dipendente pubblica ex inpdap , nata il 19/3/1954 cessata il 31/5/2010 per dimissioni volont. con 36 anni e 2 mesi di serv. Autorizzata ai versamenti volontari a sett.2010 ho versato un contributo volontario Ad ott. 2010. mi posso considerare una esodata ? Devo presentare domanda alla Dtl entro il 21 /5/2013?  Giuseppina da Siracusa

La risposta è negativa. Tra le varie condizioni chieste ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione o cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo c'è quella del perfezionamento della decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile di 12 mensilità) – calcolata con la disciplina vigente sino al 6 Dicembre 2011 – entro il 6 Gennaio 2015. La lettrice maturerebbe invece il diritto alla pensione dopo il 2014 con la conseguenza che le sarà impossibile rispettare la data  decorrenza sopra citata. Ciò è sufficiente ad escluderla dalle attuali tre salvaguardie sino ad oggi varate.


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Riguardo alla Circolare INPS 76 del 8 maggio 2013, dove è stato risolto il problema delle persone che non raggiungevano in mobilità i vecchi requisiti pensionistici, a causa dell'aspettativa di vita. Anche questi ora rientreranno nelle graduatorie per essere salvaguardati. IO mi trovavo in questa situazione, infatto ho compiuto 60 anni il 2 gennaio 2013 e la mia mobilità è terminata l'8 gennaio 2013. Il mio stato, prima della circolare era non salvaguardata, poi venerdi 10 maggio sono passata come possibile beneficiario. Lunedi 20 mi hanno chiamato dall'INPS, che sarei stata inserita nella graduatoria con invio lettera. Io però ho accettato dei contratti a tempo determinato, ho chiesto se per queste situazioni ci fossero dei poblemi, mi ha risposto che non credeva, però si sarebbe interessata e poi mi avrebbe chiamato! Ecco io da lunedì non riesco a pensare ad altro, sto aspettando questa telefonata che non arriva. Quale è la vostra opinione a riguardo. Francesca da Milano

La Circolare Inps 76/2013 ha effettivamente risolto il problema in cui si trovava la lettrice sbloccando la salvaguardia per tutti quei lavoratori (circa 600 secondo l'Inps) che si trovavano impossibilitati - per effetto della speranza di vita - a maturare i requisiti utili per il trattamento pensionistico entro la fruizione della mobilità. Quanto al quesito ricordo che né il Dm del 1° Giugno 2012 né il messaggio inps 13343/2012 hanno espressamente imposto ai lavoratori salvaguardati in mobilità ordinaria (ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a) del dl 201/2011 convertito con legge 214/2011) il paletto della non rioccupazione in attività lavorative (a tempo determinato). Alla luce di questa considerazione ritengo che possa essere inclusa nel predetto contingente.


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sono ex dipendente telecom, ultimo giorno di lavoro il 30.12.2012 , in mobilità ordinaria dal 08.03.2012 che termino il 07.03.2015. Nato il 29.11.1953 alla fine della mobilità ho 61 anni e tre mesi. La mia domanda è : la salvaguardia per i 55.000 dipende anche dai contributi o dalla data di cessazione ,e preciso che la mobilità è partita dopo i due mesi di preavviso. Cosimo da Modena

Per rientrare nella salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 dovrà perfezionare i requisiti per il trattamento pensionistico – calcolati secondo la previgente disciplina - entro la fine dell'indennità di mobilità. Dal 1° Gennaio 2013 a 31 Dicembre 2015 i requisiti per il pensionamento (di anzianità) sono i seguenti: a) quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi, oltre alle eventuali frazioni di anno) oppure; b) 40 anni di contributi.

Si ricorda che per la tipologia di lavoratori di cui al citato comma è necessario che gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali siano stati firmati presso la sede di governo mentre non è prevista alcuna data entro cui deve aver luogo la cessazione dall'attività lavorativa.


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Ho 58 anni. A causa detta crisi sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo Il 30 dicembre 2011, senza nessun accordo, da una piccola azienda di due dipendenti.  Ho lavorato per un breve periodo dopo il licenziamento in contratti a termine. Al 31 dicembre 2012 avevo 2069 settimane di contributi Inps; sono iscritto alla contribuzione volontaria dal giugno 2010, e ho già versato contributi volontari e dovrei raggiungere i 40 anni a fine Giugno 2013. Vorrei sapere se ho le caratteristiche per rientrare nella platea dei salvaguardati e se potrò andare in pensione con le vecchie regole. Damiano da Firenze

L'articolo 24 della riforma Monti-Fornero e le modifiche che si sono susseguite nel corso del 2012 ha previsto delle salvaguardie nei confronti di taluni lavoratori i quali potranno accedere alla pensione secondo i requisiti previgenti la riforma.

