Esodati, le nuove regole per i prosecutori volontari
Mercoledì, 12 Giugno 2013Sono nato il 9 febbraio 1954. Ho avuto l'autorizzazione ai contributi volontari il 31 ottobre 2009. Successivamente ho lavorato a tempo determinato per 6 mesi circa nell'anno 2012. Ho maturato 40 anni il 15 marzo 2012 e continuo tutt'ora a versare i contributi volontari. Dovrei rientrare nel 3 decreto alla lettera b). Qual'è il parere dell'esperto? Mariano da Valdagno
L'articolo 1, comma 231, lettera b) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia – tra l'altro – ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione al 4 dicembre 2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6.1.2015.
Si ritiene pertanto che il lettore - qualora rispetti i vincoli reddituali per le attività lavorative svolte nel corso del 2012 - possa fare parte del contingente dei salvaguardati. La sua decorrenza si collocherebbe infatti dal 1° Maggio 2013 (entro quindi il termine del 6 Gennaio 2015). In tal caso dovrà presentare istanza di accesso all'Inps entro il prossimo 25 Settembre.
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Esodati, a volte le finestre mobili possono essere piu' lunghe del previsto
Domenica, 09 Giugno 2013ho lasciato la fiat pomigliano il 31 maggio 2010 con accordo alla mobilità di 4 anni con legge 223/1991 (art.4 e 24) e ho compiuto al 12 marzo 2013 40 anni di anzianità e 60 di età .Nonostante l'ok del Direzione territoriale del lavoro che decide l'accoglimento della istanza(in data 6-12-2012) , in quanto ,cito testualmente:sussistono i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art.4,comma 14 ,del decreto legge 6 dicembre 2011,n,201, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011,n.214.Fatta ieri la domanda di pensione(inca-cgl) che doveva vederne l'inizio a luglio c.anno ;stampo la risposta inps di oggi che dice :che la prima decorrenza possibile come salvaguardato l.214 sarà il 1/6/2014 .Concorda con il ricorso da fare dottore? Pasqualino da Napoli
L'accesso alla pensione in regime di salvaguardia - come già confermato dall'Inps al lettore - comporta il mantenimento delle regole di decorrenza vigenti al 6 Dicembre 2011 data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011). E per effetto degli interventi in materia di decorrenza intervenuti tra il 2010 e il 2011 (Dl 78/2010 e legge 111/2011) i lavoratori che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica (cioè con i vecchi 40 anni di contributi) scontano una finestra mobile di 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito (se il predetto requisito è stato maturato durante il 2013). Nel caso di specie quindi il primo rateo verrà percepito dal 1° Giugno 2014. Si ritiene pertanto corretta la posizione dell'Inps.
Sono in mobilità dal 8/8/2012 a seguito di accordo collettivo per l'incentivo all'esodo del 31/8/2011, licenziato il 31/3/2012, nato il 17/10/1953 ed al 31/5/2013 ho 2057 settimane di contributi. Vorrei capire perchè non sono salvaguardato tra i cessati dal servizio a seguito di accordi visto che non ho mai lavorato dopo il licenziamento antecedente il 30/6/2012.
I lavoratori cessati dal servizio per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (lettera c) comma 231, legge 228/2012) devono - tra le altre condizioni - perfezionare la decorrenza del trattamento pensionistico (cioè compresa la finestra mobile) entro il 6.1.2015. Nel caso del lettore - seppure di poco - ciò non sembra possa aver luogo: i 40 anni di contributi dovrebbero essere raggiunti entro il 31 Ottobre 2013 (la finestra mobile è infatti pari a 14 mensilità per i quarantisti).
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Lavoratori Salvaguardati, in 600 attendono la conferma dall'Inps
Venerdì, 07 Giugno 2013Ho firmato un accordo tra sindacati e confindustria con incentivo all'esodo il 30/12/2010 (anche fine lavoro) e con aggiunta di 4 mesi di preavviso la mia mobilità ordinaria è partita l' 08/05/2011 maturavo i requisiti con quota 97 (61 anni di età + 38emezzo di versamenti) a marzo 2014 e la pensione ad aprile 2015 con questo sistema sono rimasto fuori dalla salvaguardia, e tutti patronati ed INPS mi dicono che sicuramente troveranno delle soluzioni per i casi come il mio, in effetti ho letto su internet che c'è una circolare dell'INPS la n. 76 dell'08/05/2013 la quale ad un certo punto dice che i circa 600 casi, che maturano i requisiti oltre la fruizione della mobilità ordinaria (nel mio caso 2 mesi prma), saranno oggetto di un prolungamento della mobilità fino a rientrare nella salvaguardia, ma come funziona e cosa fare per entrarci nessuno è stato in grado di spiegarmelo, e con il fatto che sono in mobilità fino a maggio del 2014 mi dicono qualcosa succederà, insomma sono sempre nella più totale incertezza. Rossano da Mentana
La posizione dei patronati e dell'Inps è corretta. Nella circolare Inps numero 76/2013 si è infatti stabilito che i lavoratori in mobilità ordinaria che per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita istat si troverebbero esclusi dalla salvaguardia, potranno mantenere comunque le previgenti regole di pensionamento. I circa 600 interessati saranno posti a carico del Fondo di Solidarietà per l'Occupazione e la Formazione. Ritengo che la procedura sia interna all'inps e che pertanto non siano richiesti particolari adempimenti da parte dei beneficiari. A conferma l'inps ha infatti comunicato, con la stessa circolare, che gli interessati riceveranno lettera di certificazione di accesso in regime di salvaguardia.
