salvaguardata? sono nata 14/2/1959 lavoro dal 29/1/1974 al 29/2/2012 dal 8/3/2012 sono in mobilità fino al 08/03/2015 l'azienda ha iniziato la procedura di licenziamento collettivo in data 11/7/2011 e la mobilità a novembre 2011 e fino a febbraio ho fatto il preavviso. Ho un accordo individuale (art.411) di incentivo all'esodo firmato nov.2011. Maturo i 40 anni il 29/1/2014, rientro nelle casistiche di salvaguardia del terzo decreto (a) oppure (c). 

Si ritiene che l'attivazione della mobilità ai sensi della legge 223/1991 con la relativa fruizione dell'indennità di mobilità sia criterio di prevalenza. Pertanto la lettrice appartiene al gruppo di cui alla "lettera a)". In questo gruppo fanno infatti parte i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Si nota peraltro che la lettrice non può fare parte del contingente di cui alla lettera c) - lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi - in quanto per questi soggetti viene richiesto – tra l'altro – il perfezionamento della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015. E maturando il requisito di 40 anni di contribuzione nel Gennaio 2014 la decorrenza si perfezionerebbe nel maggio 2015, oltre la deadline consentita.

Sono un ex lavoratore bancario in esodo dal 1/1/2009 che al 31/3/2013 ha terminato il fondo esuberi con sostegno al reddito. Dal 1/4/2013, secondo le vecchie regole, dovevo andare in pensione, in questi giorni l'Inps mi comunica che la decorrenza della pensione sarà dal 1/1/2014! Dal mese di aprile non ricevo nessun sostegno al reddito (moglie e figlia a carico) ho presentato il 26/3/2013 domanda di pensione con richiesta del prolungamento, al momento risulta "giacente"? quando mi verranno riconosciuti gli emolumenti previsti? bisogna aspettare l'emanazione del decreto x i fondi 2013??? ma al governo si rendono conto che dobbiamo vivere... e pagare anche le tasse, mutuo ecc.. Bruno

Il problema sollevato dal lettore è noto. Tuttavia per l'ottenimento del prolungamento dell'assegno di sostegno al reddito che garantisce assistenza per il periodo di intervallo tra le vecchie e le nuove finestre mobili (articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010) si attende la pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'anno 2013.


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Ho 61anni compiuti a maggio; ho perso il lavoro nel 2009 per la chiusura della ditta, dopo 25 anni di contributi. Ho percepito un anno di disoccupazione e al termine ho presentato domanda per il versamento dei contributi volontari. Il 19 dicembre 2012 preparo la documentazione per la domanda di pensione e al patronato mi viene detto di ripresentarmi a marzo 2013. Il 13 marzo scorso inoltro la domanda di pensione che viene respinta perchè «non ho il versamento di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011». Inps e patronato mi dicono che nessuno poteva sapere di dover eseguire quel versamento poichè il Decreto attuativo è stato pubblicato nel giugno 2012. Non avendo provveduto al versamento, dovrò aspettare i 65anni per percepire pensione. Che cosa posso fare? Sara da Vicenza

Le risposte fornite alla lettrice dall'Inps e dal patrona­to sono corrette. L'articolo 24 del Dl 201/2011 preve­de esclusivamente la deroga in favore di quei lavo­ratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il decreto del 1° giugno 2012 stabili­sce che questi lavoratori devono avere almeno un contri­buto volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto Salva Italia (cioè il 6 Dicembre 2011), oltre a matura­re il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi (successivi decreti hanno po­sticipato tale data al gennaio 2015). Il decreto attuativo ha posto come limite quello di aver esercitato il versa­mento per cristallizzare il diritto evitando che i lavorato­ri potessero far valere "salvaguardie" solo perché sem­plicemente autorizzati. Per tale ragione ritengo che non possa fare parte della salvaguardia. 


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Sono un lavoratore in mobilità lunga da dicembre 2007 con requisiti pensionistici di 57 anni e almeno 35 anni di versamenti. La data stimata per la pensione è il 1° luglio 2013 (con 39 anni di lavoro). Nel 2010 sono entrato nella lista dei 10.000 lavoratori esentati dalla riforma, mantenendo i requisiti in vigore precedentemente. A febbraio l'Inps mi invia una lettera con la quale mi informa che sono salvaguardato dalla riforma; inoltre mi ribadiscono che sono esentato, (con la famosa lista dei 10.000). A maggio, l'Inps mi manda una comunicazione con la quale mi avvisa che la mia pensione è slittata di 3 mesi; ho sentito più sedi Inps per chiedere informazioni, ma le risposte sono state diverse ed evasive. Nonostante la salvaguardia, devo fare anche i 3 mesi per l'aspettativa di vita? Matteo da Firenze

L'articolo 7 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabilisce che i lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 12, comma 5, del DI 78/2010, che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenza previgenti, sono computati nel contingente numerico dei 65mila di cui all'articolo 24, comma 14, del DI 201/2011. L'Inps, con il messaggio 13343/2012, ha precisato che le 10mila unità possono avvalersi congiuntamente della deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione, fermo restando che anche nei confronti di questi lavoratori si applicano gli adeguamenti legati alla speranza di vita (articolo 24, comma 14, Dl 201/2011 e messaggio Inps 20600/2012). In forza di tali norme l'Inps ha applicato lo slittamento di tre mesi. In tal senso si veda anche qui


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Sono nella confusione più totale per quanto riguarda la data del mio pensionamento. Sono nata il 4 luglio 1955, assunta in banca il 1 luglio 1974, sono nel fondo di solidarietà di settore dal 1 gennaio 2010 fino al 30 settembre 2014, quando avrò la tanto agognata pensione? Rosaria

Dai dati riportati la lettrice matura i 40 anni di contribuzione nel giugno 2014 in regime di salvaguardia. Pertanto, per effetto delle finestre mobili di cui al Dl 78/2010 e della legge 111/2011, la prima data di decorrenza avverrà dal 1° Ottobre 2015. Si rammenta che la lettrice potrebbe beneficiare in parte dell'assegno di sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza dovuto al Dl 78/2010. 

Volevo piegazioni in merito alla mia situazione: 1) ho cessato dalle poste il 31.12.2010 con 39 anni e 15 giorni; 2) ho aderito alla prosecuzione volontaria ma dal 18.05.2011 al 30.04.2012 mi sono rioccupato ; 3) a giugno 2012 mi sono arrivati i bollettini per i versamenti volontari e mi sono recato all'inps di bari per chiarimenti ed eventuali pagamenti da effettuare; 4) l'inps di bari mi fa i conteggi e mi fa pagare i versamenti volontari dal 01.01.2011 al 17.05.2011 per coprire tutto l'anno 2011 arrivando al 31.12.2011 con anni di serizio 40. 5) mi hanno detto che per loro era tutto ok ed dovevo fare la domanda di pensione a novembre 2012 presso il patronato in web (fatta) un mese prima della mia finestra 01.01.2013. A maggio 2013 il sindacato mi ha fatto fare la richiesta ricongiunzione legge 29/79 ma questa richiesta a questo punto non andava fatta. Molto prima quando mi sono presentato all'inps non voglio esagerare un a decina di volte? Adesso Roma ha richiesto all'inps di bari il modello trc01/bis.Ma mi spiegate quando prenderò la mia pensione? e la mia finestra rimane sempre 01.01.2013, come mi è stato detto dall'inps? 

Non si comprende appieno il motivo della richiesta di ricongiunzione. Fermo restando che la situazione necessiterebbe di ulteriori informazioni dai dati forniti emerge che il lettore ha raggiunto i 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2011. Ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011 il lettore potrà pertanto mantenere le previgenti regole di pensionamento. Ciò comporta che la finestra di decorrenza rimane ferma al 1° Gennaio 2013.


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Sono un contributore volontario con data licenziamento 31/12/2007, 60 anni da dic.2012 con mat. diritto pensione dic.2012 e trattamento da 1/1/2014. Ovviamente sempre che rientri nella sfera dei 55000. Questo perchè, mentre all'Inps si sono dimostrati pressochè sicuri della mia presenza in elenco, al patronato mi hanno segato dicendomi che potrei star fuori in quanto c'è una valanga di cosiddetti "quindicenni" che maturano in questi tempi e potrebbero occupare la maggior parte dei posti disponibili. Ma i quindicenni che c'entrano con gli esodati e soprattutto non vanno per vecchiaia e quindi fuori dalle regole dell'ex anzianità? Francesco da Mantova

Come osserva il lettore si tratta di due deroghe diverse.

Ai quindicenni è stato riconosciuto - o meglio ribadita con la circolare Inps numero 16 del 1° Febbraio 2013 – la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) con 15 anni di contribuzione in deroga alla nuova disciplina "ordinaria" che prevede il perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. Questi lavoratori non fanno pertanto salva la vecchia disciplina di pensionamento (vigente sino al 6 Dicembre 2011) ma ottengono il solo vantaggio di conseguire la vecchiaia con un requisito contributivo piu' basso di quello vigente.

Ai lavoratori esodati invece viene riconosciuta la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Per il godimento di tale beneficio esiste qui un preciso vincolo numerico (130mila soggetti) e determinati paletti e condizioni per ciascuna categoria di lavoratori (mobilitati, cessati con accordo, prosecutori volontari eccetera). Si ricorda che le categorie beneficiarie sono quelle indicate nell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (1° salvaguardia), nell'articolo 22 del Dl 95/2012 (2° salvaguardia) e nell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (3° salvaguardia).  Le graduatorie per l'accesso alla salvaguardia sono effettuate dall'Inps sulla base – nella stragrande maggioranza dei casi - della data di cessazione del rapporto di lavoro.

In altri termini la condizione di essere un lavoratore cd. quindicenne (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) non consente – di per sé - di partecipare alla lotteria dei 130mila (e dunque di concorrere con i lavoratori salvaguardati all'esaurimento del predetto contingente). Ciò detto si condivide pertanto la posizione dell'Inps.


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Sono nato il 22/04/52 e ho risolto il rapporto di lavoro il 31/5/2010, dopo 37,5 anni di contribuzione, a seguito di accordo individuale ai sensi art 410,411 e 412 del CPC. Rientro nel 3decreto "salvaguardia" perché , successivamente al 30/6/2012, ho prestato attività lavorativa "a tempo determinato" percependo un reddito lordo non superiore ad euro 7500. Domani presenterò la richiesta al DTL di Trieste dove ho sottoscritto l'accordo. Avendo maturato il diritto alla pensione (se verra' accolta la domanda di salvaguardia) il 22/4/2012. Volevo sapere se , continuando a lavorare a tempo determinato fino a settembre, devo continuare ad avere un reddito lordo non superiore a 7500 ? Se si perché , avendo diritto, in caso di accoglienza della domanda di salvaguardia, a ricevere la pensione dal 1/5/2013?

La questione non è stata oggetto (ancora) di un chiarimento ufficiale per cui sussiste una lacuna o quanto meno un dubbio interpretativo. Allo stato attuale è possibile però guardare a quanto stabilito dall'Inps con le precedenti salvaguardie (in quanto si ritiene che la stessa linea guida possa essere seguita anche con la terza salvaguardia). Sulla questione l'Istituto aveva stabilito come le condizioni per l'accesso alla salvaguardia – con specifico riguardo ai contributori volontari – dovessero permanere sino all'apertura della finestra di decorrenza.

Nel messaggio Inps numero 6645 del 22 Aprile 2013 si legge infatti che: "per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico".

Da ciò si deduce che anche per la terza salvaguardia, le condizioni che legittimano l'accesso al beneficio (cioè assenza di rioccupazione o rioccupazione solo con contratti a tempo non indeterminato con il limite reddituale di 7500 euro) debbano permanere sino all'apertura della finestra di pensionamento.


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