Notizie

Notizie

L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi per tre anni, fino a 8.600 euro l'anno. Ma per l'avvio concreto del bonus l'Inps rinvia a ulteriori circolari. L'esonero dal pagamento riguarda anche gli studi professionali.

Kamsin Disco verde dell'Inps ai contributi scontati a chi assume nel 2015 disoccupati da sei mesi. E' quanto ha indicato l'Inps ieri con la Circolare 17/2015 con la quale ha illustrato il nuovo incentivo all'occupazione, previsto dalla legge Stabilità 2015. Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro (imprenditori e non, tra cui anche gli studi professionali) del settore privato che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part time e job sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). L'esonero è pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre anni, fino a 8.060 euro l'anno.

Per fruirne, però bisognerà aspettare: l'Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative. Intanto, spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi professionali), soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, anche se parttime o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata. 

Quanto ai soggetti (lavoratori) che possono essere assunti, non è previsto alcun requisito se non la disoccupazione. In particolare: 1) nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2) nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge Stabilità 2015 (dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo.

seguifb

Zedde

La durata dell'assegno è pari a 9 mesi. Dal 1° marzo al 30 Novembre 2015. L’ammontare del bonus oscilla tra un minimo di 200 euro ad un massimo di 1200 euro al mese; il beneficio può essere ottenuto solo dai dipendenti pubblici.

Kamsin Ai nastri di partenza il bonus per assistere anziani non autosufficienti. E' stato pubblicato, infatti, ieri dall'Inps il bando ufficiale, riservato ai dipendenti e i pensionati pubblici, ai loro conviventi, ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti che eroga un bonus mensile sino a 1200 euro in via sperimentale per il 2015. Per la presentazione delle domande c'è tempo dal prossimo 2 Febbraio sino al 27 Febbraio alle ore 12; dovrà avvenire tramite canale telematico. La durata dell'assegno è di 9 mesi: decorre dal 1° marzo 2015 e termina, salvo proroghe, il 30 Novembre 2015.

Il progetto, denominato Home care premium, è un premio che spetta a chi si prende cura, assiste e supporta a domicilio familiari con handicap gravi, è promosso dall'Inps e rivolto a tutti i dipendenti e pensionati pubblici. Del progetto possono beneficiare anche i minori disabili figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.

Il contributo mensile è ancorato all'Isee e ad un punteggio che indica il grado di autosufficienza del soggetto beneficiario del trattamento e oscilla tra 300 e 1200 euro, qualora i redditi annuali siano inferiori ad 8mila euro all'anno. Nel bando è previsto anche l'assegnazione di un trattamento integrativo sino ad un massimo di 2400 euro a supporto del percorso assistenziale del beneficiario

La pagina del bando Home Care Premium 2015

 Seguifb

Zedde

Città metropolitane e nuove Province avranno tempo fino al 1° marzo per attuare il taglio delle dotazioni organiche, rispettivamente del 30 e 50% calcolato sulla spesa e non sul numero dei dipendenti, per poi arrivare entro la fine di marzo all'individuazione del personale in soprannumero. Che sarà gestito con prepensionamenti e mobilità obbligatoria.

Kamsin Un piano per ricollocare oltre 20 mila lavoratori delle Province entro il 2016. E' quanto prevede una Circolare della Funzione Pubblica che sarà pubblicata da Palazzo Vidoni nei prossimi giorni. L'obiettivo è gestire la transizione del personale impiegato nelle province, gli enti che sono stati svuotati delle proprie funzioni con la Riforma Delrio della scorsa primavera.

La logica da seguire resta quella indicata nella legge 56/2014 e confermata nella recente legge di Stabilità, due testi su cui la circolare propone una sintesi operativa indicando il destino dei dipendenti delle province: una parte resterà in servizio seguendo le funzioni che restano attribuite ai nuovi enti di Area Vasta oppure alle Regioni; l'altra dovrà essere "riassegnata". Ma andiamo con ordine.

La dichiarazione di Soprannumero. La prima tappa è quella del 1° marzo, data entro la quale gli enti dovranno attuare il taglio delle dotazioni organiche, rispettivamente del 30 e 50% calcolato sulla spesa e non sul numero dei dipendenti, per poi arrivare entro la fine di marzo all'individuazione del personale in soprannumero. Per farlo, spiega la circolare in arrivo, dovranno assumere come base di riferimento la spesa «fotografata» all'8 aprile scorso, calcolando per i dirigenti e le singole posizioni economiche il costo medio, rappresentato da trattamento fondamentale e media degli accessori per ogni categoria. La seconda tappa sarà, quindi, l'individuazione dell'esatto numero del personale in soprannumero che dovrà essere gestito tramite prepensionamenti e mobilità.

