L'Inps precisa che i 6.500 lavoratori salvaguardati ai sensi del Dl 102/2013 avranno la liquidazione della pensione dal 1° Settembre 2013 .

L'Inps, con il messaggio n. 522/2014, ha fornito precisazioni sugli esodati di cui al D.L. n.102/2013. Il Dl 102/2013, lo si ricorda, ha esteso la possibilità di mantenere le vecchie regole pensionistiche, tra l'altro, ad ulteriori 6.500 soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato per effetto di licenziamento tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, pur se hanno svolto un'attività lavorativa non a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro e con decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

Ora nel messaggio 522 l'ente previdenziale afferma che, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013) per i lavoratori licenziati la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni della quarta salvaguardia, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013 (31 agosto 2013). In pratica dunque i soggetti in questione avranno in pagamento il primo assegno dal 1° Settembre 2013.

Sono nato il 12/06/1954 e con il riscatto della laurea ho lavorato in strutture pubbliche senza soluzione di continuità dal 1973 a tutto il 2009, dall'1/1/2010 sono a contribuzione volontaria regolarmente autorizzata dall'inpdap, avevo calcolato allora che per arrivare a 40 anni di contribuzione il TFR mi sarebbe bastato, ovvero pagamento dell'ultima rata trimestrale di quasi 8000 euro nel settembre 2014. Come sono messo adesso? Agli sportelli inps non sanno rispondere, qualcuno che ci capiva di più ,dopo un calcolo con la matita, in 5 minuti mi ha detto che non rientro nel terzo contingente per 21 giorni.  Nicola

L'articolo 1, comma 231 lettera b) della legge 228/2012 e il Dm 22 Aprile 2013 ammettono alla salvaguardia i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011, qualsiasi  attivita', non  riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare la decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6.1.2015

Pertanto per rispettare la deadline del 6.1.2015 il lettore dovrà perfezionare i 40 anni di contributi entro il 5 Novembre 2013. Dai dati forniti non sembra che tale paletto possa essere rispettato. 


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Sono un lavoratore in mobilità dal 20/07/2011 e fino al 19/07/2014, ho già ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps a febbraio 2013 in quanto rientravo tra i lavoratori in mobilità del primo decreto del giugno 2012. Maturo i 40 anni di contributi alla fine di febbraio 2014, volevo sapere se anch'io devo inoltrare l'istanza di salvaguardia scadente il 25 settembre. Raffaele 

Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto la ricezione della lettera comporta che la posizione del lettore è stata già assorbita nelle 65mila unità salvaguardate ai sensi del Dm del 1° Giugno 2012. Ciò significa che non è necessario la presentazione di una nuova istanza.

Autorizzato a V.V. 01/2006 Dal 02/2007 al 05/2009 come dipendente (licenziato 05/2009 x riduzione di personale in Società - 15 dipendenti ) dal 05/2009 al 05/2010 figurativo dal 06/2010 effettuato regolarmente i V.V. (Effettuato Prestazione Occasionali dopo il 4/12/2011 ma con un massimo di Euro 5.000 lordi annuali ) Al 06/2013 ho 36,5 anni di contribuzione, posso essere fra i salvaguardati Legge Fornero ??? Questo anche alla luce del messaggio Inps 12577agosto 2013.Mirco 

Se il lettore matura la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6.1.2015 la risposta si ritiene sia positiva. Tra le altre condizioni infatti il messaggio inps numero 12577 del 2 Agosto 2013 ha previsto - con riguardo ai prosecutori volontari - che possono essere ammessi alla salvaguardia anche coloro che sono stati rioccupati in qualsiasi attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai versamenti volontari purchè i redditi conseguiti per il periodo successivo al 4.12.2011 non superino i 7500 euro lordi annui. I redditi conseguiti dal lettore, in quanto inferiori alla predetta soglia, non comportano pertanto l'esclusione dalla salvaguardia. 

