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Indennità di Frequenza, l'Inps precisa i limiti per l'erogazione
In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Kamsin E' quanto ha chiarito l'Inps, con il messaggio 728/2015. L'indennità va corrisposta - precisa inoltre l'istituto - per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno; nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico, l'indennità va corrisposta per tutta la durata del corso.
Nel caso di pluriminorazione, l'indennità è incompatibile con quella speciale ai ciechi parziali, con quelle di comunicazione, di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
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Pensioni, Panizza: emendamento per la staffetta generazionale
Promuovere il ricambio generazionale nel settore pubblico e privato attraverso il ricorso al part-time. E’ questo l’obiettivo di un emendamento presentato al disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione (ddl 1577) dal senatore del Patt Franco Panizza. Kamsin ”Tutti gli enti pubblici potranno promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale". "Si tratta di una norma che era stata anticipata dal Ministro Madia la scorsa primavera ma che, inspiegabilmente, è stata stralciata dal testo del provvedimento presentato dall'esecutivo ed in discussione in Senato", ricorda Panizza.
"Il nostro obiettivo è quello di favorire la staffetta generazionale sia nel settore privato che in quello pubblico su base volontaria"; per farlo viene comunque salvaguardato il versamento della contribuzione piena: "ai fini della maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetterà comunque il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della presentazione della domanda di part-time" conclude Panizza. "Vedremo se la maggioranza accoglierà questa nostra proposta".
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(Promozione del ricambio generazionale nei settori pubblico e privato)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.
2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore senior»
Statali, nelle Pa restano solo i "vecchi"
L'età media dei dipendenti pubblici continua a salire per effetto del blocco del turnover e dall'inasprimento dei requisiti per andare in pensione.
Kamsin L'età media nel pubblico impiego sale sempre piu'. A discapito dei giovani. E' quanto emerge dal resoconto annuale della Ragioneria generale dello Stato. Solo nel 2013 l'età media «è aumentata di sette mesi, sfiorando ormai i 50 anni». I giovani appiano così sempre più come «mosche bianche», tanto che gli under 30 sono appena 108 mila, il 3,3% del totale. E se si porta l'asticella fino ai 34 anni la quota resta comunque inferiore al dieci per cento (8,6%).
La rappresentanza giovanile potrebbe essere ancora più bassa se non si considerasse l'apporto dato dalle force armate e da quelle di polizia (quasi sette under 30 su dieci sono loro). I numeri parlano chiaro e «l'invecchiamento» del pubblico impiego avanza. Basti pensare che nell'ultimo decennio l'età media è aumentata di quattro anni. Un innalzamento che non è privo di conseguenze, come fa notare la stessa Ragioneria nell'analisi dei dati, avvertendo: «il mantenimento prolungato» delle poIttiche di contenimento del turnover. scattate per la generalità dei comparti nel 2008, «finirà per porre in pochi anni un problema di sostenibilità dei servizi erogati». Il ricambio, uno a uno, con un neoassunto per ogni pensionato, potrà tornare solo nel 2019.
Intanto in diversi settori l'età media ha già superato la soglia dei 50 anni, dalla scuola all'università, dai ministeri alle Regioni e alle autonomie locali. Sotto i 40 anni resta un solo comparto, quelle delle forze armate. Nel dettaglio, l'età media degli insegnanti a tempo indeterminato sfiora i 52 così come quella dei medici; per i professori universitari l'età è di oltre 56 anni, mentre per i dirigenti ministeriali di prima fascia quasi 57. E si sale ancora nelle prefetture visto che per i prefetti l'età media è poco sotto i 60 anni.
I comparti più pesanti sono l'istruzione pubblica, il servizio sanitario nazionale e gli enti locali, ma nell'elenco non mancano anche gli altri settori, tra cui gli enti pubblici non economici (Inps, Inail, ordini professionali) e le agenzie (Entrate, Demanio e Dogane).
Intanto l'età per andare in pensione si allontana sempre più. È stato infatti già stabilito che a partire dal 2016 per uscire saranno necessari quattro mesi in più, quindi nella pubblica amministrazione significa che si passa a 66 anni e sette mesi (oggi 66 e tre mesi).
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Riforma Pensioni, alla Camera la proposta per gli sportivi professionisti
E' stata presentata alla Camera la proposta di legge per uniformare i criteri di accesso alla pensione per gli sportivi professionisti. Prevista anche l'applicazione dell'indennità di disoccupazione e degli assegni familiari.