I Prepensionamenti. Anche se sono ancora in corso chiarimenti a livello ministeriale torna, infatti, in pista la possibilità di prepensionare tutti coloro che, dichiarati in esubero, entro il 2016 avranno, con le regole ante-fornero, i requisiti per andare in pensione. Nella Pubblica amministrazione, come noto, fino al 2016 è in vigore una norma inserita nel cosiddetto «Decreto D'Alia» che permette in caso di dichiarazione di esuberi, di poter mandare in pensione il personale con i requisiti più favorevoli previsti dalle vecchie norme (articolo 2, comma 11 del decreto legge 95/2012). Tale normativa consente alle pubbliche amministrazioni di collocare in pensione con le vecchie regole i lavoratori, in esubero, che avrebbero maturato la decorrenza della pensione (cioè comprensiva della finestra mobile di 12 o 15 mesi) entro il 31 dicembre 2016. Dato che la norma si applica anche nei confronti degli enti territoriali il personale dichiarato in soprannumero che ha raggiunto entro il 31 dicembre 2015 la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età (oppure entro il 30 Settembre 2015 i vecchi 40 anni di contributi) potrebbe pertanto essere collocato in pensione in deroga alla disciplina Fornero.

La mobilità. Per tutti gli altri scatterebbe, invece, la mobilità volontaria o obbligatoria. Il personale dei servizi per l'impiego sarà impiegato per far partire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, prevista dal Jobs Act. Una strada a sé sarà riservata poi a chi svolge i compiti di polizia provinciale, che sarà escluso dagli elenchi degli "esuberi" per essere coinvolto in una riorganizzazione ad hoc in rapporto con le altre forze di polizia sul territorio, mentre gli altri potranno essere indirizzati a seconda dei casi alle Regioni o alle Pa centrali (uffici giudiziari in primis). Per assorbire il personale delle Province entreranno in campo, in prima battuta, proprio le Regioni. Quelle che negli anni scorsi hanno trasferito delle loro funzioni agli enti provinciali, dovranno riprendersele indietro con tutto il personale adibito a quelle stesse funzioni. Nel caso in cui questo trasferimento di deleghe non ci sia stato, allora le Regioni dovranno destinare tutte le risorse per le assunzioni del biennio 2015-2016, al netto solo di quelle necessarie per i vincitori di concorso, per assorbire i dipendenti provinciali. In pratica tutto il turn over sarà vincolato all'assunzione dei lavoratori delle Province. Un'altra parte di personale andrà, come detto, nelle altre amministrazioni dello stato. 

Il Licenziamento. Se alla fine di questo processo dovessero rimanere dei lavoratori in esubero il Ministero punta al ricorso dei «contratti di solidarietà», con riduzione per tutti delle paghe e dei tempi di lavoro, oppure al collocamento in disponibilità cioè l'anticamera del licenziamento: due anni all'80% dello stipendio e poi risoluzione del rapporto di lavoro.

Seguifb

Zedde

L'Imu non sarà comunque dovuta, per il solo 2014, per quei terreni che erano esenti in virtù del Dm 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al Dl 4/2015.

Kamsin Come noto il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015 ha dato il via libera al decreto legge (Dl 4/2015) che introduce i nuovi criteri per la tassazione Imu dei terreni montani. Il provvedimento governativo stabilisce, in sintesi, che le nuove regole saranno applicabili anche per il 2014 e dispone la proroga del termine per il pagamento alla data del 10 febbraio 2015.

Per fare il punto della situazione occorre partire dal dm del 28 novembre 2014 che, in materia di Imu dovuta sui terreni agricoli, aveva disposto che: 1) sono soggetti al pagamento dell’Imu tutti i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi alti tudine pari o inferiore a 280 metri; 2) i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri sono esenti da Imu solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap; 3) sono totalmente esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.

Il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 introduce a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni elaborato dall’Istat ai sensi della legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani e disponendo che l’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu) si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.

In altri termini per il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli occorre consultare l’elenco Istat di cui alla legge n. 991-1952 ma, pur facendo riferimento alle nuove regole, deve essere considerato che per il solo anno 2014 vige una clausola di tutela che dispone l’esenzione da Imu per coloro che erano comunque esenti dall’imposta in base ai requisiti del dm del 28 novembre 2014 (per il solo anno 2014 occorre considerare sia la casella «Comune montano» che la colonna «altitudine» della tabella Istat in oggetto in quanto è possibile applicare entrambe le regole). 

Il calcolo dell'Imposta. Per i terreni agricoli soggetti all'Imu relativa al 2014, l'imposta va determinata nel seguente modo: si parte dal reddito dominicale, si rivaluta del 25% e al risultato si applica poi il coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Si applicherà, invece, il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso di queste qualifiche. Infine si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per mille.

La data del Pagamento. Infine il decreto in oggetto ha disposto che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

seguifb

Zedde

Una norma contenuta nella legge di stabilità sopprime quel particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Kamsin Gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico da quest’anno dovranno regolarmente pagare il cosiddetto «bollo auto», mentre fino al 31 dicembre 2014 godevano dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.

L’effetto è causato dall’art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva l’esenzione. I veicoli storici potranno da oggi considerarsi esenti dal pagamento del bollo solo quando compiranno il trentesimo anno dalla loro costruzione, visto che la legge di stabilità ha mantenuto in vita l’esenzione per i veicoli ultratrentennali.

La novità, quindi, è destinata a colpire tutti quei veicoli che attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ad esempio i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono soggetti, dal 1° gennaio 2015, al pagamento del tributo.

Secondo la relazione governativa alla legge di stabilità il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla modifica della norma in quanto "questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".

"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.

A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".

Seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati