Sono un esodato di Poste Italiane che il 18 ottobre 2011 ha sottoscritto con la propria azienda un accordo di esodo individuale. L'accordo prevedeva la mia uscita il 31 marzo 2012 con 40 anni e 13 gg di contributi con accompagnamento economico da parte dell'azienda stessa fino ad aprile 2013 in quanto dal 1 maggio 2013 avrei dovuto percepire il primo assegno di pensione. A seguito dei noti eventi non sono entrato a far parte dei 65mila e 55mila salvaguardati per il solo fatto di essere uscito dopo il 31 dic. 2011. Alla luce di quanto sopra esposto volevo chiedere se il mio caso rientra nella legge di stabilità che salvaguardia ulteriori 10130 esodati e che prevede, fra l'altro, che occorre essere uscito dall'azienda entro il 30 giugno 2012. A aprile del 2012 per cautelarmi ho richiesto all'inps l'autorizzazione a proseguire la CV che mi è stata concessa. Sempre per cautelarmi ho pagato a settembre 2012 la 1^ rata trimestrale e la seconda avrei dovuto pagarla a fine dicembre 2012. Vista l'approvazione della legge di stabilità del 24 dic. 2011 N. 228 che prevedeva all'art. 1 comma 231 la salvaguardia della mia platea, ho interrotto il pagamento dei CV Di seguito i miei dati -Accordo firmato il 18 ottobre 2011 -uscita da Poste il 31 marzo 2012 con 40 anni e 13 gg di contributi+ 3 mesi di CV -Diritto alla pensione con legge previgente dopo 13 mesi dall'uscita dall'azienda e cioè maggio 2013. -Non rioccupato Gennaro da Torino

Si ritiene che il lettore rientri nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 231, lettera c) della legge 228/2012 (legge di stabilità) e pertanto possa mantenere le previgenti regole di pensionamento. L'articolo citato - come correttamente osserva l'interessato - tutela infatti i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 Gennaio 2015.

Ciò detto si confermano i calcoli circa la data di decorrenza che resta fissata al 1° Maggio 2013 (finestra di 13 mesi). Il lettore dovrà altresì presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo (ad oggi non ancora avvenuta).


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Mi sono recato con un collega sia alla Direzione Regionale del Ministro del lavoro che negli Uffici INPS che voleva chiedere informazioni in merito al mancato inserimento nella salvaguardia. Ho approfittato per chiedere informazioni in merito alla mia situazione, nello specifico ho chiesto una conferma più che altro, sulla necessità o no di presentare domanda alla DTL(al ministero mi hanno detto di chiedere all'INPS) per essere iscritto alla lista dei salvaguardati entro il 22 maggio, visto che ad oggi non ho ricevuto nessuna indicazione a riguardo ne risulta nulla sul sito nell'area riservata. Faccio presente che io dovrei far parte del decreto dei 55.000 in particolare ai lavoratori della lettera a) in quanto raggiungo i requisiti nel Maggio del 2014 e dovrei andare in pensione il 1° Giugno del 2015 cosi come confermato dal tools presente su questo sito. Da quello che ho potuto capire la domanda alla DTL la dovrebbero presentare solo i lavoratori appartenenti alla lettera d) mentre quelli appartenenti come me alla lettera a) non dovrebbero presentarla e di questo vi chiedo cortesemente un riscontro per essere sicuro. L'impiegato dell'INPS invece mi ha detto che probabilmente va presentata una domanda all'INPS, purtroppo avendo perso molto tempo con noi due e avendo molte persone in coda non ha potuto darmi altre indicazioni. Vi chiedo gentilmente se è vero che occorre presentare questa domanda ma sopratutto di che tipo di domanda si tratta un qualcosa che si fa on-line o una semplice domanda in carte semplice. Mario da Bari

La questione sollevata dal lettore è regolata dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale dell'8 Ottobre 2012 pubblicato in GU numero 17 il 21 Gennaio 2013. Ebbene l'articolo citato richiede la presentazione dell'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro (non all'Inps) per i soli lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, (lettera d) del Dm). I lavoratori indicati nella lettera a) del Dm non sono tenuti a tale adempimento. Si conferma inoltre la data di decorrenza della prestazione pensionistica.


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Sono stato assunto l' 1 / 4 / 1972 uscito da telecom a luglio 2006 con accordo all'esodo con la quale sarei dovuto andare in pensione a luglio 2012 , sono nato il 16/01/1955 , dal 30 giugno al 10 settembre 2011 ho lavorato con una agenzia di spettacolo facendo piano bar in un villaggio turistico , quindi un contrattino a termine ( enpals ) sul quale alla voce contribuzione dice " senza nessuna particolarità contributiva " ... ho avuto notizia dalla DTLta che non rientro nei benifici degli esodati in quanto , per l'appunto rioccupato ... chiedo come comportarmi e cosa fare per poter rientrare nei benefici in quanto la situazione ad oggi si sta rattristando ..Pietro Antonio da Taranto

Come correttamente osserva il lettore, essendoci stata rioccupazione successivamente agli accordi di incentivo all'esodo non può rientrare nei primi due decreti di salvaguardia varati il 1° Giugno e l'8 Ottobre 2012 (65 mila e 55 mila). Ritengo tuttavia che possa essere incluso nel terzo decreto di salvaguardia (ancora in attesa di pubblicazione in GU) il quale ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a condizione che:

a) conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

b) perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).


