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L'accordo di incentivazione all'esodo raggiunto nell'ambito della legge 223/1991 può essere validato dall'Inps solo se tutti i lavoratori risultino in possesso dei requisiti prescritti. 

L’Inps ha fornito con il messaggio 3088/2015, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei casi in cui i datori di lavoro esodanti ex legge 92/2012 presentino all’Istituto accordi sindacali nell'ambito di procedure di mobilità ordinaria a sensi della legge 223/1991.

Com'è noto la disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

L’Inps all'esito di tali accordi eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.

La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 (procedure di mobilità ordinaria). In tali casi l'inps ricorda tuttavia che l’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato esclusivamente:

  • nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della  prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Sarà cura dunque delle parti inserire espressamente nell'accordo la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo in caso in cui uno o piu' lavoratori interessati dalla procedura non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'esodo. 

L'Inps ammette anche una comunicazione di validità dell'accordo successivamente ad un eventuale rigetto da parte dell'istituto. Laddove, infatti, la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifichi la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati. A questo punto le parti stipulanti l’accordo possono ex post comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti.

Documenti: Messaggio Inps 3088/2015

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Zedde

L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani ancora non è fissato, ma pare ormai certo che l'atteso provvedimento sulle pensioni, dopo la sentenza choc della Consulta che ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione, non sarà varato subito.

Kamsin Nel Consiglio dei Ministri di domani si terrà un primo giro d'orizzonte tra i ministri sulle proposte messe a punto dal Tesoro e da Palazzo Chigi su come procedere alla rivalutazione degli assegni e al rimborso degli arretrati all'indomani della Sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco della perequazione nel biennio 2012-2013.

Il varo del decreto vero e proprio dovrebbe avvenire però in altra data, forse anche prima delle elezioni regionali del 31 Maggio. Ma comunque non domani. Si vedrà. In serata a Palazzo Chigi si terrà un tavolo tecnico di ministeri, Ragioneria e Inps per preparare il consiglio dei Ministri di domani.

Il costo dovrebbe limitarsi a 3 miliardi di euro sugli 11 risparmiati finora dalla mancata indicizzazione oltre le tre volte il minimo. Prevederà quindi rimborsi parziali e limitati ai redditi medi. Un'ipotesi è quella di dar corso alla rivalutazione solo sugli assegni tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo inps (gli importi inferiori a 3 volte il minimo infatti sono stati già rivalutati in passato e quindi, a differenza di quanto molti riportano, non sono interessati dalla misura) con fasce poi rapidamente decrescenti che sostanzialmente determineranno l'azzeramento degli effetti positivi della Sentenza oltre le 5-6 volte il minimo (circa 2500-3mila euro lordi). Si vedrà. 

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ieri ha infatti confermato che non c'è ancora una decisione e martedì sera il ministro Padoan riferirà presso le Commissioni Lavoro riunite di Camera e Senato su come l'esecutivo intende dare esecuzione alla Sentenza della Consulta. Anche il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti chiede un percorso a tappe: domani le linee guida e più avanti un decreto che preveda «gradualità dei rimborsi tenendo conto non solo dell'assegno ma anche dei contributi versati. Meglio prendersi più tempo - ha detto - per costruire una gradualità dei rimborsi, che tenga conto non solo dell'assegno ma anche dei contributi versati. La sintesi finale - ha precisato - compete a Renzi e Padoan, ma questa soluzione riscuote ampi consensi.»

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Zedde

L'Inps in un recente messaggio ha spiegato che la penalizzazione non viene applicata a condizione che il lavoratore maturi i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.

Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione  anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.

Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.

Non subiranno il taglio dell'1-2% le pensioni anticipate liquidate nel regime misto (cioè riguardanti i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Per effetto di tale modifica la penalizzazione in pratica non si applicherà:

  •  nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017
  •  nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017

Ad esempio un lavoratore che abbia raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età nel novembre 2017 qualora - pur potendo accedere alla pensione dal 1° dicembre 2017 - voglia comunque continuare a restare sul posto di lavoro per un altro anno, potrà farlo senza che ciò comporti l'applicazione della penalizzazione. In altri termini ciò che conta è che siano raggiunti i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 mentre non rileva la data di decorrenza del rateo. Attenzione però. Se il lavoratore matura i requisiti successivamente dal 1° gennaio 2018 la decurtazione tornerà ad applicarsi (si veda tabella).

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Zedde

A cura del Patronato Acli

L'Inps salvaguarda la possibilità di mantenere l'arrotondamento dell'anzianità contributiva nei confronti dei dipendenti pubblici già usciti dal lavoro prima del 30 Aprile 2015.

Kamsin Lo stop all'arrotondamento dell'anzianità contributiva nei confronti dei dipendenti pubblici scatta a partire dal 1° maggio. Lo precisa l'Inps con il messaggio 3305/2015 con il quale integra le disposizioni già fornite con il messaggio 2974/2015 pubblicato lo scorso 30 Aprile 2015.

