![Notizie](/components/com_k2/images/placeholder/category.png)
Notizie
Pensioni, Governo: la nomina di Boeri all'Inps non è in discussione
Il presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati smentisce, ci sia un accanimento contro la nomina. «Assolutamente no" . Nella relazione di Pizzolante c'è apprezzamento della qualità accademica dello studioso e un rilievo sulle esperienze di carattere gestionale.
Kamsin La candidatura di Tito Boeri all'Inps è nella bufera. La questione è quella dei requisiti di Boeri, che era già stata sollevata quando Renzi lo nominò a sorpresa nel Cdm della vigilia di Natale. Il relatore di maggioranza Sergio Pizzolante (Area popolare) ha chiesto al governo di fornire chiarimenti sul requisito di «una specifica capacità manageriale e una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente».
Le norme che regolano il funzionamento degli enti previdenziali, riviste su questo punto specifico nel 2010, prevedono che il presidente dell'Inps sia scelto «in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo». Requisiti che in particolare per quel che riguarda l'esperienza manageriale potrebbero non essere riconosciuti al professor Boeri, che di previdenza e politiche sociali si è sempre occupato da accademico e da economista, senza però assumere incarichi di gestione diretta di una struttura attiva nel settore, anche meno complessa di quella dell'Inps.
Il presidente della commissione Lavoro di Montecitorio Cesare Damiano (esponente della minoranza Pd), su richiesta di Renata Polverini (Fi), ha quindi convocato Boeri, che dovrebbe essere ascoltato dai deputati martedì. Anche se si dà in qualche modo per scontata un'applicazione elastica della legge che, presa alla lettera, è troppo rigida.
La nomina di Boeri era arrivata a sorpresa nel consiglio dei ministri della vigilia di Natale. Non ne sapeva niente il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e nemmeno Tiziano Treu, commissario straordinario dell'Inps. Il comitato di vigilanza dell'istituto ha già dato il via libera all'unanimità. Entro il due febbraio le commissione Lavoro di Camera e Senato dovranno dare un parere sulla nomina, che però non è vincolante. Poi il consiglio dei ministri dovrà ratificare la nomina, che sarà effettiva dopo un decreto del presidente della Repubblica firmato, in questo caso dal presidente supplente Pietro Grasso. Intorno alla metà di febbraio Boeri potrebbe entrare all'Inps.
La nomina del vertice dell'Inps è cruciale. Appena pochi giorni fa è stato dato il via libera alla convenzione con i centri di assistenza fiscale (Caf) che avevano lamentato l'impossibilità di applicare il nuovo Isee, l'indicatore di situazione economica che è stato profondamente rivisto ed è richiesto per una serie di prestazioni assistenziali, dall'accesso agli asili nido comunali alle riduzioni delle rette universitarie. Ora altre scadenze premono, a partire dall'avvio del bonus bebè, per il quale l'istituto è chiamato ad accogliere le domande dei genitori interessati (per i figli nati o adottati tra il primo gennaio di quest'anno e il 31 dicembre 2017) e poi provvedere con relazioni mensili al monitoraggio della spesa relativa al progetto, per evitare che ecceda le risorse finanziarie disponibili. Poi c'è la riapertura del capitolo previdenziale, punto sul quale la nomina di Boeri all'Inps potrebbe portare alcune innovazioni.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, nel milleproroghe misure per esodati e opzione donna
I gruppi di opposizione presentano alcuni emendamenti al decreto legge milleproroghe per chiedere l'estensione della salvaguardia in favore di ulteriori 3.300 lavoratori in mobilità. Chiesta anche l'estensione del regime sperimentale donna per tutto il 2016.
Kamsin Estendere di ulteriori 3.300 soggetti la salvaguardia previdenziale in favore dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. E' quanto prevedono quattro emendamenti presentati nella giornata ieri al decreto legge milleproroghe in Commissione Bilancio presso la Camera dei Deputati dai deputati Sibilia (M5S), Palese (Forza Italia), Pellegrino (Sel) e Fedriga (Lega Nord) (in calce il testo dell'emendamento).