Buonasera e grazie anticipatamente per il tempo concessomi. sono un esodato del settore credito. dimesso il 20.12.2008 inizio fondo esuberi dal 1.1.2009 sino al 31.12.13 originariamente la finestra di udcita era 31.12.13 . maturazione contributiva 40 anni a maggio 2013. potrei sapere se sono soggetto a penalità perchè in pensione prima dei 62 anni(nato nel 1957) e la decorrenza della stessa? Grazie e buona serata.

Si ritiene che coloro che mantengono le vecchie regole di pensionamento - come il lettore - non incorrino nella penalità prevista dall'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 (riduzione dell'1-2% in caso di accesso alla pensione anticipata ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni). Cio' in quanto il regime di penalizzazione è stabilito per i lavoratori soggetti alle nuove regole di pensionamento. Circostanza esclusa nel caso di specie.

Detto questo se il lettore raggiunge i 40 anni nel maggio 2013 la pensione decorrerà dal 1° Agosto 2014. Resta salva la possibilità di ottenerla dal 1° Giugno 2014 qualora il nominativo del lettore risulti nel contingente dei 5mila lavoratori salvaguardati rispetto al regime delle nuove decorrenze introdotte dalla legge 111/2011 (cfr. articolo 18, comma 22-quater della citata legge). 


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Sono un salvaguardato del secondo decreto dei 55000.Ex Dipendente della ditta Bialetti caffettiere. La Bialetti ha chiuso la sua azienda nel Giugno 2010 e con un accordo governativo fatto a Roma al ministero del lavoro è stato concesso a tutto il personale (120 dipendenti) 2 anni di cassa integrazione e 3 anni di mobilità. In questi giorni la sede inps di gravellona toce (vb) 28883 si sta preparando alla spedizione delle lettere ai salvaguardati aventi diritto con la data di decorrenza della finestra di uscita e l'eventuale pensionamento.Ieri recandomi allo sportello della mia sede inps per chiedere informazioni in merito alla mia posizione mi e stato detto che la mia salvaguardia e quella di altri due colleghi é stata bloccata di ufficio perchè abbiamo maturato il requisito dei 40 anni in anticipo durante il periodo di cassa integrazione, nel mio caso in data 30 aprile 2012 mentre la mobilità è partita dal 01 luglio 2012. Premetto che l 'accordo fatto a Roma prevede anche quelli che inseriscono in un programma di cigs la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. La Fornero ha sempre sostenuto che nei 40.000 salvaguardati con accordi governativi circa 15000 unità sarebbero stati tutti qei lavoratori che sarebbero transitati dalla cassa integrazione alla mobilità nel 2012 quindi era prevedibile che alcuni lavoratori avrebbero raggiunto il requisito dei 40 anni durante la cassa integrazione. Chiedo a voi esperti se l'inps é in regola con il suo atteggiamento di bloccare il riconoscimento del diritto a me e tutti quei lavoratori con le stesse caratteristiche. Attendo un vostro chiarimento e come sarebbe possibile interferire con questa irregolarità da parte dell'inps Saluti Raffaele

Si condividono in pieno le ragioni del lettore. Il messaggio Inps 4678/2013 che ha recepito l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il Dm 8 Ottobre 2012 in realtà non ha regolato direttamente la questione limitandosi ad affermare che i potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori "per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge". Allo stato attuale non sono stati forniti chiarimenti "ufficiali" sulla questione circa il perfezionamento dei requisiti per la pensione durante il periodo di cigs. 

