Esodati: inizia la verifica Inps

Venerdì, 03 Agosto 2012

sono nato il 20 febbraio 1952, nel 2011 in accordo con la società - previdenza INPDAP - ho lasciato il lavoro con la convinzione di andare in pensione nel 2012 (ho infatti già 36 anni di contributi versati) al compimento dei 60 anni. Avrei dovuto attendere 12 mesi per ricevere la pensione e dunque in pratica dal 1° Marzo 2013 ( ho avuto conferma dal vostro utile calcolatore).  Mi può confortare se rientro nel decreto dei 65.000? In che categoria sono? Come devo procedere per definire la mia posizione - inoltrare richiesta di pensione o altro ? Buona giornata.


Dalle informazioni riportate ritengo sia in possesso dei requisiti per fare parte dei 65mila salvaguardati. E' infatti un lavoratore  cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto legge milleproroghe in quanto ha stipulato un accordo con il datore di lavoro ed ha cessato l'attività lavorativa entro il 31 Dicembre 2011.

Rientrando in questo insieme deve inoltre presentare istanza di accesso alla pensione presso le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. L'istanza deve essere presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto Fornero in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 24 Luglio scorso). I dettagli operativi circa le modalità di presentazione di tale istanza possono essere trovati nella Circolare del Ministero del Lavoro del 31 Luglio 2012.

Quanto alle modalità per andare in pensione con le vecchie regole ricordo che deve avere conferma circa la sua presenza all'interno della lista dei 65mila salvaguardati che l'Inps sta componendo in questo periodo. I lavoratori in posizione utile nella graduatoria saranno avvisati telefonicamente e riceveranno a seguire una lettera dall'istituto previdenziale. Queste operazioni dovrebbero concludersi entro la fine del mese di Settembre.

La domanda di pensionamento potrà essere presentata solo successivamente sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps.

 

 

Lavoro presso un'azienda privata e vorrei sapere quando potrò andare in pensione dopo le recenti modifiche approvate con la Riforma Fornero. Sono nato nell'Aprile del '52 e vedo che potrei andare in pensione prima dei 66 anni. E' vero? Ho 36 anni di contributi accreditati e dunque di pensione anticipata non sene parla.  Mi può aiutare a capire a cosa andrò in contro? Carmelo da Mantova

La risposta è positiva. Il Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito poi con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto una disposizione eccezionale che ritengo possa essere applicata al suo caso. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del citato decreto i lavoratori dipendenti del settore privato possono accedere alla pensione all'età di 64 anni (il requisito viene tuttavia adeguato alla stima di vita Istat a partire dal 1° Gennaio 2013 - quindi sarà 64 anni e 3 mesi dal prossimo 1° Gennaio) se perfezionano la "vecchia" quota 96 (60 anni di età e 36 anni di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi) entro il 31.12.2012. 

La Circolare Inps numero 35 del 2012 ha tuttavia precisato che i lavoratori non devono aver cessato l'attività lavorativa prima del 28 Dicembre 2011.

In definitiva si tratta di una norma che consente di anticipare l'accesso alla pensione - rispetto alle nuove regole in vigore dal 1° Gennaio 2012 - di circa un paio di anni.

 

 

 

Sono nato il 13/09/1956 ex dipendente di industria privata. Per riduzione di personale in base agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 con accordo collettivo in data 30/08/2010 firmato in Assolombarda ho cessato il mio rapporto di lavoro a partire dal 01/09/2010. Da gennaio 2011 ricevo l’indennità di mobilità da parte di Inps cui termine scade nel novembre 2013 (35 mesi). Maturo 40 anni di contributi a ottobre 2012 quindi a novembre 2013 avrei 41 anni + 1 mese di contribuzione. Dovrei essere “teoricamente” fra i salvaguardati e ricevere (spero) la lettera da parte di Inps. Vorrei una conferma sulla questione dell’ istanza da presentare, da come ho capito solo una parte dei salvaguardati devono presentarla mentre per i lavoratori in: mobilità, mobilità lunga, fondi di solidarietà e prosecutori volontari dovrebbe essere Inps a certificarla.

E' corretto. ll decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha salvaguardato poco piu' di 25mila lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il Decreto ha inoltre precisato che alla data del 4 Dicembre 2011 questi lavoratori devono aver cessato l'attività lavorativa. Ritengo quindi che rispetti le condizioni imposte dal Decreto e che possa ricevere nelle prossime settimane una comunicazione ufficiale dall'Inps.

L'istanza di accesso alle DTL

Nel suo caso non è richiesta. Il medesimo decreto (articolo 4) ha infatti precisato che l'istanza preliminare di accesso deve essere presentata solo dai lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011, ai lavoratori esonerati dal servizio nonchè da coloro che sono in congedo per assistere figli con gravi disabilità.