Gli emendamenti, in particolare, intervengono sul comma 1, lettera a) della legge 147/2014 portando da 5.500 a 8.800 il numero dei lavoratori che può beneficiare della salvaguardia previdenziale, cioè delle regole pensionistiche ante-fornero, e spostando al 31 dicembre 2014 (dall'attuale 30 settembre 2012) il termine entro il quale tali soggetti devono aver cessato il rapporto di lavoro.
Per i soggetti in parola resta la necessità di dover perfezionare, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il numero complessivo dei beneficiari passerebbe quindi da 32.100 a 35.400 soggetti.
Con un altro emendamento, poi, Sel chiede la proroga dell'opzione donna di cui alla legge 243/04 sino al 31 dicembre 2016 con l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Per quanto riguarda il settore scolastico un emendamento proposto dal M5S chiede - con una modifica dell'articolo 1 del Dl 90/2014 - il ripristino del trattenimento in servizio biennale per i dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.
Altri emendamenti chiedono, inoltre, la rivisitazione al ribasso delle aliquote contributive dovute dalle partite Iva iscritte alla Gestione Separata.
seguifb
Zedde
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).
1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2016».
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: «All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.”».
10. 09. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.
Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014).
1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata il vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e decreto ministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1 comma 231, e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e decreto ministeriale 22 aprile 2013; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; all'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che istituisce il «FONDO ESODATI» presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilita di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
b) all'articolo 2, il comma 6 è così riformulato: «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è ridotto di 173 milioni di euro.
c) Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.
1. 09. Sibilia, Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
Opzione Donna, ultimi giorni per la proroga del regime sperimentale
Entro il 3 Febbraio l' INPS deve dare una risposta all'eventuale proroga del regime sperimentale donna per tutto il 2015 chiesta dal Comitato Opzione Donna. In caso di inerzia partirà il ricorso collettivo per ottenere lo stralcio delle Circolari in via giudiziale.
Kamsin Il prossimo 3 febbraio scade la diffida che il Comitato Opzione Donna ha presentato all'Inps per rivedere i termini di fruizione della cd. opzione donna, quell'istituto che consente alle lavoratrici iscritte all'Ago e ai fondi sostitutivi ed esclusivi di accedere alla pensione accettando il calcolo dell'assegno totalmente con il sistema contributivo con 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi piu' un'attesa di 12/18 mesi per la finestra mobile. Il nodo della questione sta tutto nell'interpretazione della legge 243/04 la quale prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione con l'opzione donna per tutto il 2015, ma con la circolare 35/2012, l'Inps ha stabilito che possono andare in pensione con il sistema contributivo solo le donne che maturano la decorrenza entro quest'anno, accorciando, nei fatti, di un anno la possibilità di fruizione dell'istituto.
In pratica in base a quanto contenuto nella circolare 35/2012 dell'Inps, i termini per maturare il diritto all'utilizzo dell'opzione si sono chiusi nel 2014 (a maggio per le autonome, a novembre per le dipendenti del settore privato e a dicembre per quelle del pubblico).
L'opzione è diventata sempre più interessante per le lavoratrici a fronte dell'innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Fino al 2009 è rimasta praticamente inutilizzata, dato che non comportava alcun beneficio in termini di età e in compenso riduceva in modo sensibile l'importo dell'assegno. Utilizzando il sistema contributivo al posto di quello misto, infatti, il taglio della pensione oscilla tra il 20-25% a fronte di una retribuzione compresa tra 50 e 7omila euro. Con l'incremento dei requisiti, però, è cresciuto anche il numero di donne che hanno preferito subire una penalizzazione economica pur di smettere prima di lavorare. Dalle 56 richieste del 2009 si è passati alle 8.846 del 2013 e alle 8.652 dei primi nove mesi del 2014 con la previsione di chiudere l'anno a quota 12mila.
Dopo la diffida formale del Comitato Opzione Donna e le richieste del Parlamento il 2 Dicembre l' INPS ha chiesto il parere del Ministero del Lavoro per una eventuale rivisitazione della contestata Circolare. In attesa delle indicazioni del Ministero del Lavoro l'Inps si è anche cautelata decidendo di non scartare e tenere in stand by le eventuali richieste di pensione che vanno oltre il 2015. Ma ancora ad oggi il Ministero non ha risposto e il destino di queste lavoratrici resta ancora in bilico. Il Comitato Opzione Donna ricorda che il 3 Febbraio e' il termine ultimo entro il quale l' INPS deve dare una risposta alla soluzione di questo problema e che in caso di inerzia partirà il ricorso collettivo per ottenere lo stralcio delle Circolari in via giudiziale.