Invero la ratio della norma dovrebbe essere quella di tutelare il lavoratore indipendentemente dalla circostanza che il soggetto abbia maturato i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità o durante l'altro "ammortizzatore sociale", la cigs, che temporalmente si colloca spesso antecedentemente all'ingresso in mobilità. In altri termini dovrebbe ritenersi sufficiente, secondo anche quanto dichiarato dal Ministro Fornero, la stipulazione di accordi per la gestione di eccedenze occupazionali (non a caso chiamati in questo modo dal decreto 95/2012) in sede governativa entro il 31.12.2011. Se tale restrizione fosse confermata dall'Inps si tratterebbe di un comportamento certamente discriminatorio nei confronti di soggetti che hanno siglato i medesimi accordi e che, per la sola "colpa" di essere piu' prossimi alla pensione tanto da riuscire a maturare i requisiti prima ancora del loro collocamento in mobilità, si troverebbero soggetti ad uno slittamento di 5 o 6 anni nell'accesso alla pensione. Contro tali irregolarità, se così possono essere chiamate, non c'è altra forma di tutela che la presentazione, in ultima istanza, di un ricorso. Anche se è auspicabile che aver portato all'attenzione del pubblico il problema possa aiutare a trovare una soluzione. 


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Sono in mobilità ordinaria dal 1° maggio 2013 per riduzione personale prev. dagli art.24,4 e 5 della legge 223/91. Sono nato il 2.8.1952, al 31.12.2012 ho 2026 settimane di contributi versati(Ecocert Inps). Con il vecchio sistema sarei andato in pensione il 1° settembre 2013. Con la nuova salvaguardia dei 55.000 secondo l'art.22 comma 1 lettera a) posso beneficiare della salvaguardia ?? e quando potrò andare in pensione?? La Mobilità è stata concessa alla mia Società con verbali di accordo presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e le tre Confederazioni Sindacali Nazionali in data 1.8.2011 e presso Assolombarda il 6.10.2011. Ancora ad oggi non riesco a comprendere sé andrò in pensione il 1° di settembre 2013 essendo un salvaguardato , o sé ci sono dei problemi per una eventuale controversa interpretazione da parte dell'INPS dell'art.22 comma 1 lett.a) riferita al mio caso. Alfonso

Si comprende lo stato di forte disagio del lettore. L'articolo 22, comma 1 lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012 e del successivo messaggio Inps 4678/2013 prescrivono che i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali firmati presso la sede governativa entro il 31.12.2011 abbiano i requisiti per partecipare alla salvaguardia (dei 55mila) se perfezionano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. In altri termini la norma stabilisce solo un limite entro cui i requisiti devono essere perfezionati. Nel caso di specie la circostanza che è fonte di dubbi per il lettore - cioè il fatto che abbia maturato i requisiti per la pensione prima della cessazione del rapporto lavorativo e del collocamento in mobilità - non sembra costituire ragione di esclusione dalla salvaguardia. 


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Sono nata l'11 agosto1952, sono entrata a far parte degli esodati a luglio 2010 e sono stata autorizzata alla prosecuzione volontaria. A giugno 2012 ho raggiunto i 40 anni di contribuzione. Nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 31 dicembre 2011, il Comune mi ha pagato voucher per prestazioni occasionali non riconducibili a tipologia di lavoro subordinato o autonomo (attività "pre—scuola") per un totale di 200 euro. Ho fatto domanda di pensione, che l'Inps nn accetta, perché con i voucher sono stata iscritta alla gestione separata e, quindi, non posso accedere ai benefici per i lavoratori salvaguardati in quanto ho ripreso l'attività lavorativa (per due mesi e mezzo e un introito totale di 200 euro). Cosa posso fare? È possibile che un lavoro occasionale accessorio sia equiparato a una ripresa di attività lavorativa? Franca da Roma

Da quanto riportato, la posizione della lettrice sembrerebbe risultare salvaguardata dalla circolare Inps 78/2013 e dal messaggio 8824/2013, a condizione che ella presenti istanza all'istituto entro il 25 settembre 2013. La novità è emersa con la legge di stabilità 2013. L'istituto precisa che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e che abbiano conseguito (successivamente alla data del 4 dicembre 2011) un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro, accederanno alla pensione qualora riescano a perfezionare i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. Si usa ancora il condizionale in quanto l'Inps deve dare istruzioni su tale salvaguardia.


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