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Ho letto la recente circolare inps 76 dell'8 maggio. Sono esodato per accordi individuali "quota 96". Ho ricevuto la lettera di salvaguardia inps e sono in attesa di quella della decorrenza della pensione che dovrebbe essere il 1/10/2013. A settembre compirò 61 anni e ho 36+3 mesi di contribuzione. Subirò un ritardo per l'adeguamento alla speranza di vita? Non è che compiendo i 61 anni e tre mesi in dicembre perdo il diritto alla pensione in quanto si sposterebbe al 1/1/14. Mario

La risposta è negativa. La circolare Inps numero 76 dell'8 Maggio 2013 non ha mutato le condizioni di accesso e le regole di decorrenza per il lettore. Dai dati forniti il lettore ha maturato il diritto a pensione nel Settembre 2012 con il perfezionamento della quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi); pertanto la decorrenza resta fissata al 1° Ottobre 2013.

Le novità della Circolare - L'Inps, oltre a riassumere la normativa e aggiornare lo stato di avanzamento dei "lavori" delle tre salvaguardie, affronta la questione di quei lavoratori in mobilità ordinaria che per effetto dell'applicazione della stima di vita istat rischiavano di rimanere esclusi dalla salvaguardia (per maturazione del diritto a pensione successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria). Il tema peraltro era già emerso nel messaggio inps 13343 del 12 Agosto 2012 (al punto 2.1).

La Circolare 76/2013 ricorda i contorni del problema: "L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto l’ adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla legge n. 111 del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria."

L'Inps stima in circa 600 i soggetti che si trovano in questa situazione e individua nel Fondo per l'Occupazione e la Formazione lo strumento per assicurare il loro mantenimento nella salvaguardia: "Per le fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto presente, con la nota prot. n. 29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto, in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di cui sopra.

La circolare precisa quindi che anche tali lavoratori riceveranno la lettera di salvaguardia: "Per tali soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di accesso alla pensione in regime di salvaguardia".


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Compio 57 anni il 21maggio 2013,ho raggiunto i 40 anni di contributi nel dicembre 2012, e sono in mobilità dal settembre 2011. Stando alle vecchie regole dovrei percepire la pensione nel febbraio 2014 (vale a dire dopo un anno e 1 mese dal raggiungimento dei 40 anni di contributi). Ho ricevuto dall'INPS la seconda lettera con diritto alle pensione, con indicazione che riceverò una terza lettera per data inoltro richiesta pensione. Devo quindi ritenermi sicura di poter percepire la pensione nel febbraio 2014??????????

I tempi per la ricezione della terza lettera di salvaguardia dipendono dall'inps. In questa sede si conferma in linea generale la data di decorrenza delle prestazione pensionistica. Si ricorda infatti che per effetto della legge 111/2011 ai lavoratori che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) le finestre mobili annuali (18 mesi per i lavoratori autonomi) sono state innalzate di un mese se il requisito contributivo è perfezionato nel 2012, di due mesi se perfezionato nel 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi.

Tuttavia l'articolo 18, comma 22-quater della citata legge consente a 5mila lavoratori di "sterilizzare" il predetto aumento a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità,
b) collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011,
c) titolari alla data del 17 luglio 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Ciò detto qualora la lettrice rientri nella predetta graduatoria potrebbe mantenere la finestra del Gennaio 2014. Altrimenti l'uscita sarà prevista per il 1° Febbraio.

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Salve sono un esodato poste nato nel 23/04/1952 cessato dal servizio il 30/10/2010. Ho subito cominciato a versare i contributi volontari e continuerò a farlo fino ad Ottobre 2013 per raggiungere i 36 anni di contribuzione. Maturando i requisiti con il vecchio sistema delle quote ad Ottobre 2013 dovrei rientrare nei 55.000 salvaguardati in due categorie , come contributore volontario e come cessato dal servizio a seguito di accordo individuale. In questo caso è possibile presentare domanda di salvaguardia per due categorie? o dovendo presentare domanda come cessato dal servizio per accordo individuale entro Maggio ( quindi con ancora dei contributi mancanti ) la domanda di salvaguardia per questa categoria mi verrà respinta? Rosario da Nocera

Si conferma che il lettore matura il diritto a pensione nell'Ottobre 2013 con apertura della finestra dal 1° Novembre 2014. Cumulando in astratto i requisiti per rientrare nella salvaguardia sia come prosecutore volontario che come cessato dal servizio (lett. c) e d) del Dm 8 Ottobre 2012) ritengo non ci siano ostacoli a presentare - in quest'ultima veste -  istanza di accesso alla DTL.

Il Dm 8 Ottobre 2012 pubblicato in GU numero 17 il 21 Gennaio 2013 richiede infatti la presentazione dell'istanza di accesso alla DTL entro il 21 Maggio 2013 esclusivamente per i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (art. 4 del citato decreto) e non per i prosecutori volontari. 

Adempiuto l'onere sarà poi l'inps a stabilire l'esatta categoria di appartenenza (contributore volontario o cessato dal servizio).


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