Una riapertura probabilmente determinerà un consistente incremento dell'utilizzo dell'opzione tanto più che i requisiti standard per la pensione di vecchiaia nel 2016 diventeranno più elevati: nel pubblico impiego aumenteranno di 4 mesi, per le autonome di 14 mesi, per le dipendenti del privato di 22 mesi. La questione piu' che tecnica è politica. L'incremento dell'utilizzo dell'opzione comporta anche un problema di copertura finanziaria, almeno nei primi anni. Secondo una stima effettuata dall'Inps in occasione della presentazione alla Camera del disegno di legge 1577, eliminare l'adeguamento alla speranza di vita ai requisiti e consentire di maturarli anche nel 2015 avrebbe determinato un incremento di 6mila pensioni "anticipate" nel 2015 e nel 2016. Un numero ritenuto sottostimato dalla Ragioneria generale dello Stato, a fronte del successo crescente riscosso dall'opzione negli ultimi anni, con la conseguenza che anche l'impatto economico dell'operazione sarebbe da ricalcolare. Eppure nel medio lungo termine i costi per il pagamento di queste prestazioni sarebbero inferiori per le Casse dello Stato.
seguifb
Zedde
Pensioni Militari, ecco cosa cambia con la legge di stabilità
Una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità prevede lo stop alla possibilità di ottenere promozioni il giorno antecedente la cessazione dal servizio al fine ottenere una pensione e una buonuscita piu' succulenta.
Kamsin La legge di stabilità 2015 dopo il tormentato iter parlamentare conferma le novità della vigilia. Il comma 258 dell'articolo 1 della legge 190/2014 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Nello specifico l'intervento dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (individuate negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).
Il Governo con la novella punta, quindi, ad abolire la possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza (e una buonuscita) piu' elevato a seguito di una neo-promozione. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.
Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).
Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. Secondo l'ufficio Bilancio della Camera dei Deputati i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, si aggirano tra uno e quattro milioni di euro a regime, nel 2020.
Per quanto riguarda i dirigenti generali di pubblica sicurezza la legge abroga il comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, al personale in parola con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
Ausiliaria. C'è poi una sforbiciata all'ausiliaria. Il comma 259 prevede, infatti, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio, per il personale che transita nell'ausiliaria dal 1° gennaio 2015.
La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
Riduzione delle indennità dei piloti. Una ulteriore disposizione prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.
Infine si prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Poletti: dopo il Jobs Act si riapre il cantiere
Il Ministro del Lavoro conferma la volontà del Governo di rivedere la legge Fornero nel corso del 2015 dopo l'adozione dei decreti delegati sul Jobs Act. Damiano plaude all'apertura: "intanto, però, si risolva il problema dell'opzione donna".
Kamsin Ritornare sulla riforma delle pensioni sta diventando una tentazione sempre più forte. Dopo il fallimento del referendum della Lega il ministro Poletti ha oggi rilanciato dalla Luiss la necessità di un intervento per mettere mano in modo organico alla Riforma previdenziale del 2011. I motivi possono essere così sintetizzati: recuperare risorse; facilitare chi è più vicino alla pensione, magari recuperando anche posti per i più giovani, senza lavoro.
La riapertura del cantiere previdenziale avverrà, tuttavia, non prima di quest'estate in quanto l'esecutivo intende prima completare la Riforma del Mercato del Lavoro: "eventuali modifiche alla legge Fornero per dare una soluzione al problema di chi perde il lavoro ma non ha ancora maturato i diritti alla pensione potranno avvenire solo dopo il completamento dei decreti attuativi della riforma del lavoro", ha spiegato Poletti.
