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Il congelamento delle pensioni arriva anche in Francia. Il nuovo premier  Manuel Valls ha infatti indicato i dettagli di un piano di contenimento della spesa pubblica pari a 50 miliardi di euro. Tra le misure c'è il congelamento di un anno delle pensioni i cui trattamenti non saranno più adeguati all'andamento dell'inflazione per conseguire un risparmio di circa 1 miliardo di euro.

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Fino al 2015 verranno anche congelate diverse prestazioni sociali come quelle a sostegno della cassa indennità di invalidità. Il taglio colpirà anche l'adeguamento all'andamento dell'inflazione delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Il primo ministro francese ha dichiarato che si è ispirato proprio al modello italiano per conseguire il risanamento della spesa pubblica.

Il ministro Poletti annuncia la volontà del Governo di introdurre un assegno a carico dello Stato per coprire il periodo mancante al pensionamento di lavoratori esodati e licenziati.

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Sul capitolo delle pensioni già la prossima settimana inizierà un confronto tra il Ministero del Lavoro, Economia, INPS e il Parlamento. Secondo quanto annunciato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è necessario un confronto per una flessibilizzazione del pensionamento per chi perde il posto di lavoro.

L'idea del ministro è relativamente semplice: il lavoratore riceverà un assegno dallo stato fino a quando non ha maturato i requisiti per il pensionamento; nel frattempo l'azienda continuerà a versare i contributi; una volta ottenuta la pensione poi il lavoratore restituirà nel tempo parte di quanto ha ricevuto con una decurtazione sull' assegno pensionistico nell'ordine di circa il 5-10%.

L'idea già formulata dall'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini consentirebbe agli esodati e ai licenziati di età avanzata di collocarsi a riposo con un anticipo di circa 3 4 anni rispetto alle attuali regole di pensionamento. Potrebbe essere questa una modalità secondo Poletti per dare finalmente una risposta a tutti gli esodati, capitolo sul quale il governo ha intenzione di elaborare e di presentare al Parlamento una risposta a carattere strutturale e non più legata a provvedimenti una tantum. 

Per aumentare il livello di occupazione ministro pensa anche ad una diminuzione del costo dei contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli precari. "Oggi, ha detto il ministro, un contratto a termine costa l' 1,4 per cento in più di uno a tempo indeterminato. Se non arriviamo al 10% non è significativo; se arriviamo al 12% è ancora meglio". Poletti annuncia anche una drastica riduzione delle tipologie di contratto e il tempo indeterminato con tutele crescenti.

Torna in vita anche se con una diversa formulazione, il passaggio della legge 92/2012 che prevedeva una quota delle stabilizzazioni per gli apprendisti.

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Sbarcherà martedì prossimo alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto Poletti (dl 34/2014). Con le ultime modifiche licenziate in Commissione Lavoro viene lasciata sostanzialmente intatta la struttura generale del testo ma sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine del contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato resta confermato il venir meno dell'obbligo di indicazione della causale cioè della ragione per cui si stipula l'accordo per un periodo limitato di tempo mentre subisce una sforbiciata la possibilità delle proroghe. Che scendono, all'indomani dell' intesa delle forze politiche della maggioranza, da 8 a 5 fermo restando il vincolo massimo della durata di 36 mesi.

Tra gli emendamenti approvati Commissione c'è anche la precisazione che il tetto del 20 per cento di rapporti a termine dovrà essere determinato sul numero degli occupati a tempo indeterminato dell'impresa in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. 

Sull'apprendistato poi dovrebbe vedere la luce di nuovo, per le imprese che hanno più di 30 dipendenti che vogliono dotarsi di nuovi apprendisti, dell'obbligo di regolarizzare una quota pari almeno al 20 per cento di quelli già in organico. L'orientamento ha scontentato il nuovo centrodestra secondo cui la norma impone una logica non di impresa che penalizza i giovani e fornisce un disincentivo grave per le aziende che finiranno per non assumerli.

Relativamente alla formazione pubblica obbligatoria gli emendamenti della Commissione Lavoro hanno previsto che dovrà essere offerta dalle regioni oppure il datore di lavoro non avrà più alcun dovere. L'emendamento del Pd prescrive infatti che "qualora l'amministrazione non provveda ad informare l'impresa, entro 45 giorni dalla comunicazione di cessazione del rapporto, le modalità per fruire dell'offerta formativa pubblica, l'azienda non sarà tenuta ad integrare la trasmissione di competenze di tipo professionale ed i mestieri con quella finalizzata all'acquisizione di abilità di base trasversale".

Ora gli emendamenti passeranno all'esame dell'Assemblea.

Per i 30.050 iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016.

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Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la riforma della previdenza dei Ragionieri, adottata, dopo molteplici vicissitudini, in ottemperanza alla prescrizione dell'art.  24.24 del D. L. 201/11 (la cosiddetta Riforma Fornero).  Si tratta di una riforma molto significativa che prevede (come peraltro già avvenuto sin dallo scorso anno per le riforme adottate dalla maggior parte delle altre Casse professionali) un aumento delle aliquote contributive e l’introduzione di un regime pensionistico piu' severo rispetto al passato.

Per gli iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità sostituita dalla pensione anticipata a 63 anni e 35 di contributi. Vediamo nel dettaglio le novità a partire da quest'anno.

Pensione di vecchiaia -  A partire dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia si consegue infatti, a regime, a 68 anni, con anzianità assicurativa minima di 40 anni. Peraltro, al fine di “mitigare” l'impatto della norma e dare una tutela alle aspettative pensionistiche degli iscritti, in via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di requisiti piu' bassi: la gradualità è riconosciuta per i nati fino al 1947 (65 anni), nel biennio 1948-1949 (66 anni) e nel biennio 1950-1951 (67 anni). Graduale anche il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per chi è nato prima del 1963.