A partire da tale data non è piu' possibile attivare l'arrotondamento previsto originarimente dall'articolo 59 della legge 449/1997 che consente, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni.

Secondo l'istituto, però, i criteri di arrotondamento in uso antecedentemente alla data di pubblicazione del messaggio 2974/2015 continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che al 30 Aprile 2015 abbiano già risolto il rapporto di lavoro ovvero abbiano un preavviso in corso. Cio' non per non pregiudicare il pensionamento di coloro che sono già usciti dal lavoro o sono in procinto di farlo. 

Resta inteso, inoltre, che l'arrotondamento continuerà a trovare applicazione nei confronti delle lavoratrici che chiedono l'opzione donna (i 35 anni di contributi possono essere quindi perfezionati con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio), nei confronti dei salvaguardati ( 40 anni di contributi arrotondabili a 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio) e nel requisito contributivo necessario per conseguire la pensioni di inabilità (ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995). 

Per quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i criteri di arrotondamento, come precisati nel messaggio Hermes n. 2974 del 30 aprile 2015, si applicano esclusivamente agli assegni straordinari aventi decorrenza a partire dal 1° giugno 2015.

Documenti: messaggio inps 3305/2015

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Zedde

La Decisione del Governo potrebbe essere rimandata a dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative. Damiano: rivalutare le pensioni di lavoro.

Kamsin Lunedì si saprà con maggiore chiarezza come il Governo intenderà dare esecuzione alla Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 che ha dichiarato illegittima la rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps (oltre cioè i 1450 euro lordi al mese). Ieri mattina il ministro dell'Economia PierCarlo Padoan avuto un lungo incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Matteo Renzi per studiare le carte. Per ora sul piatto ci sono solo ipotesi che tuttavia hanno un minimo comune denominatore: i rimborsi saranno parziali. Una buona fetta dei 5milioni di pensionati coinvolti nel blocco biennale della perequazione tra gli anni 2012-2013 non vedrà la restituzione di quanto dovuto. 

L'obiettivo del Governo è infatti quello di limitare i danni garantendo una rivalutazione progressiva in base all'importo dell'assegno con una percentuale di indicizzazione inferiore a quella rimessa in pista dalla Consulta (90% sugli assegni sino a 5 volte il minimo e 75% oltre tale importo come prescrive la legge 388/2000 "Finanziaria 2001"). Probabilmente, soprattutto, ci sarà un tetto oltre il quale l'assegno non sarà piu' rivalutato. Le cifre e le soglie però non sono note.

La linea è stata dettata del Premier ieri: «restituiremo solo una parte dei soldi di queste pensioni» ma ha comunque escluso che si possa giungere già lunedì all'approvazione definitiva del decreto legge sulle pensioni. Secondo il premier «bisogna ripensare un modello di organizzazione delle pensioni, lo faremo nei prossimi giorni e mesi» ha detto. «Il governo Monti - ricorda il Premier - ha bloccato l'indicizzazione in modo considerato incostituzionale noi stiamo studiando come superare il limite rispettando le esigenze di bilancio sapendo che questi soldi non andranno i pensionati da 700 euro al mese. Perché la mia preoccupazione è per chi prende poco, poco, poco. Negli ultimi tempi ci stiamo specializzando nel risolvere i problemi creati da altri».

L'ipotesi di procedere a rimborsi parziali è tuttavia duramente contestata da quasi tutte le forze di opposizione. La Lega Nord ha previsto barricate in Parlamento per non far passare la misura finché il governo non provvederà a dare piena esecuzione alla Sentenza della Consulta. Salvini chiede anche di rimettere mano anche alla legge Fornero che dimostra, con la decisione della Corte, come ormai «faccia acqua da tutte le parti». Piu' morbida la linea della minoranza Dem che non è contraria tout court all'ipotesi di rimborsi ancorati all'importo dell'assegno purchè si riconosca a tutti, con una percentuale progressivamente minore, comunque una crescita.

In ogni caso serve prima un confronto con le parti sindacali osserva il Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano. L'ex ministro ricorda le storture del blocco: «una coppia coniugata con due assegni di 1400 euro lordi al mese ha ottenuto, su entrambe le prestazioni, la piena indicizzazione all'inflazione nel biennio 2012-2013. Ma se nella stessa coppia avesse lavorato solo il marito per 40 anni, raggiungendo così una prestazione lorda di 2800 euro al mese con la quale mantiene anche la moglie, a costui abbiamo sottratto in questi anni piu' di 5 mila euro e stiamo erogandogli una pensione di circa oltre 1500 euro l'anno piu' bassa di quanto gli sarebbe stato corrisposto senza il blocco. E' evidente quindi che le pensioni di lavoro devono essere salvaguardate entro un limite molto piu' elevato di quanto si legge sui giornali» ha concluso Damiano.

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