Il Fondo Infortuni
In occasione del decesso del lavoratore per un evento di natura traumatica avvenuto in costanza di servizio, assimilabile al "grave infortunio sul lavoro" il legislatore ha introdotto dal 2007 una specifica provvidenza economica, una tantum, che viene corrisposta dall’INAIL in favore dei superstiti dei lavoratori. Per l’erogazione del beneficio in parola è stato istituito dall’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un apposito “Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro” la cui regolamentazione è stata attuata dal decreto del ministero del lavoro 19 novembre 2008. Si tratta, in sostanza, di un contributo riconosciuto dallo Stato al fine di assicurare un adeguato e tempestivo aiuto ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro.
Detta provvidenza può essere corrisposta per eventi letali accaduti successivamente al 1° gennaio 2007, anche all’estero che abbiano coinvolto sia lavoratori assicurati presso l'Inail ai sensi del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sia lavoratori che risultano sprovvisti di tale assicurazione come in particolare i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi. Sono esclusi gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data e le malattie professionali. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99). Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del Testo Unico 1124/65 e della Legge 493/99 è previsto, unitamente alla prestazione una tantum, anche un'anticipazione della rendita a superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.
Destinatari
Possono conseguire l'una tantum in ordine:
- 1) il coniuge ed i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottati; relativamente ai secondi aventi diritto, sono ricompresi i figli fino al 18° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno di età, se studenti universitari fino al 26° anno di età, nel caso di maggiorenni inabili finché persiste l’inabilità;
- 2) i genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto, in mancanza del coniuge e dei figli;
- 3) fratelli e le sorelle se a carico e conviventi con il deceduto, qualora unici superstiti.
L’importo spettante al nucleo familiare è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo (si veda tavola sottostante per una puntuale analisi); in caso di concorrenza di più superstiti (es. coniuge e figli) la prestazione viene suddivisa in parti uguali. Gli importi in questione sono esenti da imposizione fiscale e sono cumulabili con gli altri benefici spettanti in relazione alla tipologia dell’evento eventualmente riconosciuto da altre disposizioni normative. Ad esempio la prestazione è cumulabile con la rendita Inail, con la pensione privilegiata indiretta, con i benefici spettanti ai superstiti di vittime del servizio, del dovere o del terrorismo ma non con l'equo indennizzo stante la portata generale del divieto di cui all'articolo 50 del DPR 686/1957.
Domanda
La prestazione una tantum è erogata dall'Inail previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata A/R, di specifica istanza che deve: 1) essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica; 2) contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento; 3) includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi. L'istanza deve pervenire alla sede territoriale dell'Inail, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto anche per il tramite dei patronati accreditati.