Kamsin Recentemente, su iniziativa di alcuni deputati, è stata presentata una proposta di legge riguardante l'aspetto previdenziale ed assistenziale per gli sportivi professionisti. Si tratta della pdl 2689, prima firmataria l'onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd). Avendo presenti i provvedimenti legislativi precedenti, si può affermare che la grande maggioranza di questa categoria è rappresentata dai calciatori. E subito da precisare che il fondo previdenziale degli sportivi professionisti inizialmente gestito dall'Enpals (Ente per i Lavoratori dello Spettacolo) è stato in seguito trasferito all'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
Gli onorevoli presentatori della proposta di legge ammettono (che questo ci lascia un po' perplessi) che le loro conoscenze sul mondo degli atleti professionisti sono da sempre limitate a quanto viene riportato dalle televisioni e dai quotidiani circa "performance" che questi atleti ci regalano in occasioni di competizioni sportive nazionali ed internazionali. Dichiarano poi che in altri momenti apprendono notizie sulla vita di questi atleti attraverso le storie di "gossip" diffuse dai giornali, oppure li vedono, soprattutto quelli più famosi, negli spot pubblicitari.
Precisano però che un articolo apparso ancora nel marzo 2014 sul quotidiano "La Repubblica" ci rappresenta invece l'altra faccia di questo mondo; ci parla di migliaia di ragazzi, perché tali ancora possano essere definiti, che sono stati espulsi dal mondo dello sport, anche prima di aver compiuto i 30 anni e che si ritrovano dopo 10-15 anni di professionismo sportivo senza un'altra esperienza professionale. Solo una piccola parte di professionisti sportivi alla fine della carriera riesce a collocarsi nell'ambiente come allenatore, preparatore atletico o dirigente di una società sportiva. L'inizio dell'attività sportiva per un ragazzo comporta molto spesso un disinteresse rispetto allo studio. Da una ricerca effettuata qualche anno fa su un campione di circa 3.000 professionisti è emerso che quasi il 30% ha solo il diploma di scuola secondaria di primo grado, il 66% il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Va sottolineato che quasi il 70% degli sportivi professionisti, durante la loro attività agonistica, arriva a percepire un reddito di 50mila euro annui. Ed è da tener presente che gli importi di pensione erogati, anche a professionisti cosiddetti "top player" non superano l'importo di 1.800 euro lordi per tredici mensilità.
Appare quindi evidente, scrivono i presentatori della proposta di legge, che a parte quei professionisti famosi, che riescono ad accumulare consistenti patrimoni durante la loro carriera o a ricollocarsi proficuamente nell'ambiente sportivo, il resto di questi ragazzi, migliaia di casi, ha estreme difficoltà ed accade sempre più frequente che si ritrovino in situazioni di emarginazione estrema, passando dagli stadi alla strada: "30.000 calciatori in fila per un lavoro", titolava Repubblica. Con questa proposta di legge, dunque, i nostri deputati intendono intervenire sia sull'aspetto previdenziale, sia sull'assistenza per questa particolare categoria di lavoratori, troppo spesso abbandonata a se stessa dopo l'attività di sportivo professionista.
I Contenuti. La proposta di legge intende quindi intervenire sia sull'aspetto previdenziale, sia sull'assistenza per questa particolare categoria di lavoratori. In particolare si uniformano i requisiti di accesso alla pensione per gli sportivi professionisti superando il limite dell'iscrizione al Fondo ante o post 31 dicembre 1995, nonché estendendo il criterio per calcolo misto-contributivo della pensione, già in vigore da tempo per le categorie speciali del settore spettacolo.
Attualmente, infatti, gli iscritti ante 1995 possono conseguire la pensione al raggiungimento di 53 anni (49 anni le donne) ai sensi del Dpr 157/2013; gli iscritti dopo tale data, cioè nel sistema contributivo, devono raggiungere il 57° anno di età, anche se gli è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica, fino ad un massimo di 5 anni. In pratica, l’età pensionabile può essere anticipata a 52 anni se ci sono almeno 20 anni di contributi. Un doppio binario che gli onorevoli si propongono di eliminare e di portare al 53° anno di età anagrafica per gli uomini e al 49° anno di età anagrafica per le donne. Tale requisito verrebbe poi innalzato per le donne a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La proposta, inoltre, intende estendere a questa categoria l'accesso all'indennità di disoccupazione (l'Aspi), e l'accesso agli assegni familiari per gli sportivi professionisti.
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a cura di Sergio Campana
Pensioni, stasera "Il buco delle pensioni" su Rai Tre
Nella puntata odierna di Presadiretta, in onda su Rai3 dal titolo Il buco delle pensioni di Christina De Ritis, un'inchiesta che racconta tutta la verità sullo stato di salute del nostro sistema pensionistico. C'è un buco nei conti dell'Inps tale da giustificare un allarme sulle pensioni delle future generazioni? E possibile che lo Stato sia diventato un evasore di contributi previdenziali? Un viaggio nell'universo contraddittorio delle pensioni. Dalle conseguenze della Riforma Fornero alla cattiva gestione dell'immenso patrimonio immobiliare dell'Inps.