 

 

Esodati: attesa per le lettere Inps

Martedì, 31 Luglio 2012

Soddisfo tutte le condizioni imposte dal Decreto Fornero. Volevo sapere se posso essere certo al 100% di andare in pensione con le vecchie regole e se posso fare domanda di pensione già oggi. Federico da Roma

No. Essere in possesso dei requisiti è condizione necessaria ma non sufficiente. Il numero dei 120mila è infatti ancorato alle risorse economiche messe a disposizione; inoltre essendo il numero degli esodati "ballerino" (sarebbero 300-350mila i lavoratori in questione) è lecito aspettarsi che non tutti coloro che soddisfino i requisiti potranno accedere alle vecchie regole di pensionamento. L'Inps procederà nell'accoglimento delle domande sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 24, comma 15 Dl 201/2011).

Il messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012 ha avvertito che coloro che saranno in posizione utile nella graduatoria riceveranno una lettera di avviso. Ritengo quindi che solo da quel momento in poi sia possibile presentare domanda di pensionamento. Le procedure saranno tuttavia chiarite dall'Inps nei prossimi tempi. 

 

Sono un lavoratore ex Inpdap e ho ultimato la contribuzione volontaria di 14 mesi per raggiungere i 40 anni contributivi nel Febbraio 2012 compreso. Il comma 22-ter, art.18, Legge 111/2011 aumenta di 1 mese la finestra (12+1) dal 2012, ma non mi sembra che parli di un aumento contributivo come invece recita il comma 12-bis art.12 Legge 122/2010, ma a far data 1°gennaio 2013 dopo adeguamento alle aspettative di vita Istat. Devo pagare un altro mese o va bene così?
2-Arriverà anche a me la lettera di avviso dell'Inps (come prevista dalla circolare del 20 luglio) anche se la documentazione è deposita all'Inpdap così come la richiesta di pensione (come salvaguardato) che ho già inoltrato all'Inpdap?
Rolando

No, non deve pagare ulteriormente. L'intervento disposto con l'articolo 18, comma 22-ter, della legge 111/2011 comporta, come giustamente osserva, solo uno slittamento di una ulteriore mensilità nell'erogazione della pensione.

L'intervento ha previsto finestre di un mese piu' lunghe per i quarantisti che maturano il requisito per la pensione nel 2012, di due mesi per il 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. 

Il messaggio numero 12196 del 20 Luglio 2012 si riferisce a tutti i lavoratori salvaguardati indipendentemente dalle gestioni di appartenenza. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 21, comma 1, ha inoltre disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione di ogni funzione relativa all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

 

sono nato nel 1956 e dopo 35 anni di lavoro da dipendente ho subito un licenziamento collettivo con il seguente accordo sindacale : termine lavoro 30 giugno 2009 + 6 mesi di CIG + 1 anno di disoccupazione + 2 anni di mobilità con scadenza 8 gennaio 2013.
Alla fine di questo percorso avrò maturato ( includendo l'anno figurativo della disoccupazione ) 38,5 anni di contributi. Nel 2010 ho fatto richiesta per il pagamento dei contributi figurativi di cui il mio estratto conto INPS riporta " Autorizzazione alla contribuzione volontaria con decorrenza dal 6/02/2010" ma per la quale non ho ancora fatto alcun versamento.
Posso rientrare ancora nella vecchia normativa e quindi versarmi i contributi volontari mancanti per i restanti anni, raggiungere i 40 anni nel giugno del 2014 e dopo un anno di finestra percepire la pensione nel 2015 ? 

 

Il Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno salvaguarda un numero pari a 10.250 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi in data antecedente al 4 Dicembre 2011. Il Decreto ha inoltre posto diverse condizioni che non sono state modificate - ad oggi - dall'articolo 22, comma 1 del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 che pure è intervenuto sul punto allargando la platea dei contributori volontari salvaguardati.

Tra le condizioni imposte spicca la richiesta che i lavoratori devono avere almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011, circostanza che - evidentemente - nel caso specifico non si rispetta e che non può essere colmata a posteriori. Ma non è la sola condizione a mancare. I lavoratori in questione inoltre non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione e devono essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per maturare la decorrenza della pensione - calcolata chiaramente secondo la previgente disciplina - entro e non oltre il 6 Dicembre 2014 ( il nuovo termine è frutto proprio dell'ultimo intervento del decreto spending review - prima era il 6 Dicembre 2013). 

E' possibile comunque versare i contributi. Questi tuttavia non saranno utili per mantenere la vecchia disciplina bensì conteggiati per accedere alla pensione con i nuovi requisiti vigenti dal 1° Gennaio 2012 (42 anni e 5 mesi). I benefici del versamento consistono in un importo pensionistico maggiorato e in alcuni vantaggi fiscali relativi al reddito imponibile. 

 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

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