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Esodati, ecco i lavoratori che beneficiano della terza estensione
Mercoledì, 05 Giugno 2013Sono nata nel Dicembre 1955 e tramite i contributi volontari – chiesti nel 2011 – ho raggiunto 2080 settimane nel marzo 2013. Ho presentato istanza alla DTL ma mi è stata rigettata in quanto ho lavorato con contratti a tempo determinato nel periodo 2011-2012. Ora con il terzo decreto cosa mi cambia? Luisa da Roma
La lettrice avrebbe maturato il diritto a pensione nel Marzo 2013 con decorrenza prevista da Giugno 2014. Alla luce delle ultime novità, se ha lavorato dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai volontari percependo – per tali attività - redditi inferiori a 7.500 euro annui risulta in possesso dei requisiti per essere ammessa alla terza salvaguardia (Dm 22 Aprile 2013). Dovrà presentare istanza di accesso all'Inps entro il 25 Settembre.
Sono nato il 26/05/53.in mobilita in deroga dal 2009 a seguito di licenziamento collettivo (11 addetti) per chiusura azienda datata ottobre 2008. al 15/02/2013 ho maturato 41 anni di contribuzione. INPS finora mi ha puntualmente escluso dalla lista dei salvaguardati, posso sperare alla luce del 3 decreto di essere inserito in tale lista? in caso affermativo quando dovrei andare in pensione?oppure devo aspettare la pensione anticipata? a che data ? Gavino da Cagliari
Sulla terza salvaguardia si ricorda che si attendono istruzioni Inps nei prossimi giorni. Tuttavia si ritiene che la risposta al quesito del lettore sia positiva. Il terzo provvedimento ha interessato infatti anche i lavoratori in mobilità in deroga.
Nello specifico l'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 (e l'articolo 2 del Dm 22 Aprile 2013) ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Si ricorda che entro il 25 Settembre il lettore dovrà presentare istanza di accesso alla DTL. Se confermata la salvaguardia, la pensione decorrerà dal mese di Aprile 2013 avendo il lettore perfezionato il diritto a pensione nel febbraio 2012 (dentro la mobilità in deroga).
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Esodati, il terzo decreto estende la salvaguardia
Sabato, 01 Giugno 2013Ho iniziato a lavorare dal 01/04/1975 e sono stata licenziata il 18/12/2008, con la procedura della legge 23 luglio 1991 nr. 223 artt. 4 24. Sono stata iscritta nelle liste della mobilità che ho percepito per 3 anni dal 25/04/2009 (mancato preavviso) e in mobilità in deroga da aprile 14/04/2012 fino dicembre dell'anno stesso. Non sono riuscita a trovare un lavoro dal giorno del licenziamento ad oggi. Sono in possesso dei requisiti rientrare nella lista dei salvaguardati? Antonina
La risposta è negativa. L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Nel caso di specie il diritto a pensione non viene perfezionato nei termini indicati dal predetto articolo e dunque non è possibile accedere alla salvaguardia.
Disoccupato dal 31/12/2010 ho inoltrato domanda di pensione che risulta giacente in attesa del terzo decreto di salvaguardia. Avevo inoltrato la domanda tramite il dipartimento del lavoro di milano in base al primo decreto perché cessato ai sensi dell'art. 411 cpc e la domanda fu respinta perché avevo lavorato con contratto a termine per 17 settimane appunto fino al 31/12/2012. Dovrò inoltrare nuovamente la domanda corredata di tutta la documentazione al dtl? Piero
Si ritiene che sia utile presentare nuovamente l'istanza alla DTL competente secondo quanto stabilito dal recente decreto.
Sono nato il 15 aprile del 1953.Sono un ex INPDAP. Alla data del 20.05.2013 ho maturato contributi per 35 anni 4 mesi e 15 giorni. Pur avendo chiesto all'INPS non riesco ad avere risposta al mio quesito. La mia mobilità è cessata il 8 gennaio del 2010. Successivamente avendo a tale data 34 anni 7 mesi e 15 gg. di contributi versati ho fatto domanda di contribuzione volontaria per raggiungere i 35 anni di contributi. La domanda è stata autorizzata nel 2012 con decorrenza dal 9 maggio 2011. Purtroppo avendo la legge 22 dicembre 2011 n. 214 previsto la salvaguardia per coloro che avevano la domanda autorizzata (antecedente al 4 dicembre 2011) mi sono sentito sicuro e non non ho versato alcunché, salvo cominciare a versare nel 2012 ma per il 2012. A luglio2012 hanno cambiato la norma aggiungendo "almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Ora la domanda la legge 214 originariamente parla solo di autorizzazione alla contribuzione volontaria, solo successivamente per diminuire il numero degli aventi diritto hanno inserito dei paletti quale il contributo accreditato od accreditabile ed quindi sono fuori. Ma è giusta questa interpretazione quando la legge originariamente non prevedeva il paletto del contributo versato. Paolo
Il lettore ha ragione. La condizione della presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 è stata effettivamente apposta "occultamente" con il Decreto Ministeriale del 1° giugno 2012 ed è rimasta immutata anche nei successivi 2 decreti attuativi.
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Esodati, i criteri per rientrare nella salvaguardia
Giovedì, 30 Maggio 2013Sono nata il 10 settembre 1955. Ho iniziato a lavorare nel 1970; dal 2003 al 2005 sono stata messa in mobilità, e dal 2007 verso i contributi volontari. A fine giugno 2013 (con pagamento a settembre 2013) raggiungo 40 anni di contributi. Volevo sapere se, e quando, posso fare la domanda di pensione, se rientro nei salvaguardati esodati dalla legge Fornero e, eventualmente, quando mi daranno la pensione. Preciso che ho già versato circa 30mila euro. Cassandra da Monza
Il Dm 8 ottobre 2012 ha aumentato il contingente dei salvaguardati autorizzati alla prosecuzione volontaria: agli iniziali 10.250 soggetti ne sono stati aggiunti altri 7.400. La salvaguardia si applica nei confronti dei lavoratori autorizzati prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011, e decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Nei confronti di questi lavoratori continua a trovare applicazione la finestra mobile di 12 mesi oltre l'ulteriore differimento di due mesi previsti dal Dl 138/2011. Per tale fattispecie non trova applicazione l'adeguamento legato alla speranza di vita, come precisato dall'Inps con il messaggio 20600 del 13 dicembre 2012. L'accesso al pensionamento della lettrice, sulla base dei dati forniti, avverrà a settembre 2014, fermo restando che i contributi potranno essere interrotti una volta raggiunti i 40 anni di contributi. L'Inps ha stabilito che il criterio ordinatorio del monitoraggio della disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (messaggio 4678/2013).
Sono stato posto in mobilità ai sensi della legge 223/91 con procedura attivata con accordo sindacale del 20 aprile 2010 riduzione del personale. A seguito di ciò sono stato licenziato nel giugno 2010. La mia mobilità iniziata a settembre 2010 a causa dei tre mesi di mancato preavviso , avrà termine a settembre 2013. Maturerò 40 anni nell' agosto 2013; sono nato IL 24 febbraio 1956. Ho ricevuto la prima lettera di possibile beneficiario della salvaguardia il 30 luglio 2012, e poi in data 01 febbraio 2013 la seconda lettera con oggetto diritto a pensione da mobilità, in cui mi si diceva che dai loro archivi rientro nella categoria beneficiario della salvaguardia in quanto collocato in mobilità sulla base di accordi sindacali antecedenti il 4 dicembre 2011, cessato dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 e che perfeziono i requisiti per il pensionamento secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità. Provvederemo successivamente ad informarla in merito alla decorrenza ecc ecc. Mi ritenevo abbastanza tranquillo, fino a quando in questi giorni leggo articoli che parlano che i requisiti debbano permanere anche durante il periodo della finestra mobile (novembre 2014) la mia mobilità termina in settembre 2013 e quindi come devo interpretare questi articoli ?, la mia salvaguardia è persa?. Vi chiedo inoltre sulla possibilità che ho letto in un articolo di chiedere la proroga della mobilita' sino all'apertura della finestra mobile Stefano
Nel messaggio Inps 6645/2013 si specifica che la permanenza dei requisiti durante l'intero periodo della "finestra mobile" si riferisce alla condizione della mancanza di rioccupazione (richiesta solo per i lavoratori "cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo" e per i lavoratori autorizzati ai volontari dai primi due decreti di salvaguardia); è tale condizione che deve permanere sino alla decorrenza della prestazione pensionistica. Si ritiene pertanto che la disposizione in esame non interessi il lettore. Questi, pertanto, avendo raggiunto i requisiti utili per la pensione entro la fine dell'indennità di mobilità, nonché la lettera inps di conferma di salvaguardia, accederà alla prestazione pensionistica al termine della finestra mobile. Quanto al secondo quesito si è già ampiamente discusso in questo articolo a cui si rimanda.
Sono un portiere di condominio di 52 annidi età, con 36 anni di contributi. Il datore di lavoro mi vuole cambiare il contratto, da full a part time: cosa mi cambia a livello di pensione, alla luce della riforma Fornero? Franco
Il lettore raggiungerà il diritto a pensione anticipata tra sette anni circa. Avendo 36 anni di contributi, dovrebbe rientrare in un sistema di calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo per i periodi successivi. La modifica del rapporto di lavoro comporterà un minore versamento di contributi e una contestuale riduzione della quota contributiva (quota C) abbassando l'importo della rendita pensionistica che, a legislazione invariata, subirà il taglio legato all'età dell'interessato, avendo meno di 62 anni all'atto della cessazione. I periodi lavorati part time sono considerati al pari di quelli lavorati a tempo pieno ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
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