l'apparato pensionistico/assistenziale occorrerebbe una maggiore occupazione soprattutto per la parte giovani (fino ai 29 anni) e per la «coda» cioè per gli over 55, troppo giovani per la pensione e spesso troppo costosi per restare al lavoro. Per inciso nel 2013 il costo complessivo del sistema che impropriamente chiamiamo pensionistico vale 280 miliardi di cui i due terzi sono pensioni e un terzo assistenza pura. Alla fiscalità generale il sistema è costato circa 100 miliardi.
Cosa possiamo fare? Conviene ai pensionati pagare qualcosa di più per garantirsi sia il patto intergenerazionale sia più semplicemente la loro pensione?La Corte costituzionale potrebbe avvallare un provvedimento che si ponga l'obiettivo di favorire un aumento dell'occupazione sia under sia over e quindi di rendere più sostenibile il bilancio prettamente previdenziale e quello assistenziale?
Considerando che con il Jobs Act si sono create le premesse per un aumento dell'occupazione si potrebbero fare due proposte: a) prevedere che per tutte le 23,3 milioni di prestazioni in pagamento l'indicizzazione ai prezzi sia pari al 90%; b) introdurre un contributo di solidarietà su tutte le prestazioni, anche assistenziali, generate dal metodo retributivo; ricordo che per i «poveri» contributivi cioè i giovani che hanno iniziato a lavorare dal 1996 non sono più previste ne le maggiorazioni sociali né le integrazioni al minimo di cui oggi godono oltre 4,6 milioni di pensionati su 16,3 milioni, un numero enorme di persone che in 65 anni di vita hanno pagato pochi contributi e forse pochissime tasse (che non pagano neppure oggi su queste prestazioni) e che gravano prevalentemente sulle giovani generazioni.
Il contributo sarà basso, ad esempio, dello 0,5% sulle pensioni fino al minimo (circa 2,5 euro al mese) per arrivare a percentuali più consistenti al crescere degli assegni. A seconda delle percentuali si potrebbero incassare tra i 5 e 7 miliardi l'anno; per fare cosa? Semplice, per creare incentivi fiscali finalizzati sia all'assunzione degli under 29 sia degli over 55. Gli incentivi andrebbero a sostituire l'attuale decontribuzione prevista nel Jobs Act peri prossimi 3 anni sulle assunzioni con il contratto a tutele crescenti. Ricordo che quando venne eliminata la decontribuzione per le regioni del Mezzogiorno a seguito delle previsioni europee fu un disastro per il Sud.
E' più che prevedibile che anche alla scadenza del triennio ciò accada; non succederebbe se gli incentivi fiscali (un'Irap positiva, cioè più assumi e più sconti fiscali hai) fossero stabili. Un aumento dell'occupazione, avrebbe il merito di aumentare i livelli di contribuzione e ridurre le spese per gli ammortizzatori sociali. Eliminerebbe in radice tutte le richieste di sussidi (reddito minimo e così via) e genererebbe un circolo virtuoso (meno gente che si rifugia nell'assistenza e più lavoratori). Con i 5/7 miliardi si può fare molto per l'occupazione soprattutto quella under, over e femminile. Credo che essendo un provvedimento (molto impopolare per la politica) utile al Paese e gravante sull'intera collettività di coloro che hanno interesse a mantenere l'equilibrio del sistema previdenziale (cioè la loro pensione), la Consulta potrebbe accettarlo.
seguifb
Zedde
Dis-Coll 2015, via libera alla presentazione online delle domande
Da oggi le domande volte ad ottenere l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che hanno cessato l’attività dal 1 gennaio 2015 e sono rimasti senza lavoro saranno potranno essere presentate per via telematica. La nuova misura è prevista dall’art. 15 del D.Lgs.4 marzo 2015 n.22, come illustrato dalla circolare numero 83 del 27 aprile 2015. Lo Comunica l'Inps in una nota.
La domanda si può inviare online tramite il nuovo servizio DIS-COLL, pubblicato in Servizi online e accessibile con Pin dispositivo, dal percorso Accedi ai servizi>Servizi per il cittadino (Pin)> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione)>ASpI, disoccupazione, mobilità e trattamento speciale edilizia> DIS COLL.
L'dentikit della nuova indennità. L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale. Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).
La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.
L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.
La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.
Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
seguifb
Zedde
Altro...