Pensione di anzianità - È stata poi eliminata la pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2014 non è più possibile mettersi "a riposo" con 58 anni di età e 37 anni di contributi. Si può però chiedere la pensione di anzianità anticipata, con 63 anni di età e 20 anni di contributi, penalizzante rispetto all'anzianità perché calcolata solo con il solo metodo contributivo.

La liquidazione - Nel rispetto del principio del pro rata di cui all'art. 3.12 della legge 335/95, mentre per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2004 il calcolo dell'assegno avrà come base di riferimento solo i contributi versati, per gli iscritti ante 2004 (data di entrata in vigore del passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo) resta in vigore il regime misto, in virtù del quale le annualità assicurative maturate dagli iscritti sino al 2003 vedranno la liquidazione di una quota di pensione calcolata col previgente sistema di calcolo retributivo.

La riforma prevede inoltre l’innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo (quello che dà diritto alla pensione): l'aliquota minima passa dal 2014, all'11% e poi aumenta di un punto percentuale ogni anno sino a raggiungere il 15% nel 2018. Anche l'aliquota massima aumenterà con la medesima progressione annuale sino a raggiungere – sempre nel 2018 – il 25%.

Va anche ricordato che la Cassa ragionieri è l'unico ente di previdenza dei professionisti a non aver rispettato i termini richiesti dalla legge Fornero (Dl 201/2011), e cioè garantire la stabilità a 50 anni entro il 30 settembre 2012. L'aver mancato questo appuntamento ha comportato l'applicazione delle penalità previste dalla stessa legge, cioè l'applicazione di un contributo di solidarietà dell'1% su tutte le pensioni in essere e l'apertura della procedura di commissariamento in caso di mancato intervento.

Ora che l'intervento c'è stato il contributo di solidarietà - per il triennio 2014-2016 - resta per le pensioni con decorrenza anteriore al 2013 ed è collegato all'importo annuo della pensione minima erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Un taglio viene anche fatto alla rivalutazione, che non sarà più pari al 100% dell'inflazione, ma sarà minore, la riduzione anche in questo caso viene fatta per scaglioni di reddito ed esclude le fasce più deboli.

Infine, un elemento assai rilevante è dato dall’introduzione di una “riduzione di equilibrio” prevista in relazione alla quota di pensione retributiva spettante a chi possa far valere anzianità assicurative anteriori al 2004. Si tratta di una misura che cerca di contenere la differenza di trattamento tra vecchi iscritti, che hanno buona parte dell'assegno calcolato con il sistema di calcolo retributivo, e i nuovi iscritti, un meccanismo secondo cui il 25% della differenza tra pensione reale e quanto virtualmente sarebbe spettato applicando solo il sistema contributivo viene trattenuto dalla Cassa. La cifra però non può essere superiore al 20% della parte di pensione calcolata con metodo retributivo.

Con la dichiarazione di incostituzionalità del Dlgs 23/2011 tornano ad essere validi i contratti in origine stipulati tra conduttore e locatore e non registrati.

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Con il decreto legislativo 23 del 2011 era stata introdotta una disciplina che puniva il locatore che non avesse registrato il contratto di locazione: la norma prevedeva che il conduttore, decorsi inutilmente trenta giorni successivi alla stipula di un contratto di locazione, poteva denunciare l'omessa registrazione conseguendo il vantaggio di ottenere per una durata quadriennale il pagamento di un canone annuo quantificato in misura pari a tre volte la rendita catastale, oltre all' adeguamento ISTAT.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 50/2014 che ha abrogato le norme del decreto legislativo 23/2011 viene pertanto meno la possibilità per i conduttori di punire i locatori che non abbiano provveduto a registrare in tutto o in parte il contratto di locazione. La decisione tuttavia crea situazioni molto intricate che dovranno essere al più presto regolate attraverso un nuovo intervento legislativo.

I rischi fatti per il conduttore sono molteplici. Prima di tutto c'è il fatto che la decisione della Corte Costituzionale retroagisce al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23/2011; ciò comporta che il conduttore potrà vedersi costretto a pagare tutte le somme che prima aveva risparmiato rispetto a quanto era stato contrattualmente pattuito con il locatore.

Secondo Bruno Carli del CAF ACLI la posizione dell inquilino diviene infatti particolarmente precaria e rimessa alla volontà del locatore. Se infatti tra le parti c'è un contratto scritto non registrato l'inquilino potrà essere chiamato a pagare la differenza tra quanto pagato con la norma del decreto legislativo 23/2011 e quanto era originariamente dovuto al locatore. Altrimenti l'interessato rischia una intimazione di sfratto per morosità o la risoluzione del contratto. 

Ancora più complicato invece il procedimento laddove sia stata avviata un'azione in giudizio da parte del proprietario.

Ma in molti casi potrebbe già essere in corso una causa tra le parti. Il proprietario infatti, a fronte dell'autoriduzione del canone da parte del conduttore potrebbe aver chiesto il rilascio dell'immobile in via giudiziale, salvo poi vedersi arrestata la propria azione in quanto la riduzione del canone effettuata dall'inquilino era apparsa legittima alla luce proprio della norma cassata dalla Consulta. Ora invece con la pronuncia della Corte Costituzionale il proprietario può ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento a parte la possibilità di concedere un termine all'inquilino per sanare la sopravvenuta morosità delle somme non riscosse.

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