Notizie

Notizie

Arriva la banca dati in cui saranno conservati tutti i dati sulle diverse prestazioni erogate e quelli utili alla presa in carico dei soggetti che beneficiano delle prestazioni.

Kamsin È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto 16 dicembre 2014 contenente le modalità attuative del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del Dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/10. Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 25 marzo.

Il casellario avrà il compito di monitorare non solo tutte le prestazioni sociali erogate dall'Inps, che pesano per circa 25 miliardi all'anno, ma anche le prestazioni sociali assicurate dai Comuni (7 miliardi all'anno), nonchè tutte le detrazioni e deduzioni fiscali legate alle politiche sociali al fine di evitare gli abusi. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni dovrà mettere a disposizione del casellario tutte le informazioni di propria competenza ai fini della pubblicazione della banca dati.

Il casellario è composto da più componenti: c'è la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali ad essi erogate, tra cui quelle relative all'Isee; la banca dati delle prestazioni sociali, che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali non incluse nella prima banca dati; la banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico da parte del servizio sociale professionale, contenente anche informazioni su disabilità, non autosufficienza, esclusione sociale e altre forme di disagio.

I dati del casellario, inoltre, saranno resi disponibili dall'Inps in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonche' altri enti pubblici ai quali, in conformita' alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni.

Le informazioni saranno altresi' utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative. L'Inps fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

seguifb

Zedde

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la pensione anticipata per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali anche agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia.

Kamsin Anche gli stranieri extracomunitari potranno ottenere la pensione per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali a condizione che siano legalmente soggiornanti nel territorio italiano. E' quanto ha previsto la Consulta con la sentenza n. 22 del 2015. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 66 del 1962) e dell'indennità (di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988) riconosciute ai cd ciechi civili parziali (ovvero con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).

Al riguardo, com’è noto l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse allo straniero titolare della carta di soggiorno e, quindi, che sia legalmente presente sul territorio dello Stato da almeno cinque anni.

La sentenza in questione conferma, quindi, il consolidato orientamento della Corte costituzionale che è già intervenuta sul tema estendendo il diritto a determinate tipologie di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza).

La Consulta ribadisce che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ove così non fosse, secondo i Giudici, specifiche provvidenze di carattere assistenziale verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente «temporale», del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.

Ma quanto costerà alle casse dello stato questa novella? Secondo la tabella diffusa dall'Inps lo Stato i maggiori oneri derivanti dall'estensione agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno breve del diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali per il periodo 2015-2024 ammonta a circa 9 milioni di euro ed interessa una platea complessiva di circa 1.700 aventi diritto. 

seguifb

Zedde

 

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha reso disponibile i dati dei lavoratori che, autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007, hanno fruito dell'uscita anticipata a 57 anni e 35 anni di contributi.

Kamsin Sono 7.189 i lavoratori che tra il 2011 ed il 2014 hanno fruito della speciale deroga riconosciuta dall'articolo 1, comma 8 della legge 243/04. Tale norma consente ai lavoratori che sono stati autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007 di accedere alla pensione con i requisiti di cui alla legge precedente la riforma del 2007, ovvero 57 anni e 35 anni di contributi (58 anni gli autonomi) requisiti a cui deve essere applicata la finestra mobile e la speranza di vita.

La richiesta dei dati era stata sollecitata dall'Onorevole Gnecchi (Pd) nello scorso mese di Agosto e ieri il Ministro ha fornito la risposta ufficiale del Governo. Poletti ha indicato, come si evince dalle tabelle dell'Inps, che, nel corso del quadriennio 2011-2014, il numero totale delle pensioni liquidate ai contributori volontari autorizzati ante 20 luglio 2007 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004 – come modificato dalla legge n. 247 del 2007 – risulta essere pari a 7.189. Inoltre, per quanto riguarda il numero di uomini e di donne andati in pensione nei singoli anni, si nota un andamento crescente fino al 2012 (anno in cui il numero dei pensionamenti raggiunge il picco) e decrescente dal 2013 al 2014.

Il Ministro ricorda, altresì, che, "per ciascuno dei quattro anni, la maggior parte degli uomini è andata in pensione nella fascia di età compresa tra i 60 e i 62 anni, mentre la maggior parte delle donne è andata in pensione nella fascia di età compresa tra i 57 e i 59 anni, tranne che per il 2014, anno in cui il maggior numero di donne andate in pensione è ricompreso nella fascia di età tra i 60 e i 62 anni.

Invece, per nessuno dei quattro anni risultano donne andate in pensione nella fascia di età compresa tra i 63 anni ed oltre". Infine, per quanto concerne il versamento dei contributi non si rilevano andamenti costanti nel corso del quadriennio 2011-2014".