Quali sono le ricette? Tante e diverse. Ma al centro c'è la necessità di introdurre un sistema di pensionamenti flessibili che, nei fatti, consentano di anticipare l'età pensionabile di alcuni anni rispetto agli attuali requisiti. Sul punto c'è l'idea avanzata da Yoram Gutgeld, deputato Pd e consigliere economico del presidente del Consiglio di ricalcolare le pensioni con il contributivo, anche i periodi maturati con il retributivo in cambio di un anticipo dell'età pensionabile; poi ci sono le ipotesi rilanciate da Damiano di andare in pensione con 62 anni e 35 di contributi con una penalità dell'8%, oppure quella della quota 100.
Ma il capitolo previdenziale non finisce qui. Ulteriori punti dovranno essere discussi ad iniziare dalla Riforma della Governance dell'Inps e dalla revisione delle aliquote contributive nella gestione separata. C'è poi la questione delle Deroghe alla Riforma Fornero, capitolo questo strettamente connesso all'entità delle pensioni flessibili: maggiore sarà l'anticipo dell'età pensionabile riconosciuto minori saranno le esigenze di garantire ulteriori misure di salvaguardia per coloro che attualmente sono senza pensione e senza stipendio.
Damiano: Bene Poletti. Abbiamo già fatto le nostre proposte.
Il ministro Poletti ha affermato che se non si introduce uno strumento di flessibilità nel sistema pensionistico rischiamo di avere un ‘problema sociale’. Siamo totalmente d’accordo anche perché è da tempo che chiediamo un intervento significativo e strutturale di correzione della riforma Fornero”. Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera.
”Abbiamo avanzato le nostre proposte – continua Damiano – che sono già state tradotte in disegni di legge del Pd: la principale prevede di consentire, a chi ha 35 anni di contributi, di accedere alla pensione a partire dai 62 anni con una penalizzazione massima dell’8%”. ”A questa soluzione vogliamo aggiungere quella di ‘Quota 100′ e ricordare al l’esigenza di risolvere l’annosa questione dell’Opzione donna, evitando ulteriori rimpalli di responsabilità con l’Inps e la Ragioneria dello Stato”, conclude Cesare Damiano.
seguifb
Zedde
Altro...
Pensioni, ecco tutti i requisiti per andare in pensione nel 2015
Quest'anno sono andate via le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne). Dal 2016 scatta l'adeguamento alla speranza di vita Istat.
Kamsin Quali sono le regole per i diversi tipi di pensionamento nel 2015 alla luce della riforma Fornero e dei successivi aggiustamenti? Quali novità ha introdotto la legge di stabilità in materia previdenziale? Orientarsi tra riforme e norme successive non è facile. Ma, a meno di cambiamenti in corso d'anno, più volte ipotizzati e annunciati anche se tutti da verificare, ecco una mappa ragionata aggiornata per riassumere le modalità per l'accesso alle prestazioni previdenziali di vecchiaia e anticipate nell'Ago e nei fondi sostitutivi, integrativi, esclusivi ed esonerativi della stessa suddivise per ciascun comparto lavorativo.
Pensione di vecchiaia. Per la prestazione di vecchiaia sono necessari 20 anni di contributi e un'età minima così suddivisa: a) uomini lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati: 66 anni + 3 mesi; b) donne del settore pubblico: 66 anni + 3 mesi; c) donne dipendenti del settore privato: 63 anni + 9 mesi; d) donne lavoratrici autonome e parasubordinate: 64 anni + 9 mesi.
Per gli invalidi almeno all'80%, dipendenti del settore privato, l'età di pensione è pari a 60 anni e 3 mesi per uomini e 55 anni e 3 mesi per donne. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile ottenere la pensione anche con soli 5 anni, a condizione però che abbia almeno 70 anni + 3 mesi d'età.
Pensione anticipata. Per gli uomini di ogni settore di lavoro: 42 anni + 6 mesi di versamenti contributivi (41 anni + 6 mesi per le donne); novità della legge di stabilità 2015 è che sarà possibile lasciare anche con meno di 62 anni senza subire alcun taglio dell'assegno (come invece accadeva, a determinate condizioni sino al 2014). Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile avere la pensione, anche con soli 20 anni di contributi e un'età di 63 anni + 3 mesi a condizione di avere un assegno superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. In tutti i casi la finestra mobile è superata.
Salvaguardati - Per chi mantiene le vecchie regole pensionistiche, cioè i salvaguardati e i lavoratori che beneficiano dell'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche, basta raggiungere il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi e 35 di contributi, oppure, solo 40 anni di contributi. Qui però resta in vigore la finestra mobile.
Dal 2016 tutti i requisiti saranno adeguati alla speranza di vita Istat e quindi subiranno un incremento di 4 mesi. Per tenere sott'occhio tutte le ultime novità pensionioggi.it ha messo a disposizione gratuita dei lettori il pensionometro per verificare la prima data utile per accedere alla pensione.
Seguifb
Zedde
Jobs Act, anche i Co.Co.Pro godranno di un sostegno al reddito
La durata sarà pari alla metà delle mensilità contributive versate fino a un massimo di 6 mesi. Si rimanda un futuro decreto la conferma o meno della tutela dopo il 2015.
Kamsin La bozza di decreto legislativo adottata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 dicembre 2014 introduce, dopo la Naspi e l'assegno di disoccupazione ordinaria (Asdi), una indennità di disoccupazione specifica per i co.co.pro, nome in codice Dis-Coll, in attesa del riordino dei contratti che porterà al superamento graduale di questa forma già oggi in fase di riduzione.
L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale. Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).
La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.
L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.
La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.
Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Qualora, invece, il beneficiario intraprenda un' attività lavorativa autonoma deve informarne l'Inps e se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la DisColl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La perdita dello stato di disoccupazione comporta il venir meno dell'indennità.
Inoltre, per il periodo di vigenza, la DisColl fa venire meno il diritto all'indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi 51-56, della legge 92/2012, prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'Inps, operanti in regime di monocommittenza ed in possesso, nel 2013, di un reddito fino a 20.220 euro.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Poletti: ok ai pensionamenti flessibili
Il Ministro Poletti conferma la volontà del Governo di intervenire sulla Legge Fornero per favorire meccanismi di flessibilità in uscita.
Kamsin È necessario intervenire sulla legge Fornero con strumenti flessibili di accompagnamento al pensionamento, come il prestito previdenziale, o si rischia un problema sociale. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine di un convegno alla Luiss. "Il tema è posto - ha detto - noi sappiamo che esiste un problema che riguarda in particolare quelle persone che sono vicine al completamento del loro periodo per maturare i diritti alla pensione e che nella situazione di difficoltà hanno perso o possono perdere il posto di lavoro e non hanno la copertura di ammortizzatori sociali sufficienti a maturare la condizione di pensionamento".
"Io credo - ha aggiunto - che qui uno strumento flessibile che aiuti queste persone a raggiungere i requisiti bisognerà sicuramente produrlo. Abbiamo molte ipotesi all'ordine del giorno, il prestito previdenziale è una possibilità, ce ne sono anche altre, vedremo.
Duro invece il giudizio dei sindacati. “Basta proclami sulle pensioni. Che bisogna intervenire lo sanno anche i muri. Il problema è come si intende farlo perché non vorrei che a qualcuno venisse in mente di peggiorare la situazione”. Così il segretario generale dello Spi Cgil, Carla Cantone, replica al ministro Poletti. “Non rischiamo – ha continuato Cantone - di avere un problema sociale, come dice Poletti. Il problema sociale c’è già da tre anni e la politica si gioca la faccia se non è in grado di risolverlo una volta per tutte".
seguifb
Zedde
Partite Iva, piu' vicina una correzione su pensioni e regime dei minimi
8 milioni di lavoratori chiedono un repentino dietrofront delle novità contenute nella recente legge di stabilità che ha di fatto escluso i professionisti con partita iva dalla possibilità di fruire del vecchio regime dei minimi.
Kamsin Si irrobustisce il fronte per rimandare il previsto aumento dell'aliquota contributiva a carico delle partite Iva iscritte informa esclusiva alla gestione separata Inps e per un intervento sui minimi dei professionisti. Per ora un passo avanti si registra solo sul primo fronte, quello dei contributi. È stato, infatti, presentato un emendamento al decreto legge Milleproroghe che vede come primo firmatario Cesare Damiano (Pd) presidente della commissione Lavoro della Camera che intende prorogare di un anno l'applicazione dell'aliquota del 27% per tutto il 2015 per i professionisti iscritti alla gestione separata. Resta, poi, aperto anche il fronte delle possibili modifiche al regime forfettario, che prevede dal 2015 un aumento dell'imposta sostitutiva dal 5% al 15% e il superamento della soglia fissa di ricavi o compensi di 30mila euro per introdurre limiti variabili a seconda dell'attività.
E proprio quest'ultima modifica rischia di penalizzare pesantemente professionisti e free lance, per i quali il tetto massimo di ricavi o compensi viene fissato a 15mila euro. Netta la differenza con il vecchio regime dei minimi. Questo, pur essendo riservato a chi avesse meno di 35 anni e guadagnasse meno di 30 mila euro l'anno lordi, durava 5 anni ma prevedeva l'applicazione di una aliquota del 5% sul reddito annuo lordo. Ora nel nuovo regime pensato dal governo non ci sono limiti di tempo ed età, ma la soglia per beneficiarne scende a 15 mila euro e l'aliquota triplica (15%) anche se le detrazioni saranno forfettarie, quindi senza piu' bisogno di rivolgersi al commercialista.
Sono due le possibili linee d'azione. Da un lato, c'è una risoluzione Pd che punta a impegnare il Governo ad elevare tutte le soglie ora sotto i 30mila euro. Dall'altro, l'iniziativa del sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti, per consentire a chi avvia un'attività di sc egliere il regime dei minimi al 5% anche nel 2015 facendo coesistere questa opportunità con il debutto del nuovo forfettario e rinviando poi il riallineamento di tutta la disciplina in materia al decreto attuativo della delega fiscale atteso il 20 febbraio in Consiglio dei ministri.
Intanto secondo l'Acta, l'associazione dei freelance, il nuovo regime produce, sui redditi più bassi, una vera e propria beffa: considerate le detrazioni per i redditi da lavoro autonomo (fino a 1.104 euro sotto i 55 mila di reddito) con il nuovo sistema si paga addirittura di più. Se un lavoratore dichiara 12 mila euro, per dire, dovrà versare 1.404 euro di imposte, se invece decidesse di rimanere fuori dal regime dei minimi messo in piedi dal governo, pagando quindi l'Irpef, gli euro da pagare sarebbero 1.264.
seguifb
Zedde
Pensione anticipata, congelata l'applicazione della penalizzazione
L'Inps ha raccomandato le sedi territoriali di non applicare la decurtazione nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015.
Kamsin Stop alla penalizzazione a chi si pensiona anticipatamente. Fino al 31 dicembre 2017, infatti, chi accede alla pensione prima dei 62 anni d'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione «retributiva» sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. È quanto ricorda e raccomanda il messaggio inps 417/2015 alle proprie sedi territoriali in attesa che l'istituto pubblichi una circolare esplicativa sulla questione.
Al fine di scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata, la riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha introdotto, a partire dal 2012, un meccanismo che penalizza pesantemente chi decide di lasciare il lavoro prima dei 62 anni di età. La penalizzazione, che interessa tutti i lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, consiste in una riduzione della quota «retributiva» maturata sino al 31 dicembre 2011, di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Per chi per esempio va in pensione a 58 anni, la quota retributiva maturata prima della riforma, che ha introdotto il calcolo «contributivo» per tutti, subisce una riduzione del 6%: 2% per i due anni di anticipo rispetto ai 62, più 4% per i due ulteriori anni di anticipo rispetto ai 60.
Ora, la legge di Stabilità per il 2015 ha cancellato la penalizzazione per tutti i trattamenti con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, lasciandola esclusivamente per coloro che si pensioneranno dal 1° gennaio 2018 in poi. Da qui la raccomandazione dell'Istituto di previdenza ai propri uffici periferici di non applicare le penalizzazioni alle pensioni liquidate con il sistema «misto» (quota retributiva sino a 2011 e quota contributiva dal 2012 in poi). Nulla è stato indicato, invece, per quanto riguarda quei trattamenti che sono stati già colpiti dalla decurtazione negli anni passati. Sul punto si attende di conoscere se tali prestazioni possano essere "depenalizzate" a decorrere dal 1° gennaio 2015 o meno.
seguifb
Zedde