La doppia annualità
Le due annualità di pensione costituiscono una provvidenza economica “una tantum” prevista, in favore dei superstiti, in caso di decesso delle vittime di attentati terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei cosiddetti “equiparati” in aggiunta ai trattamenti ai superstiti loro spettanti. Introdotta dall'articolo 2, co. 3 della legge 407/1998 in favore dei soli superstiti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo la misura è stata confermata e rivisitata dall'articolo 5, co. 4 della legge 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e poi stata estesa ad opera dell'articolo 2, co. 105 della legge 244/2007 dal 1° gennaio 2008 anche in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati.
Tale provvidenza è inserita nel quadro degli speciali benefici assistenziali previsti a favore dei familiari di questa particolare e meritevole categoria di servitori dello Stato o delle vittime del terrorismo e delle stragi con tali finalità. Per il conseguimento della misura è necessario che la vittima sia deceduta direttamente a causa dei predetti eventi o anche successivamente agli stessi purchè, in tal caso, risultasse portatrice di una invalidità permanente non inferiore al 25% riconosciuta in conseguenza di tali eventi.
Le due annualità di pensione sono erogate, in particolare, nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta secondo la normativa comune ed in particolare secondo il seguente ordine di priorità: 1) coniuge superstite; 2) figli minori; 3) figli maggiorenni iscritti ad istituti superiori o ad università per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età; 4) figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; 5) genitori; 6) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.
La Misura della doppia Annualità
L'importo del beneficio è pari a due annualità di trattamento pensionistico comprensive della 13^ mensilità (cioè 26 mensilità di pensione) determinato sulla base del trattamento lordo di reversibilità o indiretto loro spettante al momento dell'attribuzione a ciascun superstite secondo la normativa di volta in volta applicabile a seconda dell'evento. In particolare, in caso, di attribuzione ai superstiti del trattamento di attività l'importo delle due annualità è pari a 26 mensilità di tale trattamento; in caso di riconoscimento ai superstiti della pensione privilegiata indiretta (o di reversibilità) l'importo delle due annualità sarà pari a 26 mensilità di tale trattamento; in caso di corresponsione della normale pensione indiretta (o di reversibilità) ai superstiti spettano 26 mensilità di tale prestazione.
Ad esempio, in caso di decesso di una vittima del terrorismo portatrice di invalidità permanente non inferiore all'80% l’aliquota di reversibilità è pari al 100 per cento indipendentemente dal numero di contitolari e la relativa pensione ai superstiti spettante agli aventi diritto è sempre pari all’ultima retribuzione del soggetto al momento dell’evento. Ipotizzando che il trattamento da corrispondere sia pari a mille euro e che concorra il coniuge e due figli il trattamento di reversibilità sarà pari a 600 euro mensili per il coniuge e 200 euro mensili per ciascuno dei figli (il coniuge concorre per il 60% ed il 40% va ai due figli in parti uguali). Pertanto la misura della doppia annualità da attribuire al coniuge sarà pari a 600 € moltiplicate per 26 mensilità mentre per ciascuno dei figli l'importo sarà pari a 200 € moltiplicate per 26 mensilità.
Le medesime regole vanno applicate ove ai superstiti non sia riconosciuto il trattamento di attività ma la pensione privilegiata indiretta (o di reversibilità) o la pensione indiretta (o di reversibilità). Solo che in tal caso le aliquote e, pertanto, la misura della doppia annualità viene ad essere determinata sulla base della pensione spettante ai superstiti e non sull'ultimo stipendio del de cuius. Ad esempio nel caso di concorso del coniuge e di un figlio nei confronti di un defunto portatore di invalidità non inferiore al 25% a seguito dei predetti eventi avente diritto ad una pensione di mille euro, la prestazione ai superstiti sarà pari al 60% di tale importo per il coniuge (600€) e del 20% per il figlio (200€). La doppia annualità sarà pari, pertanto, a 26 mensilità di 600 euro per il coniuge e a 26 mensilità di 200 euro per il figlio.
L'indennità è riconosciuta in aggiunta ai citati trattamenti ai superstiti sopra menzionati ma, a differenza di questi ultimi, non gode dell'esenzione irpef riconosciuta in favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati.
Documenti: Messaggio Inps 18124/2009; Circolare Inpdap 18/2011