L'onorevole Gnecchi ha ricordato comunque che il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, non ha abrogato le norme che riconoscono il diritto di tali persone, ovvero le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificato della legge n. 247 del 2007. Per tali soggetti dal 2012, per effetto della Riforma Fornero e delle salvaguardie la deroga è riconosciuta però solo a particolari condizioni (si veda autorizzati ai volontari ante 2007).

seguifb

Zedde

La lega nord deposita un'interrogazione al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti circa la possibilità di depenalizzare gli assegni per i lavoratori che, entro il 2014, hanno ottenuto la liquidazione della pensione con la riduzione dell'1-2%.

Kamsin Sulla possibilità di depenalizzare gli assegni dei lavoratori che con 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) usciti entro il 31 dicembre 2014 interviene anche la Lega Nord. L'onorevole Prataviera ha depositato la scorsa settimana un'interrogazione a risposta scritta al Ministero del Lavoro circa le intenzioni del Governo di procedere alla depenalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, degli assegni già liquidati.

Il testo dell'interrogazione. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che: l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetta Riforma Fornero – ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata – vale a dire ad età inferiore ai 62 anni – in favore di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in tal caso, però, è applicata una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; l'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2015 ha cancellato la predetta penalizzazione del 2 per cento di riduzione per tutti coloro che nel triennio 2015-2017 matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne. 

La mancata previsione di un effetto retroattivo del predetto comma 115 della legge di stabilità crea di fatto una sperequazione tra coloro che – a parità di requisiti anagrafici e contributivi – sono andati in pensione nel triennio 2012-2014 avendo subito un taglio all'assegno previdenziale spettante e coloro che andranno in pensione nel triennio a venire; a parere degli interroganti sarebbe stato opportuno, qualora la mancanza di risorse economiche avesse impedito un effetto retroattivo della norma contenuta nella finanziaria, quantomeno sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 anche nei riguardi di coloro che hanno acceduto alla pensione con 42 anni e 6 mesi se uomini e 41 anni e 6 mesi se donne prima del 2015 –:

se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare con urgenza per sanare quella che appare agli interroganti un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento.

seguifb

Zedde

E' stata depositata una nuova interrogazione a risposta scritta in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti in merito alla prosecuzione del regime sperimentale donna di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 oltre la sua naturale data di scadenza, fissata per il 31 dicembre 2015. Kamsin Ne' ha dato notizia la stessa onorevole interrogante, la deputata Romina Mura (Pd), nell'atto numero 4-08239 depositato lo scorso 4 Marzo in Commissione.

Il testo dell'interrogazione. Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: i lavoratori espulsi dal mondo del lavoro prima di aver maturato il diritto a una pensione, i cosiddetti esodati, rappresentano oramai una nuova categoria sociale, nata con il deciso allungamento della vita lavorativa disposto dalla riforma Monti-Fornero del 2011; le conseguenze del fenomeno sono pesantissime sia per il presente che per il futuro: per un trentenne di oggi (che già dovrà mettere in conto un vitalizio molto ridotto), interrompere forzatamente il lavoro a cinquant'anni significherà avere un tasso di copertura della pensione rispetto all'ultima retribuzione più basso anche di venti punti percentuali, rispetto a quello che otterrebbe arrivando regolarmente al traguardo.

Iin queste settimane all'interrogante sono giunte notizie preoccupanti circa gli effetti provocati dalla riforma pensionistica introdotta dal Governo Monti che rischia di aggravare, se non di rovinare, la vita di molte famiglie italiane; la legge n. 243 del 2004 cesserà i suoi effetti sperimentali il 31 dicembre del 2015; vi sono numerose lavoratrici donne che compiranno 57 anni pochi giorni dopo quella scadenza e, pertanto, non potranno usufruire del pensionamento anticipato, seppur con il sistema contributivo; per poche settimane — e in molti casi per pochi giorni — molte donne non potranno accedere alla pensione che, stando ai calcoli, dovrà essere posticipata nel 2022; è di tutta evidenza che a 57 anni risulta assai complicato, se non impossibile, per una persona, e in particolare per una lavoratrice donna, trovare una nuova occupazione; per queste persone l'unica alternativa è andare a riposo nel 2026 con una pensione di vecchiaia: questo significa rimanere senza stipendio per ben 11 anni –:

quali provvedimenti intendano adottare per impedire il verificarsi di situazioni che metterebbero moltissime persone e famiglie in una situazione di disagio e povertà; se non ritenga urgente assumere iniziative dirette a prorogare gli effetti della legge n. 243 del 2004 per evitare a tante persone, in particolare a molte donne, una situazione umiliante con imprevedibili effetti dal punto di vista sociale.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati