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L'esecutivo potrebbe presentare in Senato un emendamento per consentire al personale delle Province in soprannumero di accedere alla pensione con le vecchie regole sino al 2018.

Kamsin Saranno esaminati dall'aula di Palazzo Madama gli ulteriori emendamenti che il Governo presenterà alla legge di stabilità. Il provvedimento è infatti arrivato al Senato dopo il prima via libera di Montecitorio di ieri. L'aula di Palazzo Madama dovrà sciogliere ancora diversi nodi ad iniziare da Irap, regime dei minimi dei professionisti, introduzione della local tax ed ulteriori provvedimenti sulle pensioni.

Proprio su questo fronte all'ordine del giorno c'è una modifica della tassa di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto a fini previdenziali. L’aliquota dovrebbe scendere al 14% (nel ddl il Governo la ha alzata dall’11% al 17%). Discorso aperto anche per i fondi complementari. La tassazione è stata portata dall’ 11,5% al 20%, l’ipotesi alla quale si lavora è abbassare il prelievo al 17%.

C’è poi il discorso degli investimenti delle Casse di previdenza privata. Anche per loro il governo, con la manovra, ha innalzato la tassazione sugli investimenti dal 20% al 26%. Nel passaggio del testo al Senato si potrebbe tornare indietro, con la tassa sugli investimenti delle Casse che tornerebbe al 20%.

Tra le novità che dovrebbero sbarcare in Senato, secondo quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi, c'è anche una norma che consentirebbe il prepensionamento dei dipendenti delle province in esubero. La Riforma Delrio ha infatti messo in soprannumero il 50% del personale nelle province normali e il 30% di quello impiegato nelle province che si stanno trasformando in Città Metropolitane.

Ebbene, per consentire lo svuotamento dei vecchi enti di area vasta (previsto dalla legge 56/2014), circa 28mila persone secondo i calcoli parlamentari, il Governo dovrebbe presentare una proposta per consentire sino al 31 Dicembre 2018 il prepensionamento del personale in soprannumero; con la proposta, quindi, i lavoratori in parola potranno uscire, in via eccezionale, con le regole vigenti prima dell'introduzione della legge Fornero del 2011. Saranno gli enti a comunicare, entro 90 giorni, i beneficiari della misura con i termini e le modalità della risoluzione unilaterale del rapporto.

Gli altri lavoratori in soprannumero saranno presi in carico dagli altri enti, Regioni e Comuni in primis ma anche uffici giudiziari ed altre amministrazioni dello Stato tra cui agenzie, università ed enti pubblici non economici. A tal fine l'emendamento governativo fissa al 31 Marzo del prossimo anno la data entro cui deve essere individuato il personale non prepensionabile da mantenere quello, invece, da inserire in appositi piani di mobilità.

Zedde

La Camera approva un Odg con cui impegna il Governo a risolvere con il provvedimento legislativo disponibile la vicenda dei lavoratori che si riconoscono nel movimento Quota 96 della scuola.

Kamsin Il Governo dovrà trasmettere al Parlamento una relazione contenente la verifica del numero complessivo effettivo dei quota 96 della scuola e "adottare, con il primo provvedimento di natura legislativa possibile, una norma per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". E' quanto prevede l'ordine del Giorno 9/2679-bis-A/28 (a firma dei Deputati Pannarale, Airaudo, Placido) approvato dalla Camera nel corso della votazione della legge di Stabilità avvenuta oggi.

L'odg, promosso dai deputati di Sel, ricorda peraltro che, secondo fonti sindacali recenti, il numero dei potenziali aventi diritto alla deroga si sarebbe ridotto a 3mila unità, contro le 4mila stimate dall'Inps nell'Ottobre 2013. Per tale ragione i firmatari chiedono al Governo l'esatta stima degli aventi diritto.

La vicenda dei quota 96 della scuola è nota da tempo e riguarda la possibilità di concedere ai lavoratori del comparto che hanno maturato un diritto a pensione tra il 1° gennaio 2012 e il termine dell'anno scolastico 2011/2012 la possibilità di accedere alla pensione in deroga alla normativa vigente. La Riforma del 2011, infatti, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica.

Nella giornata il Governo ha accolto anche altri diversi odg in materia pensionistica sui quali non si svolte le votazioni dell'aula. A partire dalla proroga dell'opzione donna oltre gli attuali vincoli di scadenza (odg Nicchi e Marroco), l'armonizzazione dei requisiti di accesso per i ferrovieri (odg Placido e Cominardi), la revisione degli oneri di ricongiunzione (odg Gigli), sino alla richiesta di definire in maniera esauriente e conclusiva la problematica dei cosiddetti lavoratori esodati, ivi inclusi anche i soggetti in mobilità, i cassintegrati ed i contributori volontari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (odg Marcolin).

L'accoglimento degli odg, ovviamente, non è risolutivo delle tante questioni sollevate ma testimonia come il Parlamento sia particolarmente sensibile su questi temi.

Zedde

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo del disegno di legge di stabilità 2015. Via libera allo stop delle penalizzazioni per i lavoratori precoci. Il testo ora passa al Senato.

Kamsin L'Aula di Montecitorio ha approvato la Legge di Stabilita' del governo. I voti favorevoli sono 324, i contrari 108. La legge di Stabilita' passa ora all'esame del Senato.

Come anticipato da pensionioggi.it passano le norme che prevedono lo stop alla penalizzazione per i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Qui i dettagli della misura. Inoltre viene stabilito che i trattamenti pensionistici, inclusi quelli in essere, non possono eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica. Altra novità: chi riceve due assegni pensionistici dall'Inps, uno il 1˚ del mese e l'altro il 16, riceverà i pagamenti in un'unica soluzione il giorno 10. La norma interessa solo 800mila anziani che sono titolari di due o più pensioni. Altre norme riguardano i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Non ci sono novità, invece, per i quota 96 della scuola, gli esodati e i ferrovieri.

Si ricorda, tuttavia, che la partita sul fronte previdenziale è tutt'altro che chiusa: il Governo ha infatti anticipato che inserirà ulteriori modifiche a Palazzo Madama. In prima linea c'è la possibilità di una modifica della tassa di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto a fini previdenziali. L’aliquota dovrebbe scendere al 14% (nel ddl il Governo la ha alzata dall’11% al 17%). Discorso aperto anche per i fondi complementari. La tassazione è stata portata dall’ 11,5% al 20%, l’ipotesi alla quale si lavora è abbassare il prelievo al 17%.

C’è poi il discorso degli investimenti delle Casse di previdenza privata. Anche per loro il governo, con lamanovra, ha innalzato la tassazione sugli investimenti dal 20% al 26%. Nel passaggio del testo al Senato le lancette potrebbero essere riportate indietro, con la tassa sugli investimenti delle Casse che tornerebbe al 20%.

Zedde

Un emendamento al ddl di stabilità presentato dagli Onorevoli Gnecchi e Damiano consentirà ai lavoratori precoci di accedere alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione sino al 2017.

Kamsin "Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017". E' quanto prevede l'emendamento al ddl di stabilità che ha ricevuto il primo via libera dalla Commissione Bilancio di Montecitorio lo scorso Giovedì e che, salvo improbabili ripensamenti dell'ultima ora, sarà tradotto in legge entro fine anno.

La misura, precisa l'emendamento, avrà effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015. Vediamo dunque di tradurre in parole chiare cosa cambierà, se tutto filerà liscio in Parlamento, dal prossimo anno.

Innanzitutto bisogna delimitare il campo di applicazione della misura. Essa riguarda i lavoratori che escono con la pensione anticipata, cioè con 42 anni e mezzo di contributi (un anno in meno per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di dipendenti sia di autonomi. La pensione anticipata è, del resto, per sua natura svincolata dall'età anagrafica (si può accedere anche a 58 anni di età purchè si siano raggiunti per l'appunto i 42 anni e mezzo di contributi) ma per disincentivare l'ingresso alla pensione la legge Fornero del 2011 ha previsto un meccanismo secondo il quale in assenza di almeno 62 anni di età l'assegno viene decurtato.

Di quanto? Il taglio è pari all'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e così via. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni e limitare l'esborso dello stato.

Queste sono le regole base. Non condivisibili per molti ma, almeno, chiare. Il legislatore tuttavia le ha subito modificate, complicandole notevolmente (con l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012), prevedendo che il sistema di penalizzazioni sopra esposto non trova applicazione, sino al 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa).

Tradotto in parole povere significa che sono graziati dalla penalizzazione solo gli "stacanovisti", quei soggetti che hanno lavorato ininterrottamente per 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne) senza mai aver perso o lasciato il posto di lavoro se non per malattia, maternità obbligatoria, servizio militare e congedi o permessi per l'assistenza di disabili. Periodi diversi da quelli predetti, se fruiti, vanno recuperati e sostituiti con periodi lavorativi. Ma questa "grazia" comunque termina il 31 Dicembre 2017.

Cosa cambia dunque con il ddl di stabilità? Che viene esteso questo beneficio a tutti i lavoratori. Dunque anche coloro che hanno periodi di contribuzione diversa da quella effettiva da lavoro potranno, dal 1° gennaio 2015, evitare la penalizzazione. Piu' semplicemente chiunque raggiungerà i 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo per le lavoratrici) non avrà applicata la decurtazione. Ma resta, almeno per ora, il termine del 31 Dicembre 2017 con la speranza che, uscito il paese dalla crisi, un nuovo intervento elimini o sposti in avanti questo limite temporale.

La tabella sottostante mostra i cambiamenti se la modifica passerà definitivamente in Parlamento.

Restano da comprendere gli effetti di questa misura sugli assegni già decurtati prima dell'introduzione della novella. L'emendamento precisa infatti che la novità ha effetto dagli assegni con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Quanto perso dai lavoratori con assegni già decurtati non potrà essere, dunque, recuperato ma, probabilmente, l'introduzione della misura consentirà anche agli assegni decurtati di essere ricalcolati e depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015. Sul punto si dovranno attendere le istruzioni attuative dell'Inps.

Zedde

Disponibile su pensionioggi.it il testo ufficiale del disegno di legge delega sul Jobs Act che riforma il mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali.

Kamsin Pubblichiamo di seguito il testo del disegno di legge delega in materia di Riforma del Mercato del Lavoro (il cd. Jobs Act) approvato lo scorso 25 Novembre 2014 dalla Camera dei Deputati. Il testo sarà approvato in via definitiva la prossima settimana dal Senato della Repubblica senza modifiche.

Il provvedimento attribuisce al Governo la facoltà di esercitare cinque deleghe in materia di diritto del lavoro, riforma degli ammortizzatori sociale e promozione delle conciliazione vita-lavoro.

Tra le principali novità il testo fornisce una cornice all'esecutivo che consentirà di abolire il reintegro nei casi di licenziamento per motivi economici od organizzativi e limiti certi per i casi disciplinari, con conferma della tutela reale solo per casi nulli e discriminatori. Si riapre poi il cantiere degli ammortizzari sociali per estendere le protezioni in caso di perdita del posto di lavoro ai contratti a progetto, fino al loro esaurimento, e si sostengono le politiche attive con la costituzione di un'agenzia nazionale per l'occupazione.

Il testo del disegno di legge sul Jobs Act

Zedde

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