Pensioni, Renzi: partita complessa. Serve piu' tempo per decidere
"La Corte costituzionale ha deciso che una norma del governo Monti, la mancata indicizzazione delle pensioni, è incostituzionale, ma non dice che il governo deve pagare domani mattina tutto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso del videoforum di Repubblica.it. Kamsin "Nei prossimi giorni verificheremo le carte, prendiamoci il tempo necessario per evitare di fare errori - ha aggiunto Renzi - sulle pensioni non si possono sparare cifre a casaccio".
"Troveremo il modo per tenerci dentro le regole europee, troveremo una soluzione per rimanere credibili a livello europeo - ha sottolineato il premier -. Il problema è ampiamente nella nostra capacità di risolverlo".
Damiano: “I temi della diseguaglianza sociale, che stiamo sollevando da tempo, sono finalmente balzati agli onori delle cronache". “L’elenco dei problemi e’ purtroppo lungo – spiega Damiano – e comprende: nuova indicizzazione delle pensioni, dopo la sentenza della Consulta (il costo, secondo la CGIA di Mestre, ammonterebbe a 16 miliardi di euro); reddito minimo o di cittadinanza ( se si volesse dare un assegno di 600 euro al mese ad un milione di persone senza lavoro, la spesa strutturale annua ammonterebbe a 7 miliardi e 200 milioni di euro e attualmente i disoccupati superano quota 3 milioni); adeguamento delle pensioni “incapienti”, quelle che arrivano fino a 600 euro al mese e che riguardano circa 6 milioni di pensionati; soluzione del problema degli “esodati” non compresi nei 170.000 salvaguardati (le risorse in questo caso ci sono per una soluzione, anche se parziale, utilizzando i risparmi del Fondo appositamente costituito); introduzione di un criterio di flessibilita’ nel sistema pensionistico per consentire, soprattutto a chi e’ rimasto senza lavoro, di poter andare in pensione a partire dai 62 anni di eta’ (anche in questo caso sarebbero necessari alcuni miliardi di euro)”.
” La massa e l’urgenza dei problemi sociali irrisolti e’ enorme e richiede risorse attualmente non disponibili. Occorre una attenta regia da parte del Governo con il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali per l’individuazione di priorita’ condivise. Scegliere da soli sara’ moderno, ma si commettono troppi errori”
seguifb
Zedde
Statali, la Conferenza unificata approva le tabelle di equiparazione per la mobilità
Le tabelle di equiparazione servono a disciplinare i trasferimenti dei dipendenti pubblici nei casi di mobilità non volontaria fra diversi comparti. Per la mobilità volontaria si applicano invece in automatico le regole dell'ente di destinazione
Kamsin Il decreto per regolare la mobilità dei dipendenti pubblici, con le relative tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il lavoratore nella nuova amministrazione con una retribuzione il più possibile vicina a quella di provenienza ha ricevuto l'ok della Conferenza Unificata ed attende ora il via libera della Corte dei Conti. Per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si avvia dunque a compimento uno dei tasselli fondamentali della Riforma Madia della scorsa estate, un provvedimento che sarà utilizzato in primis per trasferire i dipendenti in esubero nelle province nelle altre amministrazioni dello stato.
Il meccanismo. L'obiettivo del dpcm è quello di regolare i passaggi fra enti pubblici caratterizzati da contratti diversi, sia attraverso mobilità volontaria che obbligatoria. Per farlo il decreto contiene le cd. tabelle di equiparazione, che traducono l'inquadramento di provenienza del dipendente in quello della sua possibile destinazione (qui è disponibile il testo in anteprima). Attraverso queste tabelle, ad esempio, un lavoratore in un comparto della pubblica amministrazione potrà essere trasferito, volontariamente o d'ufficio, presso un'altra amministrazione pubblica in cui si registri una carenza d'organico. Il tutto con l'obiettivo di garantire al lavoratore il mantenimento del medesimo livello retributivo.
Se nessun problema viene in evidenza nella mobilità volontaria, in quanto al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico dell'ente di destinazione, il vero nodo, contestato dalla parte sindacale, è il meccanismo che regola il trattamento economico in caso di mobilità non volontaria e, quindi, quella che si verifica per accordo fra enti e quella disposta per riassorbire gli esuberi. In siffatti casi l'articolo 3 del Dpcm garantisce al lavoratore "trasferito" il trattamento economico e accessorio ove piu' favorevole, solo sulle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza. Una definizione aleatoria in quanto tali voci non sono facilmente individuabili all'interno del trattamento economico fondamentale ed in quello accessorio.