Per quanto riguarda la prosecuzione volontaria, dai dati forniti dal lettore, sembrerebbe che i 40 anni saranno raggiunti nel giugno 2013, ma tra l'autorizzazione al versamento volontario dei contributi (giugno 2010) e la riforma Monti-Fornero, c'è stata dell'attività lavorativa.  In tal caso l'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 precisa che per rientrare tra i salvaguardati: a) l'autorizzazione deve risultare antecedente al 4 dicembre 2011; b) vi sia un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre; c) il lavoratore può essere stato rioccupato dopo l'autorizzazione ai volontari in contratti a tempo non indeterminato a condizione tuttavia che il reddito annuale derivante da tali attività non superi i 7500 euro per il periodo successivo al 4 Dicembre 2011 e che la decorrenza massima della pensione si verifichi entro il 6 gennaio 2015.

La presenza dei requisiti farebbe supporre che il lavoratore risulti salvaguardato. La decorrenza della prestazione si verificherebbe infatti nel Settembre 2014.


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Ho firmato un accordo individuale per la risoluzione consensuale, con decorrenza 31 dicembre 2011, del rapporto di lavoro, dopo 34 anni servizio ininterrotto in Camera di commercio, di cui 12 come dirigente. L'estratto contributivo Inpdap evidenzia 38 anni di contributi (di cui 4 per riscatto di laurea) e 9 giorni. Inoltre, il 19 aprite 2012 ho presentato domanda di ricongiunzione di ulteriori due mesi per servizi svolti nel 1977 come supplente temporaneo con posizione costituita presso l'Inps. Sono nata il 4 gennaio 1953 e non ho ripreso attività lavorativa. In base alla situazione descritta, vorrei sapere se sarò ricompresa tra i salvaguardati. Franca Maria da Genova

Dai dati forniti dalla lettrice non pare possano ravvisarvi possibilità di salvaguardia. Infatti, seppur la salvaguardia si applica nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011 in funzione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ler del Codice di procedura civile, oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i requisiti pensionistici previgenti la riforma Monti-Fornero sarebbero soddisfatti nell'aprile 2014 (con 61 anni 3 mesi di età e 38 anni di contributi). A causa della finestra mobile di dodici mesi, che in tal caso continua ad essere operante, l'accesso alla pensione avverrebbe decorso un anno, oltre il termine previsto dal messaggio Inps 4678/2012 che stabilisce la decorrenza massima della pensione entro il 6 gennaio 2015. Nessuna novità inoltre arriverebbe dalla terza salvaguardia (legge 228/2012): il limite del 6.1.2015 non subirebbe infatti alcuno spostamento in avanti.

Oggi è ancora possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma ciò non costituirebbe titolo per poter accedere alla pensione con le regole previgenti il decreto Salva Italia.


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La mia ex azienda ha concluso nel Marzo 2011 accordo sindacale territoriale per gestione esubero personale firmato presso Unione Industriale Pisana; a seguito di ciò sono stato posto in mobilità ordinaria con licenziamento avvenuto nel Marzo 2012. La mia mobilità termina del Marzo 2015 e maturerò 40 anni nell' ottobre 2014; sono nato nell' Aprile 1954. Ritengo di poter usufruire della salvaguardia prevista alla lettera (a) dell' ultimo decreto per 10.130 salvaguardati in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di questo chiedo a Voi conferma. Se la conferma è positiva ho una ulteriore richiesta :l' articolo no. 4 di tale decreto dispone che gli interessati di cui alla lettera (a) debbano presentare istanza di salvaguardia alla DTL "competente per territorio" entro 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. Dato che la mia residenza è a Livorno e l'accordo è stato firmato a Pisa chiedo se devo presentare domanda alla DTL di Pisa o di Livorno. Giuseppe da Livorno

L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 tutela – tra l'altro - i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Si ritiene pertanto che il lettore possa fruire di tale disposizione per mantenere le previgenti regole pensionistiche. Raggiungendo i 40 anni di contributi nell'ottobre 2014 la decorrenza della prestazione sarebbe fissata dal 1° Febbraio 2015 per effetto della finestra mobile di 15 mensilità. Quanto al secondo quesito appare utile attendere dettagli da parte del Ministero del Lavoro e dall'Inps che faranno seguito alla pubblicazione in Gazzetta del decreto.


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