La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La Ricongiunzione dei Contributi

I lavoratori che hanno periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse libero professionali, ad eccezione della gestione separata dell'Inps, possono utilizzare la ricongiunzione per riunirli in una sola gestione e conseguire un'unica prestazione pensionistica. Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto (accanto al cumulo dei periodi assicurativi ed alla totalizzazione nazionale) che consente di valorizzare spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta. E' ulteriormente richiesto che tali periodi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Ciò a differenza di quanto avviene con il cumulo dei periodi assicurativi e della totalizzazione nazionale, ove i contributi restano presso le gestioni in cui si è contribuito. Si tratta però di uno strumento che comporta talvolta degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra.

Indice

Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Ricongiunzione in Fondi Diversi dal Fpld
Gli Oneri della ricongiunzione
Professionisti
La Domanda

Ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979 è possibile ricongiungere presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nelle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondo Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Unico limite è costituito dall'impossibilità di ricongiungere i contributi già utilizzati per la liquidazione di una pensione. 

Requisiti. L'indicata facoltà può essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione in almeno due delle suddette forme pensionistiche: a) un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una gestione "alternativa"; b) due periodi di iscrizione in due diverse gestioni "alternative"; c) un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi; d) un periodo di iscrizione in una gestione "alternativa" e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi (Circolare Inps 142/2010).

Come si vede la facoltà di ricongiunzione in parola può essere esercitata dall'interessato in qualsiasi momento anche a prescindere dall'iscrizione del lavoratore presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti al momento della presentazione della relativa domanda, né è previsto un requisito contributivo minimo. Il lavoratore che intende chiedere la ricongiunzione nel FPLD di contribuzione presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) deve, tuttavia, poter far valere presso il fondo lavoratori dipendenti almeno cinque anni di contribuzione nel periodo immediatamente antecedente alla domanda di ricongiunzione. Tale requisito si intende soddisfatto, alternativamente, nel caso in cui l'assicurato può far valere i cinque di contribuzione in due o più gestioni previdenziali, sempre come lavoratore dipendente, diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fpld

L'articolo 2 della legge 29/1979 regola, invece, le ipotesi in cui la ricongiunzione sia effettuata verso fondi diversi dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Ai sensi della predetta disposizione il lavoratore può ricongiungere nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. ex-INPDAP, Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti) la contribuzione presente in tali gestioni e nel fondo lavoratori dipendenti. 

Le regole sono le stesse di quelle vigenti per il Fpld con la precisazione che l’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione solo presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda oppure nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Stante il rinvio operato dall'articolo 2, co. 1 della legge 29/1979 alle disposizioni di cui all'articolo 1, co. 4 della stessa legge i lavoratori autonomi, che intendano ricongiungere la contribuzione o parte di essa, presso un fondo diverso da quello in cui risultano iscritti al momento della domanda, devono poter far valere nel fondo ricevente, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente al momento della domanda, ovvero devono possedere lo stesso requisito in due o più gestioni previdenziali diverse dalla gestione accentrante. 

Gli oneri della ricongiunzione 

Sino al 30 luglio 2010 le istanze di ricongiunzione dai fondi alternativi verso il FPLD (art. 1 della legge 29/1979) sono risultate gratuite mentre le altre prevedevano il versamento di un onere a carico dell'assicurato; a partire dalle domande di ricongiunzione presentate dal 31 luglio 2010 in poi il decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 ha stabilito la regola dell'onerosità della ricongiunzione. Attualmente, pertanto, tutte le istanze di ricongiunzione prevedono il pagamento di un onere. L'assicurato deve versare una somma pari al 50% della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione (calcolato secondo i criteri dell'art. 2, co. da 3 a 5, del Dlgs 184/1997) e l'ammontare dei contributi trasferiti dagli ordinamenti interessati maggiorati del tasso di interesse annuo composto del 4,5%.

Nello specifico il decreto legislativo 184/1997 prevede che i periodi che fanno parte nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini di riserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto attraverso l'utilizzo dei coefficienti allegati nelle Tabelle di cui al D.M. 31.8.2007 (per i lavoratori autonomi si utilizzano i coefficienti allegati nelle Tabelle di cui al D.M. 6.5.2008) mentre, i periodi oggetto di ricongiunzione che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione danno luogo ad un onere determinato sulla base della "retribuzione di riferimento" (cioè quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda), e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda. 

L'onere in ogni caso può essere rateizzato dall'interessato. Nel caso in cui le somme versate al fondo ricevente siano sufficienti a coprire l'importo totale necessario per la ricongiunzione, il lavoratore non dovrà pagare alcunchè ma non avrà diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza dei contributi versati (cfr: Sentenza Corte Costituzionale 374/1997; Cass. Civ. 740/1989). Qui ulteriori dettagli circa la determinazione dell'onere della ricongiunzione.

Ove debbano essere ricongiunti periodi di contribuzione coincidenti da un punto di vista temporale l'articolo 8 della legge 29/1979 dispone che si ritengono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. Inoltre l'eventuale contribuzione volontaria versata nel FPLD coincidente con periodi assicurativi affluiti nello stesso FPLD da altra gestione pensionistica dovrà essere annullata e rimborsata; mentre gli eventuali contributi volontari, trasferiti dalla gestione "alternativa', se coincidenti con periodi assicurativi coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, dovranno essere posti in detrazione dall'onere di ricongiunzione a carico del richiedente.

Si rammenta che l'autorizzazione ai versamenti volontari acquisita presso la gestione da trasferire perde la sua efficacia, anche ai fini delle eventuali deroghe in materia pensionistica come quella attualmente prevista ai fini dell'applicazione delle regole previgenti alla riforma del 2011 (messaggio inps 10000/2012). 

La domanda 

La domanda di ricongiunzione va presentata dall'assicurato alla sede competente dell'istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intente ricongiungere i diversi periodi contributivi. La facoltà di ricongiunzione normalmente può essere esercitata solo una volta. E' ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione se sono passati almeno 10 anni di ulteriore assicurazione di cui almeno 5 di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa, oppure al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.

La gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tale elementi devono essere comunicati entro 90 giorni dalla data della richiesta. Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il rispetto delle possibili rateizzazioni.

Qualora la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione interessata entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di ricongiunzione. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento.

Professionisti 

Appare utile ricordare che la legge 45/1990 riconosce anche i professionisti la facoltà di attivare la ricongiunzione sia in uscita dalle Casse, sia in entrata verso le Casse. L'articolo 1 di questa legge ha attribuito, infatti, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopraindicate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. 

Analoga facoltà viene riconosciuta al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono, inoltre, parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali dei liberi professionisti. La regolamentazione della ricongiunzione per i libero professionisti è pressochè identica a quella descritta per gli altri lavoratori. L'unica differenziazione riguarda l'onere di ricongiunzione dei periodi che risulta più elevato perchè non è previsto l'abbattimento del 50% delle somme sopra individuate. Inoltre i superstiti dell'assicurato possono richiedere la ricongiunzione entro due anni dal decesso dell'interessato mentre per gli altri lavoratori l'indicata facoltà non ha un termine. Qui ulteriori dettagli circa le regole e le modalità di ricongiunzione per i professionisti.

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Documenti: Circolare Inps 142/2010; Circolare Inps 116/2017

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