Ma a prescindere dalla classificazione delle voci un altro passaggio duramente contestato è che il trattamento di miglior favore in godimento nell'ente di partenza viene garantito al dipendente con un assegno ad personam, che, però, ha natura riassorbibile con qualsiasi futuro aumento stipendiale. Questo significa che il dipendente si vedrà bloccata la sua retribuzione per anni, stante l'andamento dei rinnovi contrattuali e dei fondi per le risorse decentrate. Non solo. Il trattamento di miglior favore sarà riconosciuto solo in caso sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente.
In concreto, nei procedimenti di mobilità non volontaria, rischia quindi di non essere tutelata la progressione in carriera conseguita dai lavoratori in ragione della professionalità posseduta, requisito ritenuto finora equivalente al possesso del titolo di studio nei percorsi di riqualificazione professionale e di progressione verticale.
Una disposizione particolare è prevista per i segretari comunali e provinciali di fascia C, che dovranno essere collocati nella categoria o nell'area professionale più elevata presente nell'amministrazione di destinazione.
seguifb
Zedde
Pensioni 2015, uscita a 64 anni estesa anche ai dipendenti pubblici? Ci riprova la Lega
La Lega Nord ripropone con la settima salvaguardia una misura che consentirebbe ai dipendenti pubblici di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni a condizione di aver centrato la quota 96 entro il 2012.
Kamsin Riconoscere ai dipendenti pubblici che hanno maturato la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 la possibilità di uscita a 64 anni. Alla stregua di quanto è stato garantito ai lavoratori del settore privato dalla legge fornero (all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011). Ed eliminare la restrizione secondo la quale, per poter avvalersi della Deroga, si debba essere titolari di un rapporto di lavoro al 28 dicembre 2011. E' quanto prevede un passaggio del disegno di legge numero 3002 depositato dalla Lega nord la scorsa settimana in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.
La modifica proposta interviene sull'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del Dl 201/2011 sostituendola con la seguente dicitura: «in via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Una nota diffusa ieri dal partito guidato da Salvini ricorda che la proposta mette la parola fine ad una discriminazione ingiustificata che hanno subito gli statali rispetto a quanto, la stessa Fornero, aveva riconosciuto ai lavoratori del settore privato. «Con la nostra proposta qualsiasi dipendente pubblico che abbia raggiunto 60 anni e 36 di contributi (oppure 61 anni e 35 di contributi) entro il 31.12.2012 potrà uscire al compimento di 64 anni e 3 mesi (64 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016 ndr,) con un anticipo di due anni rispetto alle regole attuali. Per le lavoratrici basteranno 60 anni e 20 anni di contributi, sempre da possedere entro il 31 dicembre 2012».
Novità ci sono anche per il settore privato con la soppressione del requisito, posto come condizione per attivare questo canale di uscita anticipata, che il lavoratore dovesse avere un rapporto di lavoro attivo al 28 dicembre 2011. «Questa vincolo, inserito occultamente dall'Inps, ha determinato l'esclusione dal beneficio proprio delle fasce piu' deboli, che avevano perso il lavoro prima della Riforma Fornero, e che, per diversi motivi, sono rimaste fuori dalle salvaguardie» sottolineano dalla Lega.
Resta da vedere cosa dirà la Commissione Lavoro della Camera e soprattutto il Governo. Il recente pronunciamento della Consulta rischia infatti di mettere a repentaglio qualsiasi ulteriore intervento sul capitolo previdenza che lo stesso Governo aveva annunciato nelle scorse settimane.
Seguifb
Zedde
Statali, per le visite mediche si potranno fruire di speciali permessi ad ore
Una sentenza del Tar riconosce piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Kamsin Prevedere una tipologia di permessi ad hoc per visite specialistiche, che pur rientrando sotto la voce 'malattia', dia la possibilità di usufruirne ad ore. È questa l'ipotesi di compromesso che circola sul tavolo della trattativa tra Aran e sindacati per la definizione di un accordo quadro chiamato "pacchetto sociale".