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Esodati, rientri nella sesta salvaguardia? Controllalo con PensioniOggi.it
L'intervento proposto con la legge 147/2014 allunga di un anno i vari profili di tutela aperti spostando il paletto della decorrenza, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016.
Kamsin Con la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 Ottobre della legge 147/2014 del 10 Ottobre 2014 si è completato il quadro relativo alla cd. sesta salvaguardia, provvedimento che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro entro la fine del 2011 di mantenere, in via eccezionale, le regole di pensionamento all'epoca vigenti.
Per aiutare i lettori a districarsi in questo continuo divenire di norme, pensionioggi.it ha aggiornato il nuovo programma per verificare la possibilità di entrare nella sesta salvaguardia con l'individuazione della corretta data di decorrenza della rendita previdenziale e dei vari paletti imposti dalla nuova normativa. Si ricorda, infatti, che la decorrenza della pensione, non potrà essere comunque anteriore al 6 Novembre 2014, data di entrata in vigore della legge 147/2014.
Come noto gli interessati hanno avuto tempo sino al 5 gennaio 2015 per presentare le istanze di accesso ai benefici all'inps o alla DTL a seconda del profilo di tutela. Nei prossimi giorni l'inps inizierà a stilare la graduatoria e, quindi, a certificare la possibilità di fruire della salvaguardia. Vai al programma: Controlla se sei salvaguardato
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Riforma Pensioni, Sacconi: ora si metta mano al capitolo previdenza
Favorevole ad un intervento sulla Riforma Fornero Maurizio Sacconi (Ncd) che chiede un lavoro «serio e veloce senza imbarcarci in complessivi ridisegni ideologici» delle prestazioni.
Kamsin Si metta mano rapidamente al capitolo pensioni. E' quanto è tornato a ribadire ieri Maurizio Sacconi, capogruppo Ncd in Senato, a margine della conclusione della partita sull'elezione del Presidente della Repubblica. E' necessario focalizzare l'attenzione del Governo ai problemi concreti dei cittadini perchè ci troviamo di fronte ad un serio «problema sociale».
La priorità - secondo l'ex ministro del Lavoro - è quella "di introdurre uno strumento flessibile che consenta a chi è vicino alla pensione e ha perso o rischia di perdere il lavoro di andare in pensione".
Sullo strumento da adottare, però, non ci sono certezze. "Il Governo nei giorni scorsi ha indicato che sono allo studio diverse ipotesi. A noi va bene che si approfondisca ma ormai siamo fuori tempo massimo: serve ora un lavoro serio e veloce senza imbarcarci in complessivi ridisegni ideologici" ha detto Sacconi. Di sicuro un sistema che «aiuti queste persone a raggiungere i requisiti bisognerà sicuramente produrlo». Tra le soluzioni all'esame del governo, Sacconi conferma che c'è soprattutto quella del prestito previdenziale e della staffetta generazionale: sono misure che hanno un costo minore rispetto agli altri interventi proposti in Parlamento (quota 100 e pensionamento flessibili, ndr) e sono le uniche sulle quali è stato dato mandato all'Inps per studiarne i costi-benefici". Quanto ai tempi, l'intervento sulla Fornero arriverà solo dopo l'approvazione dei decreti di attuazione del Jobs Act, che restano «la prima scadenza in assoluto, aveva indicato la settimana scorsa il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.
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Province, prepensionamenti e mobilità assorbiranno 20mila esuberi
Pubblicata la Circolare della Funzione Pubblica per gestire il personale in esubero negli enti locali riformati dalla legge Delrio la scorsa primavera.
Kamsin Palazzo Vidoni conferma il programma per gestire il personale in esubero nelle province. Secondo quanto contenuto nella Circolare della Funzione Pubblica 1/2015, pubblicata ieri dal Ministro Madia, la prima tappa sarà il 1° marzo: entro tale data gli enti provinciali dovranno attuare il taglio delle dotazioni organiche, rispettivamente del 30 e 50% calcolato sulla spesa e non sul numero dei dipendenti, per poi arrivare entro la fine di marzo all'individuazione nominativa del personale in soprannumero.
Il Collocamento a riposo. Le amministrazioni a questo punto dovranno, prima di avviare la mobilità, verificare se il personale ha i requisiti per essere collocato in prepensionamento secondo la normativa vigente (articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012), cioè se matura la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 31 Dicembre 2016.
Percorsi specifici di mobilità. Resterà comunque sottratto alla mobilità, in quanto interessato a percorsi diversi, il personale che svolge i compiti di polizia provinciale e quello che svolge le funzioni presso i centri per l'impiego. Riguardo al primo la Circolare precisa che "saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria. Per quanto riguarda gli impiegati nei centri per l'impiego "il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del riordino delle funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro".
La mobilità. Il personale non destinatario di una di queste soluzioni sarà indirizzato a seconda dei casi alle Regioni o alle Pa centrali (uffici giudiziari in primis). Per quanto riguarda l'ingresso nelle regioni la circolare prospetta una doppia ipotesi: in passato, infatti, alcune Regioni avevano delegato alle Province una serie di funzioni accompagnate dalle risorse finanziarie per il personale chiamato a svolgerle, e in questi casi con la riforma occorrerà fare marcia indietro. Quando invece non c'è questa premessa, scattano i meccanismi scritti nella legge di stabilità (commi 421-424), e il trasferimento del personale in Regione sarà effettuato «a valere sulle risorse destinate alle assunzioni», cioè assorbendo gli spazi di turn over aperti dalle uscite dell'anno precedente. In pratica tutto il turn over sarà vincolato all'assunzione dei lavoratori delle Province.
La seconda destinazione è rappresentata dalla Pubblica amministrazione centrale, a partire dagli uffici giudiziari di cui il Governo conferma il ruolo centrale nella riorganizzazione del personale ex provinciale. Sul punto, la circolare interviene sul bando di mobilità volontaria per 1.031 posti vacanti adottato dal ministero della Giustizia il 25 novembre scorso, e specifica che la mossa serve «a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale», in assenza di domande da parte di questi dipendenti, «a processi di mobilità di altro personale».
I Contratti di solidarietà. Se alla fine di questo processo dovessero rimanere dei lavoratori in esubero il Ministero punta al ricorso dei «contratti di solidarietà», cioè all'attivazione di contratto a tempo parziale al fine di ripartire tra tutto il personale rimasto in servizio nell'ente di area vasta, senza più distinzione tra personale adibito alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in soprannumero. In via residuale si passa al collocamento in disponibilità: due anni all'80% dello stipendio e poi risoluzione del rapporto di lavoro.
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Pensioni, l'indennizzo ai negozianti è compatibile con la salvaguardia
L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso a chi, al momento della domanda, è titolare di una pensione di vecchiaia in base a qualunque norma e da qualsiasi fondo erogata e anche quando il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la domanda.
Kamsin L'Inps ha precisato con il messaggio 604/2015 che l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato. La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.
Inoltre, se al momento della domanda di indennizzo il richiedente risulta beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti il Dl 201/2011, l'indennizzo può essere concesso solo fino alla prima decorrenza teorica determinata dalla salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra. Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo
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Riforma Pensioni, Odg del M5S per quota 96 della scuola e revocati
I Senatori del Movimento 5 Stelle depositano un Odg per tutelare i Quota 96 e chi ha subito la revoca dei trattenimenti in servizio. "Continuiamo a sfidare il Governo su questi temi ai quali non ha dato mai una risposta esauriente".
Kamsin E' stato depositato la settimana scorsa in Senato un Ordine del Giorno promosso dai capigruppo del M5S con il quale si chiede al Governo la soluzione della vicenda dei revocati e dei quota96 della scuola. L'Odg arriva in occasione dell'esame - in commissione affari costituzionali a Palazzo Madama - del ddl 1577, in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ne ha dato notizia ieri l'ufficio stampa del movimento 5 stelle.
"I revocati - ricorda la nota del M5S - sono quei dipendenti della P.A., tra cui molti insegnanti, ai quali è stata tolta la proroga di permanenza in servizio di due anni oltre l’età pensionabile con effetto retroattivo con un pregiudizio economico sulle proprie carriere. Dal 1° novembre gli insegnanti si sono visti comunicare il pensionamento d’ufficio: questo fatto ha ovviamente creato molti problemi alla vita delle persone che si sono ritrovate con un anno da riprogrammare sia dal punto di vista economico che organizzativo". Torna anche in ballo la vicenda dei quota 96 della scuola, un problema ancora aperto. Il M5S chiede con il medesimo Odg che l'esecutivo offra "una soluzione alla vicenda degli insegnanti che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012".
Sulla vicenda potrebbero esserci delle novità a fine Febbraio con l'approvazione della Riforma della Scuola: il ministro Giannini ha indicato l'intenzione di collocare questo personale nell'organico funzionale.
Il testo dell'ODG - Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);
premesso che:
il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;
considerato che:
il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;
in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;
il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;
con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;
fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;
è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrirnoniale;
impegna il Governo:
a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».
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