La soluzione serve a risolvere il problema originato dalla sentenza del Tar del Lazio dello scorso 17 Aprile che ha annullato la circolare della Funzione Pubblica secondo cui, per le visite, si deve ricorrere ai tre giorni di permesso retribuito l'anno per motivi personali o addirittura alle ferie e non alla malattia. La vicenda verteva sulla corretta interpretazione del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del D.Lgs 165/2011 con il quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 2 del 17 febbraio 2014, nel riconoscere tale novella, tuttavia, aveva fatto rientrare tali permessi nei limiti quantitativi previsti dalla legge e regolati dai contratti collettivi di lavoro per le altre tipologie di permesso come i permessi per motivi personali, per le malattie brevi ed, infine, alle ferie comprimendo, nei fatti, i periodi di fruizione di tali periodi per il lavoratore.
La sentenza del Tar ha riconosciuto invece piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Che dunque possono essere fruiti senza dover comprimere i periodi di permesso riconosciuti da altre norme di legge o dai contratti collettivi di lavoro come quelli per i motivi personali o di famiglia, i permessi brevi ed ancora le ferie.
Nel dispositivo della sentenza n. 5714 del 2015, i giudici del tribunale amministrativo laziale hanno chiarito che la norma è stata annullata «perché si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto della assenza per malattia da parte dei pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata». Tuttavia se è vero che qualcuno ne ha approfittato, il ministero della Funzione pubblica, secondo i giudici, avrebbe reagito con una circolare troppo pesante stabilendo che «per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi». Una «ingiustizia manifesta», secondo il ragionamento sviluppato da Cgil in quanto «i permessi hanno una finalità del tutto diversa da quella relativa alla cura dello stato di salute».
La possibile soluzione dei "permessi malattia ad ore" imprime adesso un'accelerazione alla trattativa Aran-sindacati, aperta in autunno, in base a un atto di indirizzo del ministero della Pa. Il tavolo vede diversi punti in discussione, tra cui: la disciplina delle assenze per malattia conseguenti agli effetti delle terapie salvavita; il riconoscimento dei permessi per motivi di studio anche al personale assunto a termine e il contingentamento dei permessi su base oraria.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Damiano: ok a rimborsi per fasce di reddito se si introduce flessibilità
“Suggerisco al premier Renzi, al fine di evitare nuovi errori come capitato a Monti, di affrontare questo tema con le parti sociali, e in particolare con i sindacati confederali dei pensionati, per trovare la soluzione piu’ adeguata”. Kamsin Lo dice il presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano, interpellato sul caso pensioni aperto con la sentenza della Corte Costituzionale. “Il governo – dice Damiano – deve applicare il dispositivo della Consulta” ma “naturalmente esistono diverse modalita’ per farlo, come abbiamo gia’ verificato nel passato a partire dal governo Prodi, passando poi per Monti e Letta”. Al tempo del governo Prodi, ricorda, “da ministro del Lavoro ho sterilizzato per 1 anno l’indicizzazione delle pensioni per quelle 8 volte il minimo, circa 4mila euro lordi mensili, assegni cioe’ medio alti anche se non d’oro”.
Le risorse, circa 1,4 miliardi “sono state destinate a pagare in parte il costo della revisione dello scalone Maroni, a introdurre norme in favore dei lavori usuranti, per i quali finalmente fu finanziato un fondo, e a istituire una quattordicesima mensilita’ per i pensionati piu’ poveri, fino a 700 euro lordi mensili”. La Consulta “riconobbe il rispetto dei principi costituzionali in quanto la misura interessava pensioni non basse, che non soffrivano in modo particolare per il blocco, e ne riconobbe il fine solidaristico e redistributivo”. Letta invece, aggiunge, “modulo’ l’intervento per fasce di reddito. Soluzioni, insomma, ci possono essere, l’importante e’ che il governo non prescinda dal dettato costituzionale dell’adeguatezza e della solidarieta’.
Come affermiamo da tempo, inoltre, la riforma delle pensioni targata Monti non regge piu’: non solo per le indicizzazioni, ma anche per il repentino innalzamento dell’eta’ pensionabile oltre i 66 anni di eta’ che sta bloccando il turnover nelle aziende a danno dell’occupazione dei giovani e creando nuovi poveri tra coloro che perdono il lavoro e debbono aspettare anche 5 o 6 anni per andare in pensione”, conclude Cesare Damiano.
seguifb
Zedde